Art. 15 
 
            Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso 
 
  1. Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  16,  in  caso  di
inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti
nell'allegato  I,   l'Azienda   sanitaria   locale   territorialmente
competente: 
    a) provvede affinche' siano  ricercate  immediatamente  le  cause
della non conformita'; 
    b) nel caso di mancata conformita'  ai  requisiti  minimi  per  i
valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, considera
il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel  caso  in  cui
l'inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile; 
    c) provvede affinche' siano adottati quanto prima i provvedimenti
correttivi necessari per ripristinare la qualita' delle acque, tenuto
conto, tra  l'altro,  dell'entita'  del  superamento  del  valore  di
parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute
umana, secondo quanto descritto nel comma 2; 
    d) nel caso di superamento  dei  valori  di  parametro  stabiliti
nell'allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un
rischio per la salute umana e - limitatamente  ai  casi  in  cui  sia
necessario per  tutelare  la  salute  umana  -  adotta  provvedimenti
congrui a ripristinare la qualita' delle acque; 
    e) nel caso di mancata conformita'  ai  requisiti  minimi  per  i
valori di parametro stabiliti  nell'allegato  I,  Parte  D,  provvede
affinche' siano applicate le misure correttive previste  all'articolo
5, comma 4, e all'articolo 9, relativamente ai  rischi  associati  ai
sistemi di distribuzione idrica interni. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d),  qualora  l'Azienda
sanitaria   locale   territorialmente   competente   consideri    che
l'inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo  per  la
salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni: 
    a)  l'Azienda  sanitaria   locale   territorialmente   competente
comunica al gestore e all'EGATO l'avvenuto superamento dei valori  di
parametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone  al  Sindaco
l'adozione  di  provvedimenti  cautelativi  a  tutela  della   salute
pubblica proporzionati al rischio,  compresi  divieti  e  limitazioni
d'uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero
derivare da un'interruzione della fornitura o da una  limitazione  di
uso delle acque erogate; 
    b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda sanitaria locale e
l'EGATO, individuate tempestivamente le cause della non  conformita',
attua i correttivi gestionali di competenza  necessari  all'immediato
ripristino della qualita' delle acque erogate; 
    c) l'Azienda sanitaria locale  territorialmente  competente,  una
volta stabilito che non sussiste piu' alcun pericolo  potenziale  per
la salute umana, propone tempestivamente al  Sindaco  la  revoca  dei
provvedimenti  cautelativi  adottati  ai  sensi  della  lettera   a),
informando contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile. 
  3. Il sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO  ed  il  gestore
idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i
consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da
adottare ai sensi del comma 2, secondo i seguenti principi: 
    1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in
merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e
sulle relative cause, al superamento del valore  di  parametro  e  ai
provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo
dell'acqua,  compresi   divieti,   limitazioni   dell'uso   o   altri
provvedimenti; 
    2) le informazioni  ai  consumatori  sono  fornite  e  aggiornate
periodicamente  e  tengono  conto,  in  particolare,  dei  gruppi  di
popolazione maggiormente esposti a  rischi  per  la  salute  connessi
all'acqua; una volta stabilito che non sussiste piu'  alcun  pericolo
potenziale per la salute umana,  l'informazione  sul  ripristino  del
normale servizio e' comunicata tempestivamente ai consumatori. 
  4.  In  caso  di  rilevamento  di  sostanze  o   composti   inclusi
nell'elenco di  controllo  di  cui  all'articolo  12,  comma  10,  in
concentrazioni superiori ai  valori  indicativi  in  esso  stabiliti,
l'Autorita' Sanitaria territorialmente competente: 
    a) in  ottemperanza  all'articolo  7,  richiede  alla  regione  o
provincia  autonoma  un   adeguato   monitoraggio   delle   aree   di
alimentazione per i punti  di  prelievo  di  acque  da  destinare  al
consumo umano; 
    b)  in  ottemperanza  all'articolo   8,   richiede   ai   gestori
idro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato
a raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l'ottimizzazione
del trattamento stesso; 
    c)  adotta  eventuali  provvedimenti   ritenuti   necessari   per
proteggere la salute umana conformemente ai commi 2 e 3; 
  5. Ferma restando la non mancata conformita' rispetto ai valori  di
parametro stabiliti nell'allegato  I,  l'Autorita'  sanitaria  locale
provvede affinche' la fornitura di acque destinate al  consumo  umano
che rappresentano un  potenziale  pericolo  per  i  consumatori,  sia
vietata  o  ne  sia  limitato  l'uso  e  che  sia  preso  ogni  altro
provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.