Art. 5
Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati
1. I valori per i parametri elencati nell'allegato I, Parti A e B,
devono essere rispettati:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel
punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolta'
tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto
rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile
prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste
fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno
dei locali pubblici e privati;
b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una
cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e
destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in
bottiglie o contenitori;
d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una
impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;
e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua, nel punto di
consegna alla casa dell'acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di
quanto disposto in articolo 3, comma 3.
2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del
gestore idro-potabile, si considera che quest'ultimo abbia adempiuto
agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro
sono rispettati nel punto di consegna quale definito all'articolo 2,
comma 1, lettera cc.
3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione
interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di
cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel
punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati. A tal
fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema
di distribuzione interno assicura l'adempimento degli obblighi
previsti all'articolo 9.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista
il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo
nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro
nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al
rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al
sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:
a) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente
dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre
il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la
fornitura, quali, ad esempio:
1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore
del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;
2) ferma restando la responsabilita' primaria di intervento del
gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al
gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la
natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale
ad esempio la possibilita' di impiego di adeguate tecniche di
trattamento, tenendo conto della fattibilita' tecnica e economica di
tali misure;
b) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente ed il
gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono
affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e
consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da
adottare.