Art. 12
Controlli
1. I controlli volti a verificare la qualita' delle acque destinate
al consumo umano consistono nell'insieme di attivita' effettuate
regolarmente e in conformita' al presente articolo e all'allegato II,
Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel
tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4.
2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1, le autorita'
sanitarie delle regioni e province autonome adottano opportuni
programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che
insistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli
obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all'allegato II, Parte
A, avvalendosi delle autorita' sanitarie locali territorialmente
competenti e delle Agenzie del SNPA, coordinandosi con i gestori
idro-potabili, e tenendo conto dei risultati della valutazione del
rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree
di alimentazione dei punti di prelievo.
3. Per la verifica della qualita' delle acque destinate al consumo
umano, i programmi di controllo:
a) si basano sulla «zona di fornitura idro-potabile» di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera ii);
b) si articolano in controlli esterni e controlli interni,
specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in modo coordinato
nel rispetto dei principi seguenti:
1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell'allegato
II, va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i
controlli interni, conferendo priorita' per i controlli interni alle
fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni al punto di
utenza; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse
intero, esso va arrotondato all'intero superiore;
2) i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti
uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che i valori
ottenuti siano rappresentativi della qualita' dell'acqua fornita o
utilizzata nel corso dell'anno;
3) nell'assicurare il numero minimo di campioni annui previsto
dalla Tabella 1 dell'allegato II, il programma di controllo
garantisce comunque un'adeguata flessibilita' in relazione a
possibili evidenti circostanze contingenti o emergenziali che
richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale;
c) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei
campioni definiti dalle competenti autorita' sanitarie, dei
parametri, delle frequenze e dei metodi di campionamento,
conformemente all'allegato II, definiscono i tempi e i modi per la
sua attuazione e includono le azioni previste per sopperire ad
eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte.
4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti:
a) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A,
B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del comma 13;
e' fatta salva la possibilita' di rimuovere uno o piu' di tali
parametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato
II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere ulteriori parametri
individuati sulla base della valutazione del rischio, dall'elenco dei
controlli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per quel
sistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato
un PSA;
b) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte D,
ai fini della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di
distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate
all'allegato VIII;
c) il controllo ai fini dell'individuazione dei pericoli e degli
eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, comma 2, lettera d);
d) il monitoraggio operativo svolto conformemente all'allegato
II, parte A, punto 5;
e) il controllo delle sostanze o composti che figurano
nell'«elenco di controllo» stabilito a norma del successivo comma 10;
a tal fine, si tiene conto delle informazioni sulla valutazione e
gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di
prelievo raccolte a norma dell'articolo 7, dei dati di monitoraggio
raccolti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 e norme a
questo collegate, al fine di evitare la sovrapposizione degli
obblighi di controllo;
f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell'area di prelievo,
di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione
delle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di
acqua in bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli
prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio delle
forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione dei punti di
prelievo;
g) la distribuzione dei campioni in modo da garantire la
rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante
l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in operativita' del
sistema informativo AnTeA a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera
b), le regioni e province autonome provvedono all'inserimento nel
sistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui al comma
4, lettere da a) a g), nonche' di ogni eventuale integrazione o
emendamento ai programmi, entro 30 giorni dai cambiamenti
intervenuti.
6. Fino alla messa in atto del programma di controllo di cui al
comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le autorita' sanitarie delle
regioni e province autonome provvedono affinche' il numero minimo di
campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II, sia
assicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli interni,
sia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano essere
concordati con l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente.
7. Il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B,
C e D, e' definito e effettuato in conformita' alle specifiche
relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III, nel
rispetto dei principi seguenti:
a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli
indicati nell'allegato III, Parte A, per i quali sia stata valutata
l'equivalenza secondo quanto previsto nello stesso allegato, purche'
si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno
quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nello stesso
allegato, formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa
valutazione del caso, comunichera' alla Commissione europea le
informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
b) per i parametri elencati nell'allegato III, Parte B, si puo'
utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di
cui allo stesso allegato.
8. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibile sul
territorio la metodologia per misurare le microplastiche in vista di
includerle nell'«elenco di controllo» di cui al comma 10, che la
Commissione europea prevede di stabilire con atto delegato entro il
12 gennaio 2024.
9. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibili sul
territorio le Linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto
riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche
comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», compresi i
limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di
campionamento, che la Commissione europea prevede di stabilire entro
il 12 gennaio 2024.
10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, vengono
recepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione
europea adotta per stabilire e aggiornare un «elenco di controllo»
riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la
salute presso l'opinione pubblica o la comunita' scientifica, quali
ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini
e le microplastiche.
11. L'«elenco di controllo»:
a) include sostanze e composti di cui e' probabile la presenza
nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un
potenziale rischio per la salute umana;
b) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto
e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti
costi eccessivi;
c) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione
di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022, e
che include il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo.
12. L'autorita' sanitaria territorialmente competente assicura
controlli supplementari delle singole sostanze e dei singoli
microrganismi non compresi nell'allegato I e per cui sono fissati
valori di parametro supplementari, qualora vi sia motivo di
sospettarne una presenza in quantita' o concentrazioni tali da
rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; tali
controlli sono effettuati mediante controlli esterni o, in
alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli interni,
nell'ambito o al di fuori del PSA del sistema di fornitura
idro-potabile.
13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta
dell'ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanita' (CSS),
sono fissati valori per parametri supplementari non riportati
nell'allegato I qualora cio' sia necessario per tutelare la salute
umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori
fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo
4, comma 2), lettera a).
14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i laboratori
o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, che eseguono le
analisi, sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato III.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.
-La Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della
Commissione del 19 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 27 aprile 2022, n. L 124,
reca: «Decisione di esecuzione della Commissione che
istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei
composti che destano preoccupazione per le acque destinate
al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio».