Art. 13
Controlli esterni
1. I controlli esterni sono i controlli svolti dall'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente per l'adempimento degli
obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni
e province autonome di appartenenza.
2. Le regioni e province autonome provvedono all'inserimento dei
risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato
AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto
sistema a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b).
3. Nel caso di conformita' dell'acqua ai parametri stabiliti
all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei
controlli esterni e' effettuata entro novanta giorni
dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre
centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati
non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi
gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.
4. I risultati dei controlli esterni:
a) sono integrati da ogni altra informazione rilevante sulla
qualita' delle acque, in particolare sui risultati dei controlli
funzionali al «giudizio di idoneita'» di cui al comma 7, e su
eventuali provvedimenti e limitazioni d'uso;
b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal CeNSiA agli
EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita' di
pertinenza.
5. Ove gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua ricadano
nell'area di competenza territoriale di piu' Aziende sanitarie
locali, la regione o provincia autonoma puo' individuare l'Azienda
alla quale attribuire la competenza in materia di controlli esterni;
per gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua interregionali,
l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le
regioni e province autonome interessate.
6. Per le attivita' di analisi dei controlli esterni l'Azienda
sanitaria locale puo' avvalersi di propri laboratori, dei laboratori
del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e
climatici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n. 155,
o delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente di cui
all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
7. Il giudizio di idoneita' d'uso sull'acqua destinata al consumo
umano spetta all'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle acque
da destinare al consumo umano, sull'adeguatezza degli eventuali
trattamenti di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle
valutazioni e gestione del rischio descritte negli articoli da 6 a 9,
nonche' sulla conformita' dei risultati dei controlli stabiliti per
le seguenti fattispecie:
a) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da
nuovi approvvigionamenti, o per le quali non siano disponibili
pregressi giudizi di idoneita', la destinazione al consumo umano e'
subordinata di norma alle risultanze dell'esame ispettivo e dei
controlli analitici riferiti ai parametri delle Parti A e B in
allegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di
quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo, fatte
salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8;
b) nel caso di acque gia' distribuite per uso umano, i controlli
esterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I possono
essere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle acque di
nuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il giudizio
di idoneita' d'uso si intende acquisito sempreche' risultino conformi
alla normativa almeno 4 recenti controlli analitici effettuati su
tali acque e almeno un recente controllo ispettivo sul sistema di
fornitura idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente
decreto.
8. In circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e
limitatamente al periodo dell'emergenza, ove l'accesso all'acqua non
possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di
idoneita' per acque da destinare per la prima volta al consumo umano
puo' essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra
indicati sulla base di valutazioni dell'Azienda sanitaria locale
territorialmente competente, tenendo in particolare conto delle
risultanze dell'analisi di rischio rese disponibili dal gestore
idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, di ogni esame ispettivo e
indagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove
necessario, adeguate misure di controllo volte ad assicurare e
fornire evidenza dell'assenza di rischi per la salute umana.
Note all'art. 13:
- Il decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022
(Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte
del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi
ambientali e climatici - SNPS) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 luglio 2022, n. 155.
- Si riporta l'art. 7 della citata legge 28 giugno
2016, n. 132:
«Art. 7 (Agenzie per la protezione dell'ambiente). -
1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone
giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia
tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il
funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle
attivita' delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo
conto delle disposizioni contenute nel programma triennale
delle attivita', di cui all'art. 10.
3. Le agenzie svolgono le attivita' istituzionali
tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire
il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva
competenza.
4. Le agenzie possono svolgere attivita'
istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle
individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno
raggiungimento dei LEPTA.
5. Le agenzie possono svolgere altresi' attivita'
ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di
soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche
disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni,
applicando tariffe definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a
condizione che non interferiscano con il pieno
raggiungimento dei LEPTA.
6. Le attivita' di cui al comma 5 devono in ogni caso
essere compatibili con l'imparzialita' delle agenzie
nell'esercizio delle attivita' istituzionali di vigilanza e
di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni
di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in
particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di
consulenza in favore di soggetti privati su materie
sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive
agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto
del presente articolo, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge».