Art. 20
Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di
Sicurezza dell'acqua
1. Per le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni
del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero
della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la Commissione
nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua.
2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con
funzione di Presidente della Commissione;
b) un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA;
c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in
Italy;
e) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della
Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
f) un rappresentante di SNPA;
g) un rappresentante di ARERA;
h) un rappresentante degli EGATO.
3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le
seguenti funzioni:
a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di
valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura
idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;
b) ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i requisiti generali
stabiliti in allegato VI, valuta, per l'approvazione, le Linee guida
per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture
idro-potabili di cui all'articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1),
e le successive revisioni;
c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli
esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione
e approvazione del PSA» di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a),
punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;
d) valuta, per l'approvazione, su proposta del CeNSiA, le
rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle
valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura
idro-potabile.
4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri
emolumenti comunque denominati.