Art. 3 
 
                 Campo di applicazione ed esenzioni 
 
  1. Il presente decreto non si applica: 
    a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali  ai  sensi
del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176; 
    b) alle acque considerate medicinali  a  norma  della  pertinente
legislazione; 
    c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1), lettera  a,  punto
2), se: 
      1)  provenienti  da   fonti   di   approvvigionamento   proprie
dell'operatore alimentare, in quanto  soggette  agli  obblighi  e  ai
provvedimenti correttivi della pertinente legislazione  alimentare  e
in particolare comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei
punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il  rispetto
per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti  A
e B; 
      2) la loro  qualita'  non  puo'  avere  conseguenze  dirette  o
indirette sulla salubrita' del prodotto  alimentare  finale,  secondo
quanto valutato dall'autorita' sanitaria territorialmente competente; 
    d) alle acque destinate esclusivamente  a  quegli  usi  specifici
diversi da quello  potabile,  ivi  incluse  quelle  utilizzate  nelle
imprese alimentari, la cui qualita' non abbia ripercussioni,  dirette
o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero  perche'
regolate   da   diversa   specifica   normativa,   come   individuate
nell'allegato V. 
  2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie  o
contenitori e destinate alla vendita o utilizzate  nella  produzione,
preparazione o trattamento di alimenti,  devono  essere  conformi  al
presente decreto fino al punto di rispetto della conformita'  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora  siano  destinate  ad
essere ingerite o  si  preveda  ragionevolmente  che  possano  essere
ingerite da  esseri  umani,  devono  da  quel  punto  in  poi  essere
considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. 
  3.  Le  acque  destinate  al  consumo  umano  prodotte  dalle  case
dell'acqua devono essere conformi al presente decreto fino  al  punto
di rispetto della conformita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e), e,  rientrando  nell'attivita'  di  somministrazione  diretta  al
pubblico di bevande, devono da quel punto in poi  essere  considerate
alimenti. 
  4. Le acque destinate al consumo  umano  richiamate  al  precedente
comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1  a
5 e all'allegato I, Parti A e B. 
  5.  Le  navi  che  eseguono  la  desalinizzazione  dell'acqua,   il
trasporto passeggeri e operano in  veste  di  gestori  idro-potabili,
sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui  agli  articoli
da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti allegati. 
  6. I requisiti minimi di  cui  all'allegato  I,  Parte  A,  non  si
applicano all'acqua di sorgente  di  cui  al  decreto  legislativo  8
ottobre 2011, n. 176. 
  7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10  m³
di acqua al giorno o che servono meno di 50  persone  nell'ambito  di
un'attivita' commerciale o  pubblica,  sono  soggetti  soltanto  alle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 13,  14  e
15, e ai pertinenti allegati. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  8  ottobre
          2011, n. 176, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del Reg. (CE) n. 178/2002, si  veda
          nelle note alle premesse.