Art. 12 
 
                              Controlli 
 
  1. I controlli volti a verificare la qualita' delle acque destinate
al consumo umano  consistono  nell'insieme  di  attivita'  effettuate
regolarmente e in conformita' al presente articolo e all'allegato II,
Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel
tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4. 
  2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1, le  autorita'
sanitarie  delle  regioni  e  province  autonome  adottano  opportuni
programmi  di  controllo  relativi  alle  filiere  idro-potabili  che
insistono sul territorio di propria competenza,  nel  rispetto  degli
obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all'allegato  II,  Parte
A, avvalendosi  delle  autorita'  sanitarie  locali  territorialmente
competenti e delle Agenzie del  SNPA,  coordinandosi  con  i  gestori
idro-potabili, e tenendo conto dei risultati  della  valutazione  del
rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree
di alimentazione dei punti di prelievo. 
  3. Per la verifica della qualita' delle acque destinate al  consumo
umano, i programmi di controllo: 
    a) si basano sulla  «zona  di  fornitura  idro-potabile»  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera ii); 
    b) si  articolano  in  controlli  esterni  e  controlli  interni,
specificati negli articoli 13 e 14, pianificati  in  modo  coordinato
nel rispetto dei principi seguenti: 
      1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell'allegato
II, va suddiviso  in  parti  uguali  tra  i  controlli  esterni  e  i
controlli interni, conferendo priorita' per i controlli interni  alle
fonti di approvvigionamento e per i controlli  esterni  al  punto  di
utenza; nel caso il  numero  risultante  dalla  divisione  non  fosse
intero, esso va arrotondato all'intero superiore; 
      2) i controlli esterni e i controlli interni  sono  distribuiti
uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che  i  valori
ottenuti siano rappresentativi della qualita'  dell'acqua  fornita  o
utilizzata nel corso dell'anno; 
      3) nell'assicurare il numero minimo di campioni annui  previsto
dalla  Tabella  1  dell'allegato  II,  il  programma   di   controllo
garantisce  comunque  un'adeguata  flessibilita'   in   relazione   a
possibili  evidenti  circostanze  contingenti  o   emergenziali   che
richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale; 
    c) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei
campioni  definiti  dalle   competenti   autorita'   sanitarie,   dei
parametri,  delle  frequenze   e   dei   metodi   di   campionamento,
conformemente all'allegato II, definiscono i tempi e i  modi  per  la
sua attuazione e  includono  le  azioni  previste  per  sopperire  ad
eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte. 
  4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti: 
    a) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti  A,
B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del  comma  13;
e' fatta salva la possibilita'  di  rimuovere  uno  o  piu'  di  tali
parametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'allegato
II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere  ulteriori  parametri
individuati sulla base della valutazione del rischio, dall'elenco dei
controlli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per  quel
sistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed  approvato
un PSA; 
    b) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte  D,
ai fini della valutazione e  gestione  del  rischio  dei  sistemi  di
distribuzione idrica interni alle strutture  prioritarie  individuate
all'allegato VIII; 
    c) il controllo ai fini dell'individuazione dei pericoli e  degli
eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, comma 2, lettera d); 
    d) il monitoraggio operativo  svolto  conformemente  all'allegato
II, parte A, punto 5; 
    e)  il  controllo  delle  sostanze  o   composti   che   figurano
nell'«elenco di controllo» stabilito a norma del successivo comma 10;
a tal fine, si tiene conto delle  informazioni  sulla  valutazione  e
gestione del  rischio  delle  aree  di  alimentazione  dei  punti  di
prelievo raccolte a norma dell'articolo 7, dei dati  di  monitoraggio
raccolti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006  e  norme  a
questo  collegate,  al  fine  di  evitare  la  sovrapposizione  degli
obblighi di controllo; 
    f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell'area  di  prelievo,
di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione
delle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di
acqua in bottiglia o  in  contenitori,  fermi  restando  i  controlli
prescritti ai fini delle valutazioni e  gestioni  del  rischio  delle
forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione  dei  punti  di
prelievo; 
    g)  la  distribuzione  dei  campioni  in  modo  da  garantire  la
rappresentativita' della qualita'  delle  acque  distribuite  durante
l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II. 
  5. Entro dodici mesi  dalla  data  di  messa  in  operativita'  del
sistema informativo AnTeA a norma dell'articolo 19, comma 1,  lettera
b), le regioni e province  autonome  provvedono  all'inserimento  nel
sistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui al comma
4, lettere da a) a g),  nonche'  di  ogni  eventuale  integrazione  o
emendamento  ai  programmi,   entro   30   giorni   dai   cambiamenti
intervenuti. 
