Art. 21 
 
                 Revisione e modifica degli allegati 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite: 
    a) le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per  l'analisi
dei parametri, ove necessario,  che  la  Commissione  puo'  apportare
attraverso l'adozione di atti delegati, al  fine  di  adeguarle  alle
nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche; 
    b)  le  modifiche  del  valore  di  parametro   del   bisfenolo-A
nell'allegato  I,  Parte  B,  che  la  Commissione   puo'   apportare
attraverso l'adozione di atti delegati, al  fine  di  adeguarlo  alle
nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.