Art. 24
Norme transitorie
1. Le autorita' ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili
adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il 12 gennaio
2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al
consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I,
Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici,
microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di
obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.