Art. 26 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e
3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  svolgono  le   attivita'
previste dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di  AnTeA
di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), pari a  2,5  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle  risorse  del  Piano
Nazionale per gli Investimenti complementari di cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101. 
  3. Per le attivita' di cui all'articolo 19, comma  2,  nonche'  per
gli oneri di  funzionamento  del  sistema  informativo  centralizzato
AnTeA di cui al  suddetto  articolo  19,  comma  1,  lettera  b),  e'
autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e di 2 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Ai
relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per  l'anno  2023  e  a  2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente  versamento  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato delle risorse di cui al «Conto per la promozione
della qualita' dei servizi di acquedotto,  fognatura  e  depurazione»
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Fitto,  Ministro   per   gli   affari
                                europei,  il  Sud,  le  politiche  di
                                coesione e il PNRR 
 
                                Schillaci, Ministro della salute 
 
                                Tajani, Ministro degli affari  esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Urso, Ministro delle  imprese  e  del
                                made in Italy 
 
                                Lollobrigida,                Ministro
                                dell'agricoltura,  della   sovranita'
                                alimentare e delle foreste 
 
                                Pichetto       Fratin,       Ministro
                                dell'ambiente   e   della   sicurezza
                                energetica 
 
                                Calderoli, Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, lettera e),  numero  1,
          del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101  (Misure
          urgenti relative al Fondo complementare al Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
          2021, n. 108: 
                «Art.  1  (Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - (Omissis). 
                2. Le risorse nazionali degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
                (Omissis); 
                  e) quanto a complessivi 2.387,41  milioni  di  euro
          per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
          e le annualita' indicati,  nei  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della salute riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi: 
                    1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 
                (Omissis)».