Art. 16 
 
                               Deroghe 
 
  1. La regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori
di parametro fissati nell'allegato I,  Parte  B,  fino  a  un  valore
massimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3,  purche'  nessuna
deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e  sempreche'
l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi  ai
valori di parametro non possa  essere  assicurato  con  nessun  altro
mezzo congruo. 
  2. Le deroghe stabilite in base al  comma  1,  sono  limitate  alle
seguenti situazioni: 
    a) punti di prelievo di  acque  da  destinare  al  consumo  umano
afferenti ad una nuova area di alimentazione; 
    b) una  nuova  fonte  di  inquinamento  rilevata  nelle  aree  di
alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al  consumo
umano, per parametri recentemente ricercati o individuati; 
    c) una  circostanza  imprevista  ed  eccezionale  in  un'area  di
alimentazione  utilizzata  per  i  punti  di  prelievo  di  acque  da
destinare al consumo umano, che potrebbe  comportare  un  superamento
limitato temporaneo dei valori di parametro. 
  3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e' stabilito con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  su  motivata  richiesta
della regione o  provincia  autonoma  trasmessa  al  Ministero  della
salute. 
  4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai  sensi
del comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre  anni.
Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o provincia
autonoma trasmette  al  Ministero  della  salute  una  circostanziata
relazione sui risultati conseguiti nel periodo di  deroga  in  ordine
alla qualita' delle acque, comunicando e  documentando  ai  sensi  di
quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessita'  di  un  ulteriore
periodo di deroga. 
  5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di
cui al precedente comma 2, lettera a) e  b),  su  motivata  richiesta
della regione  o  provincia  autonoma  fondata  sulla  relazione  sui
risultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con  decreto  del
Ministro della  salute,  da  emanare  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,    valutata    la
documentazione pervenuta, puo' essere consentita  la  concessione  di
una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni. 
  6. Le richieste motivate per le deroghe di cui  ai  commi  1  e  5,
dovranno riportate le seguenti informazioni: 
    a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della  causa
di non conformita' della risorsa idrica; 
    b) parametri  interessati,  risultati  dei  controlli  effettuati
negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga  proposto
per ogni parametro; 
    c) area geografica,  quantita'  di  acqua  fornita  ogni  giorno,
popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore
alimentare interessati; 
    d) opportuno programma di controllo che preveda,  se  necessario,
una  maggiore  frequenza  dei  controlli  rispetto  a  quelli  minimi
previsti; 
    e) piano d'azione relativo  alle  necessarie  misure  correttive,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi,  la  relativa
copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; 
    f) durata necessaria della deroga richiesta. 
  7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione  europea  le
motivazioni della  sua  decisione  in  merito  alla  seconda  deroga,
unitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi  dalla  concessione
della deroga stessa da parte della regione o provincia autonoma. 
  8. I provvedimenti di  deroga  emanati  dalle  regioni  e  province
autonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al  Ministero
della  salute  e  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione. 
  9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione  o
la provincia  autonoma  ritiene  che  l'inosservanza  del  valore  di
parametro sia trascurabile e se le  azioni  correttive  intraprese  a
norma dell'articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro
un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,  fissa  il  valore  massimo
ammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure
per risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo
al Ministero  della  salute  le  informazioni  sul  ripristino  della
qualita' dell'acqua. 
  10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non  e'  consentito
se  l'inosservanza  di  uno  stesso  valore  di  parametro   per   un
determinato approvvigionamento d'acqua si e' verificata per  oltre 30
giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti. 
  11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe  di
cui  al  presente  articolo   provvede   affinche'   la   popolazione
interessata  sia  tempestivamente  e  adeguatamente  informata  delle
deroghe  applicate  e  delle  condizioni  che  le  disciplinano.  Ove
occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre  a  fornire
raccomandazioni a gruppi specifici di  popolazione  per  i  quali  la
deroga possa costituire un rischio  particolare.  Le  informazioni  e
raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte  integrante  del
provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente  comma  sono
osservati anche nei casi di cui al precedente  comma  9,  qualora  la
regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno. 
  12. La regione o  provincia  autonoma  tiene  conto  delle  deroghe
adottate a norma del presente articolo ai fini  della  redazione  dei
piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione  e
provvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per
la definizione dei programmi di controllo di cui all'articolo 12. 
  13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante
cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie  o  contenitori,  rese
disponibili per il consumo umano.