Art. 17 
 
            Accesso all'acqua destinata al consumo umano 
 
  1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per
migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo  umano,
in particolare  assicurandone  l'accesso  ai  gruppi  vulnerabili  ed
emarginati, migliorandone l'accesso  per  chi  gia'  ne  beneficia  e
promuovendo l'uso di acque di rubinetto. 
  2.  Ad  integrazione  della  legislazione  vigente  sul  territorio
nazionale volta a garantire  la  fornitura  del  quantitativo  minimo
vitale di acqua agli utenti domestici del servizio  idrico  integrato
che  versano  in  condizioni  di   documentato   stato   di   disagio
economico-sociale, al fine di assicurare  gli  obiettivi  di  cui  al
comma 1, le regioni e province autonome: 
    a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso
o con un accesso limitato alle  acque  destinate  al  consumo  umano,
compresi  i  gruppi  vulnerabili  tra  cui   senzatetto,   rifugiati,
individui appartenenti a  culture  minoritarie  stanziali  o  nomadi,
nonche' i motivi di tale mancanza di accesso; 
    b) adottano le misure  che  ritengono  necessarie  e  adeguate  a
garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano; 
    c)  adottano  una  disciplina  volta  a  consentire  e   favorire
l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso  alle
acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni,
stabilimenti balneari; 
    d)  adottano  azioni  volte  a  promuovere  l'utilizzo  di  acqua
potabile di rubinetto: 
      1)  creando  dispositivi  e  punti  di  erogazione   dell'acqua
all'esterno e  all'interno  degli  spazi  pubblici,  nelle  pubbliche
amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato  alla
necessita' di tali misure e tenendo  conto  delle  condizioni  locali
specifiche,  quali  il  clima  e  la  geografia,  e  promuovendo   la
fruibilita' dei  punti  di  accesso  all'acqua  mediante  appropriata
informazione; 
      2) incoraggiando o incentivando  la  messa  a  disposizione  di
acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di  ristoranti,  mense  e
servizi di ristorazione; 
      3) avviando campagne di informazione per i cittadini  circa  la
qualita' dell'acqua destinata a consumo umano. 
  3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie  di
dati contenenti le informazioni relative  alle  misure  adottate  per
migliorare l'accesso e promuovere  l'uso  delle  acque  destinate  al
consumo umano di cui al precedente comma 2,  inclusa  la  percentuale
della popolazione che ne ha  l'accesso,  trasmettendola  nel  sistema
AnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola  successivamente  ogni
sei anni; tali disposizioni non si applicano all'acqua in bottiglia o
in contenitori. 
  4. Le regioni e province autonome adottano misure  atte  a  rendere
possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua
potabile rispondente ai requisiti minimi  previsti  dall'allegato  I,
per la quantita' ed il  periodo  minimi  necessari  a  far  fronte  a
contingenti esigenze locali. 
  5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza,
esercitano poteri sostitutivi in  casi  di  inerzia  delle  autorita'
locali competenti  nell'adozione  dei  provvedimenti  necessari  alla
tutela della salute umana e all'accesso all'acqua.