Art. 4 
 
                          Obblighi generali 
 
  1. Le acque destinate al consumo  umano  devono  essere  salubri  e
pulite. 
  2. Ai  fini  dell'osservanza  dei  requisiti  minimi  previsti  dal
presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri  e
pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni: 
    a) non devono contenere microrganismi,  virus  e  parassiti,  ne'
altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali  da  rappresentare
un potenziale pericolo per la salute umana; 
    b) devono soddisfare i requisiti minimi  stabiliti  nell'allegato
I, Parti A, B e D; 
    c) devono essere conformi ai valori per  parametri  supplementari
non riportati nell'allegato I e fissati ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 13; 
    d) devono essere adottate le  misure  necessarie  previste  dagli
articoli da 5 a 15. 
  3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non  puo'
avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente
della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale  da  avere
ripercussione  sulla  tutela  della  salute  umana,   ne'   l'aumento
dell'inquinamento delle acque destinate alla loro produzione. 
  4. I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua
al giorno  o  che  servono  almeno  50.000  persone,  effettuano  una
valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali  miglioramenti
in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli
indicatori di perdite idriche di rete quali definiti all'articolo  2,
comma 1, lettera s). 
  5. ARERA provvede all'acquisizione dei risultati della  valutazione
e alla elaborazione del tasso  medio  di  perdita  idrica  nazionale,
trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da
adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso  medio
di perdita  idrica  stabilito  dalla  Commissione  europea  con  atto
delegato previsto entro il 12 gennaio 2028,  e'  stabilito  un  piano
d'azione contenente una serie di misure da adottare  per  ridurre  il
tasso di perdita idrica  nazionale,  nel  caso  in  cui  quest'ultimo
superi la soglia media stabilita dalla commissione.