Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
seguenti:
a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche
denominate «acque potabili»:
1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso
potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi
domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla
loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione,
mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di
sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e
incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel
corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione
o immissione sul mercato;
b) «allacciamento idrico»: la condotta idrica derivata dalla
condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e
attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o piu' utenti;
esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale
della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al
punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce
parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta
pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o
comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la
documentata impossibilita' del gestore idro-potabile di accedere o
intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta' privata;
c) «area di ricarica o alimentazione»: la porzione di bacino
idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee,
sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da
considerare nell'area di alimentazione anche le eventuali porzioni di
bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante
opere di trasferimento idrico;
d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»:
il sistema informativo centralizzato, istituito presso l'Istituto
Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19;
e) «autorita' sanitaria locale territorialmente competente»:
l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda Unita' Sanitaria Locale
(AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla
salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela
della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e
regionali;
f) «casa o chiosco dell'acqua»: un'unita' distributiva aperta al
pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente
affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al
consumatore direttamente in loco;
g) «Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)»: la
struttura funzionale all'attuazione del presente decreto, attribuita
all'Istituto Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 19;
h) «controllo della qualita' delle acque destinate al consumo
umano»: l'insieme di attivita' effettuate regolarmente in conformita'
all'articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel
tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4, nei punti di
rispetto delle conformita' indicati all'articolo 5;
i) «edifici prioritari» o «locali prioritari»: gli immobili di
grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti
edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti
potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, come individuati
in allegato VIII;
l) «Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale» (EGATO):
l'organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun
Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano
obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO e al quale e'
trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia
di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'articolo 147,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) «evento pericoloso»: un qualsiasi evento che introduce
pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano
o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
n) «gestore idro-potabile»: il gestore del servizio idrico
integrato cosi' come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque
fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete
di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili,
o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la
distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie
o altri contenitori;
o) «filiera idro-potabile»: l'insieme dei processi che presiedono
alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano,
comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo,
che possono avere effetti sulla qualita' dell'acqua; sono parte della
filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con
gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque
da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse
idriche da destinare al consumo umano, o, piu' in generale, gli
approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da
destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il
trasporto e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano,
fino ai punti d'uso;
p) «sistema di fornitura idro-potabile»: l'insieme di risorse,
sistemi e attivita' operate dal gestore idro-potabile a partire
dall'approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i
trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna;
sono altresi' considerati gestori idro-potabili gli operatori del
settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e
operano quali fornitori di acqua;
q) «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario,
il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto,
anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema
idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati,
collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;
r) «impresa alimentare»: un'impresa alimentare quale definita
all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;
s) «indicatori di perdite idriche di rete», da utilizzare ai fini
della valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della
direttiva 2000/60/CE: gli indicatori specificamente definiti
nell'allegato A (RQTI) alla deliberazione dell'Autorita' di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR;
t) «misura di controllo»: ogni azione o attivita' posta in essere
nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a
livello accettabile un rischio correlato al consumo dell'acqua o,
comunque, un'alterazione indesiderata della qualita' dell'acqua;
u) «monitoraggio»: l'esecuzione di una sequenza pianificata di
osservazioni o misurazioni su elementi significativi della filiera
idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della
qualita' dell'acqua; per monitoraggio operativo si intende la
sequenza programmata di osservazioni o misure per valutare il
regolare funzionamento delle «misure di controllo» poste in essere
nell'ambito della filiera idro-potabile;
v) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore
alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3, del regolamento
(CE) n. 178/2002;
z) «operatore economico», riferito a reagenti chimici e materiali
filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque
destinate al consumo umano: qualsiasi persona fisica o giuridica che
sottopone ai processi di certificazione e di autorizzazione tali
prodotti in conformita' all'articolo 11, che puo' essere il
fabbricante, l'importatore, il distributore o il rappresentante
autorizzato;
aa) «pericolo»: un agente biologico, chimico, fisico o
radiologico contenuto nell'acqua, o relativo alla condizione
dell'acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
bb) «piano di sicurezza dell'acqua»: il piano attraverso il quale
e' definita ed implementata l'analisi di rischio della filiera
idro-potabile, effettuata in conformita' all'articolo 6, articolata
in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a
queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di
competenza:
1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di
alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo
umano, effettuata in conformita' all'articolo 7, con particolare
riguardo ai piani di tutela delle acque;
2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di
fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell'acqua del sistema di
fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo
stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano
fino al punto di consegna, effettuata in conformita' all'articolo 8;
3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di
distribuzione idrica interni all'edificio, effettuata in conformita'
all'articolo 9;
cc) «punto di consegna»: il punto in cui la condotta di
allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti
dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e' posto in
corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La
responsabilita' del gestore idrico integrato si estende fino a tale
punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o
comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata
impossibilita' del gestore di accedere o intervenire su tratti di
rete idrica ricadenti in proprieta' privata;
dd) «punto di utenza» o «punto d'uso»: il punto di uscita
dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si puo' attingere o
utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel
rubinetto;
ee) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile»: l'insieme
delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e
controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze
private e i servizi pubblici;
ff) «rischio»: una combinazione della probabilita' di un evento
pericoloso e della gravita' delle conseguenze se il pericolo e
l'evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile;
gg) «Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque
Italiane (SINTAI)»: lo strumento per la raccolta e diffusione delle
informazioni relative allo stato di qualita' delle acque interne e
marine sviluppato e gestito dall'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita' di cui
alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in
coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI, gestito da
ISPRA, e' il nodo nazionale «Water Information System for Europe»
(WISE), come definito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 «Individuazione delle
informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e
l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti
conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e
nazionali in materia di acque» e lo strumento per la trasmissione dei
dati all'Agenzia Europea dell'Ambiente di cui al Regolamento (CE) n.
401/2009 del Parlamento Europeo;
hh) «sistema o impianto di distribuzione interno», anche detto
«rete di distribuzione interna» o «sistema di distribuzione
domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati
fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al
consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di
distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest'ultima
direttamente o attraverso l'allacciamento idrico;
ii) «zona di fornitura idro-potabile», di seguito anche «zona di
fornitura» o «water supply zone»: un'area all'interno della quale le
acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la
loro qualita' puo' essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla
base di evidenze oggettive.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 8 ottobre
2011, n. 176, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 147, comma 1 e l'art. 74, comma 1,
lett. r) del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
«Art. 147 (Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono organizzati
sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti
dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il
termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso
inutilmente tale termine si applica l'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di
governo dell'ambito, individuato dalla competente regione
per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e'
trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti
in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa
la programmazione delle infrastrutture idriche di cui
all'art. 143, comma 1.».
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
sezione si intende per:
(Omissis);
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto
che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito
territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del
servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
servizio idrico integrato.
(Omissis)».
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del Comunita' europea 22 dicembre 2000, n. L 327,
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque.
- La Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, reca
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche».
- Per i riferimenti della legge 28 giugno 2016, n. 132,
si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203, reca:
«Individuazione delle informazioni territoriali e modalita'
per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati
necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi
sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e
nazionali in materia di acque».
-Il Reg. (CE) 23 aprile 2009, n. 401/2009/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
21 maggio 2009, n. L 126, reca «Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'Agenzia europea dell'ambiente
e la rete europea d'informazione e di osservazione in
materia ambientale (versione codificata)».