Art. 10 
 
Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con
                 le acque destinate al consumo umano 
 
  1. Per l'espletamento degli obblighi generali di  cui  all'articolo
4, i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o,  in
caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in  impianti
esistenti per  il  prelievo,  il  trattamento,  lo  stoccaggio  o  la
distribuzione delle acque destinate al consumo umano e  che  possono,
in ogni modo, entrare a contatto  con  tali  acque,  non  devono  nel
tempo: 
    a) compromettere direttamente o indirettamente  la  tutela  della
salute umana, come previsto dal presente decreto; 
    b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua; 
    c) favorire la crescita microbica; 
    d) causare  il  rilascio  in  acqua  di  contaminanti  a  livelli
superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle  finalita'
previste per il loro utilizzo. 
  2. I materiali di cui al comma 1 non devono, nel tempo,  modificare
le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con  cui  essi
vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il  rispetto
dei  valori  limite  di  emissione  degli  scarichi  idrici  previsti
nell'allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152  del
2006, e,  in  ogni  caso,  da  non  pregiudicare  il  rispetto  degli
obiettivi di qualita' dei corpi  idrici  previsti  all'articolo  101,
commi 1 e 2, del medesimo decreto. 
  3. Nelle more dell'adozione e  della  relativa  applicazione  degli
atti di esecuzione che la Commissione europea prevede di adottare per
stabilire requisiti minimi armonizzati per i materiali sulla base dei
principi  sanciti  nell'allegato  V,  ai  materiali  contemplati  dal
presente articolo si applicano le  disposizioni  nazionali  stabilite
nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174. Ai  fini
della tutela della salute umana,  nel  caso  in  cui  sia  necessario
recepire evidenze scientifiche in letteratura, indicazioni fornite da
organismi scientifici nazionali e internazionali o atti  dell'UE,  il
Ministro della salute,  in  cooperazione  con  l'ISS,  puo'  adottare
criteri aggiuntivi  di  idoneita'  per  i  materiali  che  entrano  a
contatto con l'acqua destinata al consumo umano. 
 
          Note all'art. 10: 
              - L'Allegato 5 alla Parte Terza (Norme  in  materia  di
          difesa del suolo e lotta alla desertificazione,  di  tutela
          delle acque dall'inquinamento e di gestione  delle  risorse
          idriche) del citato decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152 reca: «Limiti di emissione degli scarichi idrici». 
              - Si riporta l'art.  101,  commi  1  e  2,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 110 (Criteri generali  della  disciplina  degli
          scarichi). - 1. Tutti gli  scarichi  sono  disciplinati  in
          funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi
          idrici  e  devono  comunque  rispettare  i  valori   limite
          previsti nell'Allegato 5  alla  parte  terza  del  presente
          decreto.  L'autorizzazione  puo'  in  ogni  caso  stabilire
          specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni
          per  i  periodi  di  avviamento  e   di   arresto   e   per
          l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori  periodi
          transitori necessari per  il  ritorno  alle  condizioni  di
          regime. 
                2.  Ai  fini  di  cui  al  comma   1,   le   regioni,
          nell'esercizio della  loro  autonomia,  tenendo  conto  dei
          carichi  massimi  ammissibili  e  delle  migliori  tecniche
          disponibili,  definiscono  i  valori-limite  di  emissione,
          diversi da quelli di cui all'Allegato 5  alla  parte  terza
          del  presente  decreto,  sia  in   concentrazione   massima
          ammissibile sia in quantita' massima per unita' di tempo in
          ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o  famiglie
          di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori
          limite meno restrittivi di quelli fissati  nell'Allegato  5
          alla parte terza del presente decreto: 
                  a) nella Tabella 1, relativamente allo  scarico  di
          acque reflue urbane in corpi idrici superficiali; 
                  b) nella Tabella 2, relativamente allo  scarico  di
          acque reflue urbane in corpi idrici superficiali  ricadenti
          in aree sensibili; 
                  c) nella Tabella 3/A, per i  cicli  produttivi  ivi
          indicati; 
                  d)  nelle  Tabelle  3  e  4,  per  quelle  sostanze
          indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato. 
                Omissis». 
              - Per i riferimenti  del  decreto  del  Ministro  della
          salute 6 aprile 2014, n.  174,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.