Art. 15
Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di
inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti
nell'allegato I, l'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente:
a) provvede affinche' siano ricercate immediatamente le cause
della non conformita';
b) nel caso di mancata conformita' ai requisiti minimi per i
valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, considera
il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui
l'inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile;
c) provvede affinche' siano adottati quanto prima i provvedimenti
correttivi necessari per ripristinare la qualita' delle acque, tenuto
conto, tra l'altro, dell'entita' del superamento del valore di
parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute
umana, secondo quanto descritto nel comma 2;
d) nel caso di superamento dei valori di parametro stabiliti
nell'allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un
rischio per la salute umana e - limitatamente ai casi in cui sia
necessario per tutelare la salute umana - adotta provvedimenti
congrui a ripristinare la qualita' delle acque;
e) nel caso di mancata conformita' ai requisiti minimi per i
valori di parametro stabiliti nell'allegato I, Parte D, provvede
affinche' siano applicate le misure correttive previste all'articolo
5, comma 4, e all'articolo 9, relativamente ai rischi associati ai
sistemi di distribuzione idrica interni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d), qualora l'Azienda
sanitaria locale territorialmente competente consideri che
l'inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo per la
salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni:
a) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente
comunica al gestore e all'EGATO l'avvenuto superamento dei valori di
parametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco
l'adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute
pubblica proporzionati al rischio, compresi divieti e limitazioni
d'uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero
derivare da un'interruzione della fornitura o da una limitazione di
uso delle acque erogate;
b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda sanitaria locale e
l'EGATO, individuate tempestivamente le cause della non conformita',
attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato
ripristino della qualita' delle acque erogate;
c) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una
volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo potenziale per
la salute umana, propone tempestivamente al Sindaco la revoca dei
provvedimenti cautelativi adottati ai sensi della lettera a),
informando contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile.
3. Il sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO ed il gestore
idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i
consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da
adottare ai sensi del comma 2, secondo i seguenti principi:
1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in
merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e
sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai
provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo
dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri
provvedimenti;
2) le informazioni ai consumatori sono fornite e aggiornate
periodicamente e tengono conto, in particolare, dei gruppi di
popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi
all'acqua; una volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo
potenziale per la salute umana, l'informazione sul ripristino del
normale servizio e' comunicata tempestivamente ai consumatori.
4. In caso di rilevamento di sostanze o composti inclusi
nell'elenco di controllo di cui all'articolo 12, comma 10, in
concentrazioni superiori ai valori indicativi in esso stabiliti,
l'Autorita' Sanitaria territorialmente competente:
a) in ottemperanza all'articolo 7, richiede alla regione o
provincia autonoma un adeguato monitoraggio delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al
consumo umano;
b) in ottemperanza all'articolo 8, richiede ai gestori
idro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato
a raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l'ottimizzazione
del trattamento stesso;
c) adotta eventuali provvedimenti ritenuti necessari per
proteggere la salute umana conformemente ai commi 2 e 3;
5. Ferma restando la non mancata conformita' rispetto ai valori di
parametro stabiliti nell'allegato I, l'Autorita' sanitaria locale
provvede affinche' la fornitura di acque destinate al consumo umano
che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia
vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni altro
provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.