Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
seguenti: 
    a)  «acque  destinate  al  consumo  umano»,  in  prosieguo  anche
denominate «acque potabili»: 
      1) tutte le acque trattate o  non  trattate,  destinate  a  uso
potabile, per la preparazione  di  cibi,  bevande  o  per  altri  usi
domestici, in locali sia pubblici che privati,  a  prescindere  dalla
loro origine, siano esse fornite tramite una rete  di  distribuzione,
mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque  di
sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176; 
      2)  tutte  le  acque  utilizzate  in  un'impresa  alimentare  e
incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano  nel
corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione
o immissione sul mercato; 
    b) «allacciamento idrico»:  la  condotta  idrica  derivata  dalla
condotta principale e relativi dispositivi ed  elementi  accessori  e
attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o  piu'  utenti;
esso di norma inizia dal punto di innesto sulla  condotta  principale
della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al
punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce
parte della  rete  del  gestore  idrico  integrato,  che  ne  risulta
pertanto responsabile, salvo comprovate cause  di  forza  maggiore  o
comunque  non  imputabili  al   gestore   stesso,  ivi   inclusa  la 
documentata  impossibilita'  del  gestore  idro-potabile di  accedere
o intervenire su  tratti  di  rete  idrica  ricadenti  in  proprieta'
privata; 
    c) «area di ricarica o  alimentazione»:  la  porzione  di  bacino
idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee,
sotteso alla sezione  o  punto  di  prelievo  idropotabile.  Sono  da
considerare nell'area di alimentazione anche le eventuali porzioni di
bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente  mediante
opere di trasferimento idrico; 
    d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»:
il sistema informativo  centralizzato,  istituito  presso  l'Istituto
Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19; 
    e)  «autorita'  sanitaria  locale  territorialmente  competente»:
l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda Unita'  Sanitaria  Locale
(AUSL) o altro ente pubblico  deputato  a  svolgere  controlli  sulla
salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela
della  salute  pubblica,  come  individuato  da  norme  nazionali   e
regionali; 
    f) «casa o chiosco dell'acqua»: un'unita' distributiva aperta  al
pubblico che eroga acqua  destinata  al  consumo  umano  generalmente
affinata,  refrigerata  e  addizionata  di  anidride  carbonica,   al
consumatore direttamente in loco; 
    g) «Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque  (CeNSiA)»:  la
struttura funzionale all'attuazione del presente decreto,  attribuita
all'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19; 
    h) «controllo della qualita' delle  acque  destinate  al  consumo
umano»: l'insieme di attivita' effettuate regolarmente in conformita'
all'articolo 12, per garantire che le acque  erogate  soddisfino  nel
tempo gli obblighi generali di  cui  all'articolo  4,  nei  punti  di
rispetto delle conformita' indicati all'articolo 5; 
    i) «edifici prioritari» o «locali prioritari»:  gli  immobili  di
grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico,  o  parti  di  detti
edifici,  in  particolare  per  uso  pubblico,  con  numerosi  utenti
potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, come individuati
in allegato VIII; 
    l) «Ente di governo dell'ambito territoriale  ottimale»  (EGATO):
l'organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun
Ambito   Territoriale   Ottimale   (ATO),   al   quale    partecipano
obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO  e  al  quale  e'
trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in  materia
di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'articolo 147,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    m)  «evento  pericoloso»:  un  qualsiasi  evento  che   introduce
pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano
o che non riesce a eliminarli da tale sistema; 
    n)  «gestore  idro-potabile»:  il  gestore  del  servizio  idrico
integrato cosi' come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera  r),
del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero  chiunque
fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante  una  rete
di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o  mobili,
o impianti idrici  autonomi,  o  anche  chiunque  confeziona  per  la
distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in  bottiglie
o altri contenitori; 
    o) «filiera idro-potabile»: l'insieme dei processi che presiedono
alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al  consumo  umano,
comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo,
che possono avere effetti sulla qualita' dell'acqua; sono parte della
filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in  connessione  con
gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate  acque
da destinare al consumo umano, le  fasi  di  prelievo  delle  risorse
idriche da destinare al consumo  umano,  o,  piu'  in  generale,  gli
approvvigionamenti di risorse idriche anche  di  origine  diversa  da
destinare  al  consumo  umano,  il  trattamento,  lo  stoccaggio,  il
trasporto e la distribuzione dell'acqua destinata al  consumo  umano,
fino ai punti d'uso; 
    p) «sistema di fornitura idro-potabile»:  l'insieme  di  risorse,
sistemi e attivita'  operate  dal  gestore  idro-potabile  a  partire
dall'approvvigionamento  delle  risorse   idriche,   comprendendo   i
trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna;
sono altresi' considerati gestori  idro-potabili  gli  operatori  del
settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e
operano quali fornitori di acqua; 
    q) «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario,
il titolare, l'amministratore, il  direttore  o  qualsiasi  soggetto,
anche se delegato o  appaltato,  che  sia  responsabile  del  sistema
idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e  privati,
collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua; 
    r) «impresa alimentare»:  un'impresa  alimentare  quale  definita
all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002; 
    s) «indicatori di perdite idriche di rete», da utilizzare ai fini
della  valutazione  dei  miglioramenti  conseguiti  ai  sensi   della
direttiva  2000/60/CE:   gli   indicatori   specificamente   definiti
nell'allegato  A  (RQTI)   alla   deliberazione   dell'Autorita'   di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR; 
    t) «misura di controllo»: ogni azione o attivita' posta in essere
nella filiera idro-potabile per  prevenire,  eliminare  o  ridurre  a
livello accettabile un rischio correlato  al  consumo  dell'acqua  o,
comunque, un'alterazione indesiderata della qualita' dell'acqua; 
    u) «monitoraggio»: l'esecuzione di una  sequenza  pianificata  di
osservazioni o misurazioni su elementi  significativi  della  filiera
idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni  della
qualita'  dell'acqua;  per  monitoraggio  operativo  si  intende   la
sequenza  programmata  di  osservazioni  o  misure  per  valutare  il
regolare funzionamento delle «misure di controllo»  poste  in  essere
nell'ambito della filiera idro-potabile; 
    v) «operatore del settore alimentare»: un operatore  del  settore
alimentare quale definito all'articolo 3, punto  3,  del  regolamento
(CE) n. 178/2002; 
    z) «operatore economico», riferito a reagenti chimici e materiali
filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento  delle  acque
destinate al consumo umano: qualsiasi persona fisica o giuridica  che
sottopone ai processi di  certificazione  e  di  autorizzazione  tali
prodotti  in  conformita'  all'articolo  11,  che  puo'   essere   il
fabbricante,  l'importatore,  il  distributore  o  il  rappresentante
autorizzato; 
    aa)  «pericolo»:  un  agente   biologico,   chimico,   fisico   o
radiologico  contenuto  nell'acqua,  o   relativo   alla   condizione
dell'acqua, in grado di provocare danni alla salute umana; 
    bb) «piano di sicurezza dell'acqua»: il piano attraverso il quale
e' definita  ed  implementata  l'analisi  di  rischio  della  filiera
idro-potabile, effettuata in conformita' all'articolo  6,  articolata
in valutazione, gestione  del  rischio,  comunicazione  ed  azioni  a
queste  correlate.  Esso  comprende,  per  i  differenti  aspetti  di
competenza: 
      1) una  valutazione  e  gestione  del  rischio  delle  aree  di
alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al  consumo
umano, effettuata in  conformita'  all'articolo  7,  con  particolare
riguardo ai piani di tutela delle acque; 
      2) una valutazione  e  gestione  del  rischio  del  sistema  di
fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell'acqua del sistema di
fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento,  lo
stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo  umano
fino al punto di consegna, effettuata in conformita' all'articolo 8; 
      3) una valutazione  e  gestione  del  rischio  dei  sistemi  di
distribuzione idrica interni all'edificio, effettuata in  conformita'
all'articolo 9; 
    cc)  «punto  di  consegna»:  il  punto  in  cui  la  condotta  di
allacciamento  idrico  si  collega  all'impianto  o   agli   impianti
dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e' posto  in
corrispondenza   del   misuratore   dei   volumi   (contatore).    La
responsabilita' del gestore idrico integrato si estende fino  a  tale
punto di  consegna,  salvo  comprovate  cause  di  forza  maggiore  o
comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata
impossibilita' del gestore di accedere o  intervenire  su  tratti  di
rete idrica ricadenti in proprieta' privata; 
    dd) «punto di  utenza»  o  «punto  d'uso»:  il  punto  di  uscita
dell'acqua destinata al consumo umano, da cui  si  puo'  attingere  o
utilizzare  direttamente  l'acqua,  generalmente   identificato   nel
rubinetto; 
    ee) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile»:  l'insieme
delle  condotte,  apparecchiature  e  manufatti  messi  in  opera   e
controllati  dal  gestore  idro-potabile  per  alimentare  le  utenze
private e i servizi pubblici; 
    ff) «rischio»: una combinazione della probabilita' di  un  evento
pericoloso e della  gravita'  delle  conseguenze  se  il  pericolo  e
l'evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile; 
    gg) «Sistema Informativo Nazionale  per  la  Tutela  delle  Acque
Italiane (SINTAI)»: lo strumento per la raccolta e  diffusione  delle
informazioni relative allo stato di qualita' delle  acque  interne  e
marine sviluppato e gestito dall'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le  finalita'  di  cui
alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  in
coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI,  gestito  da
ISPRA, e' il nodo nazionale «Water  Information  System  for  Europe»
(WISE), come definito dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare 17  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009,  n.  203  «Individuazione  delle
informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo  scambio  e
l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei  rapporti
conoscitivi sullo stato di attuazione  degli  obblighi  comunitari  e
nazionali in materia di acque» e lo strumento per la trasmissione dei
dati all'Agenzia Europea dell'Ambiente di cui al Regolamento (CE)  n.
