Art. 21
Revisione e modifica degli allegati
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite:
a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per l'analisi
dei parametri, ove necessario, che la Commissione puo' apportare
attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle
nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;
b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A
nell'allegato I, Parte B, che la Commissione puo' apportare
attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle
nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.