Art. 16
Deroghe
1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori
di parametro fissati nell'allegato I, Parte B, fino a un valore
massimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche' nessuna
deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche'
l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai
valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro
mezzo congruo.
2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono limitate alle
seguenti situazioni:
a) punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
afferenti ad una nuova area di alimentazione;
b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di
alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo
umano, per parametri recentemente ricercati o individuati;
c) una circostanza imprevista ed eccezionale in un'area di
alimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento
limitato temporaneo dei valori di parametro.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' stabilito con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta
della regione o provincia autonoma trasmessa al Ministero della
salute.
4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai sensi
del comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre anni.
Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o provincia
autonoma trasmette al Ministero della salute una circostanziata
relazione sui risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine
alla qualita' delle acque, comunicando e documentando ai sensi di
quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessita' di un ulteriore
periodo di deroga.
5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di
cui al precedente comma 2, lettera a) e b), su motivata richiesta
della regione o provincia autonoma fondata sulla relazione sui
risultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con decreto del
Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, valutata la
documentazione pervenuta, puo' essere consentita la concessione di
una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni.
6. Le richieste motivate per le deroghe di cui ai commi 1 e 5,
dovranno riportate le seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della causa
di non conformita' della risorsa idrica;
b) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati
negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga proposto
per ogni parametro;
c) area geografica, quantita' di acqua fornita ogni giorno,
popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore
alimentare interessati;
d) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario,
una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi
previsti;
e) piano d'azione relativo alle necessarie misure correttive,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa
copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) durata necessaria della deroga richiesta.
7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le
motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga,
unitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi dalla concessione
della deroga stessa da parte della regione o provincia autonoma.
8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e province
autonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al Ministero
della salute e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o
la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di
parametro sia trascurabile e se le azioni correttive intraprese a
norma dell'articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro
un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo
ammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure
per risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo
al Ministero della salute le informazioni sul ripristino della
qualita' dell'acqua.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito
se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un
determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per oltre 30
giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di
cui al presente articolo provvede affinche' la popolazione
interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle
deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove
occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire
raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la
deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e
raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del
provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono
osservati anche nei casi di cui al precedente comma 9, qualora la
regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle deroghe
adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei
piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione e
provvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per
la definizione dei programmi di controllo di cui all'articolo 12.
13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante
cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese
disponibili per il consumo umano.