Art. 17
Accesso all'acqua destinata al consumo umano
1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per
migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano,
in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed
emarginati, migliorandone l'accesso per chi gia' ne beneficia e
promuovendo l'uso di acque di rubinetto.
2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio
nazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo
vitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato
che versano in condizioni di documentato stato di disagio
economico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al
comma 1, le regioni e province autonome:
a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso
o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano,
compresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati,
individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi,
nonche' i motivi di tale mancanza di accesso;
b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a
garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano;
c) adottano una disciplina volta a consentire e favorire
l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle
acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni,
stabilimenti balneari;
d) adottano azioni volte a promuovere l'utilizzo di acqua
potabile di rubinetto:
1) creando dispositivi e punti di erogazione dell'acqua
all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche
amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla
necessita' di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali
specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la
fruibilita' dei punti di accesso all'acqua mediante appropriata
informazione;
2) incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di
acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e
servizi di ristorazione;
3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la
qualita' dell'acqua destinata a consumo umano.
3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie di
dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per
migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al
consumo umano di cui al precedente comma 2, inclusa la percentuale
della popolazione che ne ha l'accesso, trasmettendola nel sistema
AnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola successivamente ogni
sei anni; tali disposizioni non si applicano all'acqua in bottiglia o
in contenitori.
4. Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere
possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua
potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall'allegato I,
per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a
contingenti esigenze locali.
5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza,
esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita'
locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla
tutela della salute umana e all'accesso all'acqua.