Art. 5 
 
    Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati 
 
  1. I valori per i parametri elencati nell'allegato I, Parti A e  B,
devono essere rispettati: 
    a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel
punto  di  consegna,  ovvero,  ove  sconsigliabile  per   difficolta'
tecniche o  pericolo  di  inquinamento  del  campione,  in  un  punto
rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile
prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza  in  cui  queste
fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno
dei locali pubblici e privati; 
    b) per le  acque  destinate  al  consumo  umano  fornite  da  una
cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna; 
    c) per  le  acque  confezionate  in  bottiglie  o  contenitori  e
destinate al consumo umano, nel punto in  cui  sono  confezionate  in
bottiglie o contenitori; 
    d) per le acque destinate al  consumo  umano  utilizzate  in  una
impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa; 
    e) per le acque prodotte dalle  case  dell'acqua,  nel  punto  di
consegna alla casa dell'acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di
quanto disposto in articolo 3, comma 3. 
  2. Per le acque fornite attraverso la  rete  di  distribuzione  del
gestore idro-potabile, si considera che quest'ultimo abbia  adempiuto
agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro
sono rispettati nel punto di consegna quale definito all'articolo  2,
comma 1, lettera cc. 
  3. Per le acque fornite  attraverso  il  sistema  di  distribuzione
interno, il relativo gestore assicura che i valori  di  parametro  di
cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel
punto di utenza all'interno dei locali  pubblici  e  privati.  A  tal
fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del  sistema
di  distribuzione  interno  assicura  l'adempimento  degli   obblighi
previsti all'articolo 9. 
  4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista
il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera  a),  pur  essendo
nel  punto  di  consegna   rispondenti   ai   valori   di   parametro
nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi  a  tali  valori  al
rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al
sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione: 
    a)  l'autorita'  sanitaria  locale  territorialmente   competente
dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre
il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo  la
fornitura, quali, ad esempio: 
      1) provvedimenti correttivi da adottare da  parte  del  gestore
del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio; 
      2) ferma restando la responsabilita' primaria di intervento del
gestore  del  sistema  di  distribuzione  interno,  raccomandando  al
gestore idro-potabile di adottare  altre  misure  per  modificare  la
natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura,  quale
ad esempio  la  possibilita'  di  impiego  di  adeguate  tecniche  di
trattamento, tenendo conto della fattibilita' tecnica e economica  di
tali misure; 
    b) l'autorita' sanitaria locale territorialmente competente ed il
gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza,  provvedono
affinche' i consumatori interessati  siano  debitamente  informati  e
consigliati sugli eventuali  provvedimenti  e  sui  comportamenti  da
adottare.