Art. 3
Campo di applicazione ed esenzioni
1. Il presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi
del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente
legislazione;
c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a, punto
2), se:
1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie
dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai
provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e
in particolare comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei
punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto
per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A
e B;
2) la loro qualita' non puo' avere conseguenze dirette o
indirette sulla salubrita' del prodotto alimentare finale, secondo
quanto valutato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente;
d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici
diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle
imprese alimentari, la cui qualita' non abbia ripercussioni, dirette
o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perche'
regolate da diversa specifica normativa, come individuate
nell'allegato V.
2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o
contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione,
preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al
presente decreto fino al punto di rispetto della conformita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora siano destinate ad
essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere
ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere
considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
3. Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case
dell'acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto
di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e), e, rientrando nell'attivita' di somministrazione diretta al
pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate
alimenti.
4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente
comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
5 e all'allegato I, Parti A e B.
5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell'acqua, il
trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idro-potabili,
sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli
da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati.
6. I requisiti minimi di cui all'allegato I, Parte A, non si
applicano all'acqua di sorgente di cui al decreto legislativo 8
ottobre 2011, n. 176.
7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10 m³
di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di
un'attivita' commerciale o pubblica, sono soggetti soltanto alle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 13, 14 e
15, e ai pertinenti allegati.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 8 ottobre
2011, n. 176, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del Reg. (CE) n. 178/2002, si veda
nelle note alle premesse.