Art. 23 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato: 
    a) il gestore  idro-potabile  che  fornisce  acqua  destinata  al
consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, lett. a), b) e c), e' punito con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro; 
    b) il gestore della distribuzione idrica  interna  che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3,  per  le  acque  fornite
attraverso  sistemi  di  distribuzione  interni,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; 
    c)  chiunque  utilizza   in   un'impresa   alimentare,   mediante
incorporazione o contatto, acqua non conforme  alle  disposizioni  di
cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c),  seppur  lo  sia  nel
punto  di  consegna,  per  la  fabbricazione,  il   trattamento,   la
conservazione,  l'immissione  sul  mercato  di  prodotti  o  sostanze
destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla  salubrita'  del
prodotto alimentare finale  e  ripercussioni,  dirette  o  indirette,
sulla salute dei consumatori interessati, e' punito con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; 
    d)  chiunque  distribuisce  acqua  destinata  al  consumo   umano
attraverso case dell'acqua, in violazione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 4, comma 2, lettere a),  b)  e  c),  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; 
    e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di  valutazione
e gestione del rischio del  sistema  di  fornitura  idro-potabile  ai
sensi dell'articolo  8,  e'  soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; 
    f) l'inosservanza dell'obbligo di  implementazione  delle  misure
dirette a escludere rischi di contaminazione  di  acque  destinate  a
consumo  umano  con  acque  di  qualita'  non   adeguata   menzionate
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),  e'  punita  con   sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro; 
    g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di  valutazione
e gestione del rischio del sistema di  distribuzione  idrica  interno
degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi  dell'articolo  9,
e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria  da
500 a 5.000 euro; 
    h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione  dei  controlli
interni ai sensi dell'articolo 14, e'  soggetto  al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; 
    i) l'inosservanza  dei  provvedimenti  imposti  dalle  competenti
Autorita' per ripristinare  la  qualita'  delle  acque  destinate  al
consumo umano a tutela della salute umana, e' punita: 
      1) con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  250  a  2.000
euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua
non e' fornita al pubblico; 
      2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a  24.000
euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua
e' fornita al pubblico; 
      3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a  48.000
euro  se  i  provvedimenti  riguardano   i   sistemi   di   fornitura
idro-potabile; 
    l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei  risultati
dei controlli interni secondo le modalita' di  cui  all'articolo  14,
comma 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
500 a 5.000 euro; 
    m) il gestore idro-potabile che non ottempera  agli  obblighi  di
informazione al pubblico di  cui  all'articolo  18,  e'  soggetto  al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a  12.000
euro; 
      n) la violazione dei criteri aggiuntivi di  idoneita'  adottati
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i  materiali  che  entrano  a
contatto con acqua destinata al consumo umano,  o  stabiliti  per  la
valutazione della conformita' dei ReMaF come indicato in allegato IX,
e' punita con il pagamento della sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 2.000 a 20.000 euro; 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  relativamente  ai  ReMaF
prodotti ovvero immessi sul mercato  nazionale  successivamente  alla
data indicata all'articolo 11, comma 4: 
    a)  chiunque  immette  sul  mercato  nazionale,  o  importa   per
l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita'
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e'
soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
8.000 a 48.000 euro; 
    b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti  tecnici  di
idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C
e  D,  e'  soggetto  al  pagamento  della   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro; 
    c) l'operatore economico  che  non  ottempera  agli  obblighi  di
informazione  all'Organismo  di  certificazione  sui  ReMaF  di   cui
all'articolo 11, comma 11, lettera d), e' soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro; 
    d) chiunque non  ottempera  agli  oneri  di  conservazione  della
documentazione sui  ReMaF  di  cui  all'articolo  11,  comma  14,  e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 5.000 euro. 
  3.  All'accertamento  e  alla  contestazione  delle  violazioni   e
all'applicazione delle sanzioni amministrative  di  cui  al  presente
articolo, provvedono le autorita' sanitarie  locali  territorialmente
competenti. 
  4.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie accertate  per  le  violazioni  di  cui  al
presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza
statale, sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
presente decreto e'  aggiornata  ogni  due  anni,  sulla  base  delle
variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  l'intera
collettivita', rilevato dall'ISTAT,  mediante  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute. 
  6. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  7. Per la graduazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della
legge n. 689 del 1981, puo' tener conto dei danni cagionati a cose  o
persone per effetto della violazione  di  disposizioni  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 23: 
              -Il Capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.,  reca:  «Sanzioni
          amministrative». 
              - Si riporta l'art. 11 della citata legge  n.  689  del
          1981: 
                «Art. 11 (Criteri per l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie). -  Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          l'eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze   della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche».