Art. 10
Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con
le acque destinate al consumo umano
1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo
4, i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in
caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti
esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la
distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono,
in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel
tempo:
a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della
salute umana, come previsto dal presente decreto;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire la crescita microbica;
d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli
superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita'
previste per il loro utilizzo.
2. I materiali di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare
le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi
vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto
dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti
nell'allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del
2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli
obiettivi di qualita' dei corpi idrici previsti all'articolo 101,
commi 1 e 2, del medesimo decreto.
3. Nelle more dell'adozione e della relativa applicazione degli
atti di esecuzione che la Commissione europea prevede di adottare per
stabilire requisiti minimi armonizzati per i materiali sulla base dei
principi sanciti nell'allegato V, ai materiali contemplati dal
presente articolo si applicano le disposizioni nazionali stabilite
nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174. Ai fini
della tutela della salute umana, nel caso in cui sia necessario
recepire evidenze scientifiche in letteratura, indicazioni fornite da
organismi scientifici nazionali e internazionali o atti dell'UE, il
Ministro della salute, in cooperazione con l'ISS, puo' adottare
criteri aggiuntivi di idoneita' per i materiali che entrano a
contatto con l'acqua destinata al consumo umano.
Note all'art. 10:
- L'Allegato 5 alla Parte Terza (Norme in materia di
difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche) del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 reca: «Limiti di emissione degli scarichi idrici».
- Si riporta l'art. 101, commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 110 (Criteri generali della disciplina degli
scarichi). - 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in
funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi
idrici e devono comunque rispettare i valori limite
previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto. L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire
specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni
per i periodi di avviamento e di arresto e per
l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi
transitori necessari per il ritorno alle condizioni di
regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni,
nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei
carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione,
diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, sia in concentrazione massima
ammissibile sia in quantita' massima per unita' di tempo in
ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie
di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori
limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di
acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di
acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti
in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi
indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze
indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
Omissis».
- Per i riferimenti del decreto del Ministro della
salute 6 aprile 2014, n. 174, si veda nelle note alle
premesse.