Art. 23
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al
consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, lett. a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;
b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite
attraverso sistemi di distribuzione interni, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
c) chiunque utilizza in un'impresa alimentare, mediante
incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di
cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel
punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze
destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita' del
prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette,
sulla salute dei consumatori interessati, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano
attraverso case dell'acqua, in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione
e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai
sensi dell'articolo 8, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
f) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure
dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a
consumo umano con acque di qualita' non adeguata menzionate
all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' punita con sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;
g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione
e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno
degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9,
e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 5.000 euro;
h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli
interni ai sensi dell'articolo 14, e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
i) l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti
Autorita' per ripristinare la qualita' delle acque destinate al
consumo umano a tutela della salute umana, e' punita:
1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000
euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua
non e' fornita al pubblico;
2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000
euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua
e' fornita al pubblico;
3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000
euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura
idro-potabile;
l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati
dei controlli interni secondo le modalita' di cui all'articolo 14,
comma 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 5.000 euro;
m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di
informazione al pubblico di cui all'articolo 18, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000
euro;
n) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneita' adottati
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a
contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la
valutazione della conformita' dei ReMaF come indicato in allegato IX,
e' punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 20.000 euro;
2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF
prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla
data indicata all'articolo 11, comma 4:
a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per
l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita'
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da
8.000 a 48.000 euro;
b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di
idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C
e D, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;
c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di
informazione all'Organismo di certificazione sui ReMaF di cui
all'articolo 11, comma 11, lettera d), e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;
d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della
documentazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 14, e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 5.000 euro.
3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e
all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo, provvedono le autorita' sanitarie locali territorialmente
competenti.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al
presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza
statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della
legge n. 689 del 1981, puo' tener conto dei danni cagionati a cose o
persone per effetto della violazione di disposizioni del presente
decreto.
Note all'art. 23:
-Il Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., reca: «Sanzioni
amministrative».
- Si riporta l'art. 11 della citata legge n. 689 del
1981:
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche».