IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e in particolare articolo  21,  recante  «Principi  e  criteri
direttivi  per  il  recepimento  della  direttiva   (UE)   2020/2184,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano»; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle  acque
destinate al consumo umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2001,  n.  31,  recante
«Attuazione della direttiva 98/83/CE  relativa  alla  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  176,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2009/54/CE  sull'utilizzazione  e   la
commercializzazione delle acque minerali naturali»; 
  Vista la legge 28 giugno 2016,  n.  132  recante  «Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991,  recante
«Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988,  n.  236,  relativo  all'attuazione  della
direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate
al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15  della  legge  16  aprile
1987, n. 183»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004,  n.  174,
recante «Regolamento  concernente  i  materiali  e  gli  oggetti  che
possono  essere  utilizzati  negli  impianti  fissi  di   captazione,
trattamento, adduzione  e  distribuzione  delle  acque  destinate  al
consumo umano»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati
II  e  III  della  direttiva  98/83/CE  sulla  qualita'  delle  acque
destinate al consumo umano. Modifica degli  allegati  II  e  III  del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 21 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e della salute,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese  e  del
made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate
al consumo umano. 
  2. Gli obiettivi del presente  decreto  sono  la  protezione  della
salute umana dagli effetti negativi  derivanti  dalla  contaminazione
delle acque destinate al consumo  umano,  assicurando  che  le  acque
siano salubri e pulite, nonche' il  miglioramento  dell'accesso  alle
acque destinate al consumo umano. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23  agosto  1988  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'art 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
              - Si riporta l'art. 21 della legge 4  agosto  2022,  n.
          127 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti normativi  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2021),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199: 
                «Art.  21  (Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente  la
          qualita' delle acque destinate  al  consumo  umano).  -  1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva (UE)  2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva,  oltre
          ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
          della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) adeguare  e  coordinare  i  sistemi  informatici
          nazionali ai sistemi informatici  istituiti  a  livello  di
          Unione  europea,  al  fine  di  garantire  lo  scambio   di
          informazioni e di comunicazioni tra le autorita' competenti
          nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale
          assetto ed il riparto delle competenze previste  a  livello
          nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo
          centralizzato, denominato  Anagrafe  territoriale  dinamica
          delle acque potabili (AnTeA), contenente  dati  sanitari  e
          ambientali al fine di acquisire  informazioni  relative  al
          controllo dell'attuazione delle  nuove  prescrizioni  e  di
          garantire  un  idoneo  accesso  al  pubblico   nonche'   la
          comunicazione e la condivisione dei dati tra  le  autorita'
          pubbliche  e  tra  queste  e  gli  operatori  del   settore
          idropotabile; 
                  b)  introdurre  una   normativa   in   materia   di
          procedimenti  volti  al  rilascio  delle  approvazioni  per
          l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
          di trattamento (ReMM) a contatto  con  acqua  potabile,  di
          organismi   di   certificazione   e   di   indicazioni   in
          etichettatura; 
                  c) introdurre una normativa  volta  alla  revisione
          del sistema  di  vigilanza,  sorveglianza  della  sicurezza
          dell'acqua   potabile   e   controllo,   anche   attraverso
          l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e
          sulle  acque  destinate  ad  edifici  prioritari,  tra  cui
          ospedali, strutture sanitarie, case  di  riposo,  strutture
          per l'infanzia, scuole,  istituti  di  istruzione,  edifici
          dotati di  strutture  ricettive,  ristoranti,  bar,  centri
          sportivi e commerciali,  strutture  per  il  tempo  libero,
          ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi; 
                  d) attribuire all'Istituto superiore di sanita'  le
          funzioni di Centro nazionale per la sicurezza  delle  acque
          (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di  sicurezza
          delle acque  (PSA),  nell'ambito  della  valutazione  della
          qualita'  tecnica  dell'acqua  e  del  servizio  idrico  di
          competenza dell'Autorita' di regolazione per energia,  reti
          e ambiente (ARERA), del  rilascio  delle  approvazioni  per
          l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
          di  trattamento  (ReMM)  a  contatto  con  acqua  potabile,
          nonche'   della   gestione    del    sistema    informativo
          centralizzato AnTeA; 
                  e) prevedere una disciplina volta  a  consentire  e
          favorire l'accesso all'acqua,  che  comprenda  obblighi  di
          punti  di  acceso  alle  acque  per   edifici   prioritari,
          aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari; 
                  f)  ridefinire  il  sistema  sanzionatorio  per  la
          violazione  delle   disposizioni   della   direttiva   (UE)
          2020/2184 attraverso la previsione  di  sanzioni  efficaci,
          dissuasive e proporzionate  alla  gravita'  delle  relative
          violazioni. 
                La presente legge, munita del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato». 
              - La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  del  16  dicembre  2020,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 23 dicembre 2020, n.
          L 435, concernente la qualita'  delle  acque  destinate  al
          consumo umano (rifusione). 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del  28  gennaio  2002,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'   europea   1°
          febbraio 2002, n. L 31, stabilisce i principi e i requisiti
          generali   della   legislazione   alimentare,    istituisce
          l'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  e  fissa
          procedure nel campo della sicurezza alimentare. 
              - Si riporta l'art. 32, primo  comma,  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del  servizio  sanitario
          nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1978, n. 360, S.O.: 
                «Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e  di
          polizia veterinaria). -  Il  Ministro  della  sanita'  puo'
          emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente,  in
          materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica  e   di   polizia
          veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
          nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni». 
              - La legge 24 novembre 1981,  n.  689,  pubblica  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.  329,  S.O.,  reca:
          «Modifiche al sistema penale». 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo  2001,  n.  52,
          S.O., reca: «Attuazione della direttiva  98/83/CE  relativa
          alla qualita' delle acque destinate al consumo umano». 
              -  Il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O. n. 96, reca: «Norme in materia ambientale». 
              - Il  decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  176,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5  novembre  2011,  n.
          258,  reca:   «Attuazione   della   direttiva   2009/54/CE,
          sull'utilizzazione e  la  commercializzazione  delle  acque
          minerali naturali». 
              - La legge 28 giugno 2016,  n.  132,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  18  luglio   2016,   n.   166,   reca:
          «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
          dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore  per  la
          protezione e la ricerca ambientale». 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo  1991,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1991, n.  84,
          reca: «Norme tecniche di prima attuazione del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.   236,
          relativo  all'attuazione  della  direttiva  CEE  n.  80/778
          concernente la qualita' delle acque  destinate  al  consumo
          umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
          183». 
              - Il decreto del Ministro della salute 6  aprile  2014,
          n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004,
          n. 166, reca: «Regolamento concernente i  materiali  e  gli
          oggetti che possono essere utilizzati negli impianti  fissi
          di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
          acque destinate al consumo umano». 
              - Il decreto del Ministro della salute 14 giugno  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2017, n. 192,
          reca:  «Recepimento  della  direttiva  (UE)  2015/1787  che
          modifica gli allegati II e  III  della  direttiva  98/83/CE
          sulla qualita' delle  acque  destinate  al  consumo  umano.
          Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo  2
          febbraio 2001, n. 31».