Art. 11
Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti
attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate
al consumo umano.
1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti
dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da
impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (in
prosieguo denominati «ReMaF»), definiti in allegato IX, sezione A,
utilizzati nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e
distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano,
immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata al
comma 4.
2. I ReMaF di cui al comma 1 devono essere compatibili con le
caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le
finalita' degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in
condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non
devono nel tempo:
a) compromettere, direttamente o indirettamente, la sicurezza
dell'acqua o la sua idoneita' al consumo umano;
b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
c) favorire indirettamente la crescita microbica;
d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli
accettabili per il raggiungimento delle finalita' previste con il
trattamento.
3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche
degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a
contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori
limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5,
alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni
caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo
decreto legislativo.
4. A decorrere dal 12 gennaio 2036, possono essere immessi sul
mercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione,
trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, esclusivamente i ReMaF conformi al
presente decreto, autorizzati dal CeNSiA e registrati nel sistema
AnTeA secondo le modalita' riportate nell'allegato IX, sezione E,
previa certificazione di conformita' ai requisiti tecnici di
idoneita' di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato.
5. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere
dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici possono avviare l'iter
di autorizzazione di un ReMaF secondo le procedure descritte
nell'allegato IX, sezione E, sulla base della certificazione di
conformita' richiamata al comma 4, rilasciata da un Organismo di
certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da
un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008.
L'autorizzazione del CeNSiA puo' essere concessa solo a un ReMaF che
sia conforme ai requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto,
riportati in allegato IX, sezioni B, C e D.
6. Ai fini dell'immissione in commercio, successivamente
all'autorizzazione e alla registrazione di cui ai commi 4 e 5, i
ReMaF devono essere corredati da apposite attestazioni di rispondenza
ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto quali una
marcatura o etichettatura o stampigliatura ovvero una dichiarazione
di conformita' sostitutiva, nonche' un codice alfanumerico
identificativo univoco, rilasciate dal CeNSiA secondo le modalita'
riportate nell'allegato IX, sezione E.
7. L'elenco aggiornato dei ReMaF autorizzati ai sensi del presente
decreto e' pubblicato in una apposita sezione del sistema informativo
centralizzato AnTeA, a norma dell'articolo 19, comma 4, lettera d).
8. Le attivita' di autorizzazione per l'immissione sul mercato
nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto sono eseguite
dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera b).
9. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione concessa da un altro
Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo
Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (EFTA), puo' essere immesso sul mercato nazionale a
condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione
igienico-sanitaria da parte di un Organismo tecnico-scientifico
riconosciuto nel medesimo Paese, sulla base di criteri che
garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente
a quello del presente decreto.
Ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il CeNSiA
riconosce l'autorizzazione concessa dallo Stato membro dell'Unione
europea o facente parte del SEE o dell'EFTA, e procede alla
registrazione secondo quanto stabilito in allegato IX, sezione E.
10. E' consentita l'importazione per l'immissione sul mercato
nazionale dei ReMaF non unionali o provenienti da Stati non
appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di
libero scambio, solo se conformi alle disposizioni del presente
articolo, autorizzati e registrati secondo le modalita' riportate
nell'allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita' ai
requisiti tecnici di idoneita' di cui alle sezioni B, C e D del
medesimo allegato.
11. Gli Operatori economici che producono o commercializzano i
ReMaF in conformita' al presente decreto:
a) sono responsabili di garantire e mantenere costantemente per
gli stessi il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente
decreto e sono tenuti a dimostrare di aver adeguatamente provveduto
ai controlli e agli accertamenti necessari;
b) mettono a disposizione delle competenti autorita' sanitarie
che ne fanno richiesta, le informazioni necessarie a consentire la
verifica della conformita' dei ReMaF ai requisiti fissati nel
presente decreto;
c) assicurano che ogni fornitura di ReMaF sia corredata delle
attestazioni di rispondenza al presente decreto, descritte al comma
6;
d) informano tempestivamente l'Organismo di certificazione
richiamato al comma 5, di qualsiasi modifica esercitata su uno
specifico ReMaF gia' autorizzato o in fase di autorizzazione, inclusa
quella riguardante il processo di produzione;
e) adottano, per quanto di competenza, misure idonee a prevenire
fenomeni di contaminazione degli stessi durante le fasi di trasporto,
stoccaggio e distribuzione, al fine di evitare possibili
deterioramenti della qualita' dell'acqua con cui essi saranno posti
in contatto;
f) garantiscono la purezza e la qualita' dei precursori impiegati
nella generazione in situ dei reagenti chimici di cui al comma 12.
12. Nel caso dei reagenti chimici generati in situ da precursori,
per quanto di competenza, l'obbligo di garantire la purezza e la
qualita' dei reagenti chimici generati sul luogo ricade sui
fabbricanti o distributori dei dispositivi generatori e sui gestori
idro-potabili che li utilizzano, al fine di assicurare gli obblighi
di cui al comma 2.
13. Chiunque sia responsabile di interventi di captazione,
trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, e' tenuto a:
a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati ai sensi del
presente decreto e immessi sul mercato nazionale dalla data indicata
al comma 4;
b) adottare misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione
durante le fasi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e
installazione dei ReMaF, assicurando le condizioni di utilizzo
previste per il ReMaF, al fine di evitare il deterioramento della
qualita' dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto.
14. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato
nazionale dalla data indicata al comma 4, conserva per almeno cinque
anni dal loro utilizzo, preferibilmente in formato digitale, la
relativa documentazione di acquisto e le attestazioni di rispondenza
al presente decreto di cui al comma 6, rendendole disponibili
all'autorita' sanitaria locale territorialmente competente che ne fa
richiesta.
15. La vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione dei
ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a
decorrere dalla data indicata al comma 4, e' esercitata
rispettivamente dalle autorita' sanitarie locali e dagli Uffici di
sanita' marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti,
in conformita' con quanto previsto in allegato IX, sezione F.
16. I ReMaF immessi sul mercato nazionale prima della data indicata
al comma 4 e conformi alle disposizioni previgenti, potranno essere
utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
reagenti chimici da impiegare nei processi tecnologici connessi con
la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo
umano, definiti in allegato IX, sezione A1.
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti dell'Allegato 5 alla Parte Terza
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda
nelle note all'art. 10.
- Per i riferimenti dell'art. 101, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle
note all'art. 10.
- Il Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218,
fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93.