401/2009 del Parlamento Europeo; 
    hh) «sistema o impianto di distribuzione  interno»,  anche  detto
«rete  di  distribuzione  interna»  o   «sistema   di   distribuzione
domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati
fra i rubinetti normalmente utilizzati  per  le  acque  destinate  al
consumo umano in locali sia pubblici  che  privati,  e  la  «rete  di
distribuzione del gestore  idro-potabile»,  connesso  a  quest'ultima
direttamente o attraverso l'allacciamento idrico; 
    ii) «zona di fornitura idro-potabile», di seguito anche «zona  di
fornitura» o «water supply zone»: un'area all'interno della quale  le
acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la
loro qualita' puo' essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla
base di evidenze oggettive. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  8  ottobre
          2011, n. 176, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 147, comma 1 e l'art. 74, comma  1,
          lett. r) del citato decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152: 
                «Art. 147 (Organizzazione territoriale  del  servizio
          idrico integrato). - 1. I servizi idrici  sono  organizzati
          sulla base  degli  ambiti  territoriali  ottimali  definiti
          dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994,  n.
          36. Le regioni  che  non  hanno  individuato  gli  enti  di
          governo dell'ambito  provvedono,  con  delibera,  entro  il
          termine  perentorio   del   31   dicembre   2014.   Decorso
          inutilmente tale termine si applica l'art. 8 della legge  5
          giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo
          ambito ottimale partecipano obbligatoriamente  all'ente  di
          governo dell'ambito, individuato dalla  competente  regione
          per ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  al  quale  e'
          trasferito l'esercizio delle competenze ad  essi  spettanti
          in materia di gestione delle risorse idriche, ivi  compresa
          la  programmazione  delle  infrastrutture  idriche  di  cui
          all'art. 143, comma 1.». 
                «Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini  della  presente
          sezione si intende per: 
                (Omissis); 
                r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto
          che gestisce il servizio  idrico  integrato  in  un  ambito
          territoriale  ottimale  ovvero  il  gestore  esistente  del
          servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
          servizio idrico integrato. 
                (Omissis)». 
              - La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del Comunita' europea 22 dicembre 2000, n. L 327,
          istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
          acque. 
              - La Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, (Norme in  materia  ambientale),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96,  reca
          «Norme  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  lotta  alla
          desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
          di gestione delle risorse idriche». 
              - Per i riferimenti della legge 28 giugno 2016, n. 132,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  2  settembre  2009,  n.   203,   reca:
          «Individuazione delle informazioni territoriali e modalita'
          per la raccolta, lo  scambio  e  l'utilizzazione  dei  dati
          necessari alla  predisposizione  dei  rapporti  conoscitivi
          sullo stato  di  attuazione  degli  obblighi  comunitari  e
          nazionali in materia di acque». 
              -Il  Reg.  (CE)  23  aprile   2009,   n.   401/2009/CE,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
          21 maggio 2009, n. L 126, reca «Regolamento del  Parlamento
          europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea  dell'ambiente
          e la rete  europea  d'informazione  e  di  osservazione  in
          materia ambientale (versione codificata)».