  6. Fino alla messa in atto del programma di  controllo  di  cui  al
comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le autorita' sanitarie  delle
regioni e province autonome provvedono affinche' il numero minimo  di
campioni  annui  previsto  dalla  Tabella  1  dell'allegato  II,  sia
assicurato mediante controlli esterni, e a che i  controlli  interni,
sia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano  essere
concordati con l'azienda  unita'  sanitaria  locale  territorialmente
competente. 
  7. Il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B,
C e D, e'  definito  e  effettuato  in  conformita'  alle  specifiche
relative all'analisi dei parametri indicati  nell'allegato  III,  nel
rispetto dei principi seguenti: 
    a) possono essere usati  metodi  di  analisi  diversi  da  quelli
indicati nell'allegato III, Parte A, per i quali sia  stata  valutata
l'equivalenza secondo quanto previsto nello stesso allegato,  purche'
si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono  affidabili  almeno
quanto  quelli  ottenuti  con  i  metodi  specificati  nello   stesso
allegato, formulando richiesta in tal senso  al  CeNSiA  che,  previa
valutazione  del  caso,  comunichera'  alla  Commissione  europea  le
informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza; 
    b) per i parametri elencati nell'allegato III, Parte B,  si  puo'
utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di
cui allo stesso allegato. 
  8. Ove necessario, il CeNSiA  recepisce  e  rende  disponibile  sul
territorio la metodologia per misurare le microplastiche in vista  di
includerle nell'«elenco di controllo» di cui  al  comma  10,  che  la
Commissione europea prevede di stabilire con atto delegato  entro  il
12 gennaio 2024. 
  9. Ove necessario, il CeNSiA  recepisce  e  rende  disponibili  sul
territorio le Linee guida tecniche sui metodi  analitici  per  quanto
riguarda il monitoraggio delle sostanze per-  e  polifluoroalchiliche
comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di  PFAS»,  compresi  i
limiti di rilevazione, i  valori  di  parametro  e  la  frequenza  di
campionamento, che la Commissione europea prevede di stabilire  entro
il 12 gennaio 2024. 
  10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  vengono
recepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che  la  Commissione
europea adotta per stabilire e aggiornare un  «elenco  di  controllo»
riguardante sostanze o composti che  destano  preoccupazioni  per  la
salute presso l'opinione pubblica o la comunita'  scientifica,  quali
ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini
e le microplastiche. 
  11. L'«elenco di controllo»: 
    a) include sostanze e composti di cui e'  probabile  la  presenza
nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un
potenziale rischio per la salute umana; 
    b) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o  composto
e, se necessario, un possibile metodo di  analisi  che  non  comporti
costi eccessivi; 
    c) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione
di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022,  e
che include il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo. 
  12.  L'autorita'  sanitaria  territorialmente  competente  assicura
controlli  supplementari  delle  singole  sostanze  e   dei   singoli
microrganismi non compresi nell'allegato I e  per  cui  sono  fissati
valori  di  parametro  supplementari,  qualora  vi  sia   motivo   di
sospettarne una  presenza  in  quantita'  o  concentrazioni  tali  da
rappresentare un  potenziale  pericolo  per  la  salute  umana;  tali
controlli  sono  effettuati  mediante   controlli   esterni   o,   in
alternativa o ad integrazione di questi, tramite  controlli  interni,
nell'ambito  o  al  di  fuori  del  PSA  del  sistema  di   fornitura
idro-potabile. 
  13. Con decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  su  proposta
dell'ISS e previo parere del Consiglio superiore  di  sanita'  (CSS),
sono  fissati  valori  per  parametri  supplementari  non   riportati
nell'allegato I qualora cio' sia necessario per  tutelare  la  salute
umana in una parte o in  tutto  il  territorio  nazionale;  i  valori
fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo
4, comma 2), lettera a). 
  14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i laboratori
o i terzi che ottengono  appalti  dai  laboratori,  che  eseguono  le
analisi, sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato III. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse. 
              -La  Decisione  di  esecuzione  (UE)   2022/679   della
          Commissione del 19 gennaio 2022, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 27 aprile  2022,  n.  L  124,
          reca:  «Decisione  di  esecuzione  della  Commissione   che
          istituisce un elenco di  controllo  delle  sostanze  e  dei
          composti che destano preoccupazione per le acque  destinate
          al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del
          Parlamento europeo e del Consiglio».