Art. 19
Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al
controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE
1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico
nell'implementazione del presente decreto e la gestione e
comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo
dell'attuazione del decreto stesso, garantendo l'accesso al pubblico
alle informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le
Autorita' competenti nazionali e dell'Unione europea, e tra queste e
gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l'ISS:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque
(CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio
microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione
e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza
delle acque; il direttore del CeNSiA e' scelto tra i dirigenti di
ricerca dell'ISS ovvero tra professionalita' di comprovata esperienza
in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per
lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di
personale dell'ISS;
b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe
Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)».
2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le
seguenti:
a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche
nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del
servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare:
1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in
operativita' del Centro, delle «Linee guida per l'approvazione dei
Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili», ai
sensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti
all'Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione nazionale di
sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua di cui all'articolo
20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte
della Commissione stessa;
2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti per la
verifica, valutazione e approvazione del PSA, come descritto nella
Parte II, lettera C, dell'allegato VI, istituito con decreto del
Ministero della salute, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma
1, lettera a);
3) formazione continua e qualifica degli esperti del Gruppo
nazionale di cui al punto 2);
4) verifica della conformita' e funzionalita' dei PSA anche
attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e secondo
quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1);
5) formulazione dei giudizi di approvazione dei PSA richiesti
dai gestori idro-potabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e
successiva notifica del giudizio al gestore idro-potabile, alla
regione e provincia autonoma, alla ASL di competenza e ad ARERA, e
pubblicazione sul sistema AnTeA;
6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali
sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di
fornitura idro-potabile, successivo inoltro alla Commissione
nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua per la
valutazione e approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3,
lettera d), e pubblicazione sul sistema AnTeA, anche ai fini
dell'accessibilita' delle informazioni alle autorita' dell'Unione
europea ai sensi del comma 3, lettera d), da effettuare entro il mese
di marzo di ogni anno a partire dal 2030;
b) rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato
nazionale dei ReMaF in conformita' al presente decreto;
c) gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla
base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni
fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con
il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5;
d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire
le azioni previste all'articolo 17, anche per quanto riguarda
l'accesso universale ed equo a quantita' adeguate di acqua potabile e
a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico
integrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e
ambientali.
3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e' allineato con
i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il
riparto delle competenze delle Autorita' nazionali sanitarie e
ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici
da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo
umano, e ha le seguenti finalita':
a) assicurare l'acquisizione, l'elaborazione, l'analisi e la
condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla
qualita' delle acque da destinare e destinate a consumo umano,
funzionali all'attuazione del presente decreto, con particolare
riguardo agli obiettivi generali di cui all'articolo 4;
b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la condivisione
dei dati tra le Autorita' ambientali e sanitarie competenti a livello
nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del
settore idropotabile;
c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di
cui all'articolo 18 e all'allegato IV;
d) assicurare la disponibilita', l'aggiornamento e
l'accessibilita' delle informazioni e dei dati di cui al comma 6,
alla Commissione europea, all'Agenzia Europea per l'Ambiente e al
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al
minimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al
superamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa
rilevanza;
e) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive
finalita' di competenza con ARERA, ISTAT e altre istituzioni
nazionali, nonche' con l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS)
e altre organizzazioni internazionali.
4. Il sistema AnTeA contiene:
a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle misure
adottate per migliorare l'accesso all'acqua di cui all'articolo 17,
comma 3;
b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio
delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da
destinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell'articolo 7, da
rendere disponibile a decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente
aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:
1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di
prelievo, come definito all'articolo 7, comma 3, lettera a);
2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e nelle
acque sotterranee di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c);
3) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai
sensi dell'articolo 7, comma 10;
c) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di
dati sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di
distribuzione idrica interni, effettuate ai sensi dell'articolo 6,
comma 8, e in conformita' all'articolo 9, da rendere disponibile a
decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni
sei anni, compresi i seguenti elementi:
1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato
I, Parte D;
2) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate, e
sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le misure tese a
sostituire le componenti di piombo laddove e' stato economicamente e
tecnicamente fattibile;
d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste
di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF;
e) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di
dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14
nonche' sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti
nell'allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal
12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni
sui provvedimenti correttivi adottati in conformita' all'articolo 15;
f) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di
dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12
gennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti
all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale
rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata
conformita' ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi
per piu' di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno
mille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi
adottati in conformita' dell'articolo 15;
g) per le finalita' di cui al comma 3, lettera d), una serie di
dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12
gennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe
concesse a norma dell'articolo 16, commi 4 e 5, comprese le
informazioni previste all'articolo 16, comma 6.
5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di attuazione della
direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE), sono
utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4.
6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione che
la Commissione europea adotta per specificare il formato e le
modalita' della presentazione delle informazioni relative al
controllo dell'attuazione da fornire a norma del presente articolo,
rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.
Note all'art. 19:
- Per i riferimenti della Direttiva 2020/2184/UE, si
veda nelle note all'art. 9.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio
2010 n. 32, si veda nelle note all'art. 18.