Art. 24 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le autorita' ambientali e sanitarie e  i  gestori  idro-potabili
adottano con ogni tempestivita', e comunque non oltre il  12  gennaio
2026, le misure necessarie a garantire  che  le  acque  destinate  al
consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I,
Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici,
microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio. 
  2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di
obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.