Art. 20 
 
Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani  di
                        Sicurezza dell'acqua 
 
  1. Per le attivita' di approvazione delle  valutazioni  e  gestioni
del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero
della salute, da adottare entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita  la  Commissione
nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua. 
  2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, e' composta da: 
    a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno  con
funzione di Presidente della Commissione; 
    b) un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA; 
    c)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica; 
    d) un rappresentante del Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy; 
    e)  un  rappresentante  del  Coordinamento  Interregionale  della
Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome; 
    f) un rappresentante di SNPA; 
    g) un rappresentante di ARERA; 
    h) un rappresentante degli EGATO. 
  3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le
seguenti funzioni:  
    a) svolge compiti di  indirizzo  e  sorveglianza  in  materia  di
valutazioni  e  gestioni  del  rischio  dei  sistemi   di   fornitura
idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni; 
    b) ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i  requisiti  generali
stabiliti in allegato VI, valuta, per l'approvazione, le Linee  guida
per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture
idro-potabili di cui all'articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1),
e le successive revisioni; 
    c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli
esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione
e approvazione del PSA» di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  a),
punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso; 
    d)  valuta,  per  l'approvazione,  su  proposta  del  CeNSiA,  le
rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni  delle
valutazioni  e  gestioni  del  rischio  dei  sistemi   di   fornitura
idro-potabile. 
  4. Ai componenti della Commissione di  cui  al  comma  1  non  sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi  spese  ed  altri
emolumenti comunque denominati.