Art. 13 
 
                          Controlli esterni 
 
  1.  I  controlli  esterni  sono  i  controlli  svolti  dall'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente per l'adempimento  degli
obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni
e province autonome di appartenenza. 
  2. Le regioni e province autonome  provvedono  all'inserimento  dei
risultati dei controlli esterni nel sistema  operativo  centralizzato
AnTeA entro i dodici mesi successivi alla  istituzione  del  suddetto
sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b). 
  3. Nel  caso  di  conformita'  dell'acqua  ai  parametri  stabiliti
all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati  dei
controlli   esterni    e'    effettuata    entro    novanta    giorni
dall'acquisizione dell'esito  dei  controlli  e  comunque  non  oltre
centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel  caso  di  risultati
non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti  salvi
gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15. 
  4. I risultati dei controlli esterni: 
    a) sono integrati da  ogni  altra  informazione  rilevante  sulla
qualita' delle acque, in  particolare  sui  risultati  dei  controlli
funzionali al «giudizio di  idoneita'»  di  cui  al  comma  7,  e  su
eventuali provvedimenti e limitazioni d'uso; 
    b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal  CeNSiA  agli
EGATO di competenza  e  ad  ARERA  per  le  specifiche  finalita'  di
pertinenza. 
  5. Ove gli impianti del sistema di  fornitura  dell'acqua  ricadano
nell'area  di  competenza  territoriale  di  piu'  Aziende  sanitarie
locali, la regione o provincia autonoma  puo'  individuare  l'Azienda
alla quale attribuire la competenza in materia di controlli  esterni;
per gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua  interregionali,
l'organo sanitario  di  controllo  e'  individuato  d'intesa  fra  le
regioni e province autonome interessate. 
  6. Per le attivita' di  analisi  dei  controlli  esterni  l'Azienda
sanitaria locale puo' avvalersi di propri laboratori, dei  laboratori
del Sistema regionale prevenzione  salute  dai  rischi  ambientali  e
climatici di cui all'articolo 2 del  decreto  ministeriale  9  giugno
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n.  155,
o delle Agenzie Regionali per  la  protezione  dell'ambiente  di  cui
all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
  7. Il giudizio di idoneita' d'uso sull'acqua destinata  al  consumo
umano   spetta   all'Azienda   sanitaria   locale    territorialmente
competente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle  acque
da destinare  al  consumo  umano,  sull'adeguatezza  degli  eventuali
trattamenti di  potabilizzazione  adottati,  sulle  risultanze  delle
valutazioni e gestione del rischio descritte negli articoli da 6 a 9,
nonche' sulla conformita' dei risultati dei controlli  stabiliti  per
le seguenti fattispecie: 
    a) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da
nuovi approvvigionamenti,  o  per  le  quali  non  siano  disponibili
pregressi giudizi di idoneita', la destinazione al consumo  umano  e'
subordinata di norma  alle  risultanze  dell'esame  ispettivo  e  dei
controlli analitici riferiti ai  parametri  delle  Parti  A  e  B  in
allegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima  di
quattro campionamenti  uniformemente  distribuiti  nel  tempo,  fatte
salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8; 
    b) nel caso di acque gia' distribuite per uso umano, i  controlli
esterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I possono
essere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle  acque  di
nuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il  giudizio
di idoneita' d'uso si intende acquisito sempreche' risultino conformi
alla normativa almeno 4 recenti  controlli  analitici  effettuati  su
tali acque e almeno un recente controllo  ispettivo  sul  sistema  di
fornitura idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente
decreto. 
  8.  In  circostanze  di  accertata   emergenza   idro-potabile,   e
limitatamente al periodo dell'emergenza, ove l'accesso all'acqua  non
possa essere garantito  con  altri  mezzi  congrui,  il  giudizio  di
idoneita' per acque da destinare per la prima volta al consumo  umano
puo' essere espresso anche in deroga ai  controlli  stagionali  sopra
indicati sulla base  di  valutazioni  dell'Azienda  sanitaria  locale
territorialmente  competente,  tenendo  in  particolare  conto  delle
risultanze dell'analisi  di  rischio  rese  disponibili  dal  gestore
idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, di  ogni  esame  ispettivo  e
indagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo  in  essere,  ove
necessario, adeguate  misure  di  controllo  volte  ad  assicurare  e
fornire evidenza dell'assenza di rischi per la salute umana. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il decreto del Ministro della salute  9  giugno  2022
          (Individuazione dei compiti dei soggetti  che  fanno  parte
          del  Sistema  nazionale  prevenzione  salute   dai   rischi
          ambientali e climatici - SNPS) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 luglio 2022, n. 155. 
              - Si riporta l'art. 7  della  citata  legge  28  giugno
          2016, n. 132: 
                «Art. 7 (Agenzie per la protezione dell'ambiente).  -
          1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono  persone
          giuridiche  di  diritto  pubblico,  dotate   di   autonomia
          tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. 
                2. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano disciplinano con proprie  leggi  la  struttura,  il
          funzionamento, il finanziamento e la  pianificazione  delle
          attivita' delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA  e  tenendo
          conto delle disposizioni contenute nel programma  triennale
          delle attivita', di cui all'art. 10. 
                3. Le agenzie  svolgono  le  attivita'  istituzionali
          tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire
          il raggiungimento dei LEPTA  nei  territori  di  rispettiva
          competenza. 
                4.   Le   agenzie    possono    svolgere    attivita'
          istituzionali  obbligatorie  ulteriori  rispetto  a  quelle
          individuate ai sensi degli articoli  9  e  10,  nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, a condizione che non interferiscano con  il  pieno
          raggiungimento dei LEPTA. 
                5. Le agenzie  possono  svolgere  altresi'  attivita'
          ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di
          soggetti pubblici  o  privati,  sulla  base  di  specifiche
          disposizioni normative ovvero  di  accordi  o  convenzioni,
          applicando  tariffe  definite  con  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  a
          condizione   che   non   interferiscano   con   il    pieno
          raggiungimento dei LEPTA. 
                6. Le attivita' di cui al comma 5 devono in ogni caso
          essere  compatibili  con  l'imparzialita'   delle   agenzie
          nell'esercizio delle attivita' istituzionali di vigilanza e
          di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni
          di  conflitto  di  interessi,  anche  solo  potenziale;  in
          particolare, e' vietato  lo  svolgimento  di  attivita'  di
          consulenza  in  favore  di  soggetti  privati  su   materie
          sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale. 
                7. Le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
          Bolzano apportano alle leggi  istitutive  delle  rispettive
          agenzie le modifiche necessarie ad assicurare  il  rispetto
          del presente articolo, entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge».