Art. 6 
 
Obblighi generali per l'approccio alla  sicurezza  dell'acqua  basato
                             sul rischio 
 
  1. L'approccio basato sul rischio e'  finalizzato  a  garantire  la
sicurezza  delle  acque  destinate  al  consumo  umano  e   l'accesso
universale ed equo all'acqua  in  conformita'  al  presente  decreto,
implementando un controllo olistico di eventi pericolosi  e  pericoli
di  diversa  origine  e  natura  -  inclusi  i  rischi  correlati  ai
cambiamenti climatici, alla protezione  dei  sistemi  idrici  e  alla
continuita' della fornitura - conferendo priorita' di tempo e risorse
ai rischi significativi e alle misure piu' efficaci sotto il  profilo
dei costi e limitando analisi e oneri  su  questioni  non  rilevanti,
coprendo   l'intera   filiera   idropotabile,   dal   prelievo   alla
distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua
specificati all'articolo  5  e  garantendo  lo  scambio  continuo  di
informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili
e le autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale. 
  2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi: 
    a)  una  valutazione  e  gestione  del  rischio  delle  aree   di
alimentazione per i punti  di  prelievo  di  acque  da  destinare  al
consumo umano, in conformita' all'articolo 7; 
    b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun  sistema  di
fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il  trattamento,  lo
stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo  umano
fino al punto di consegna, effettuata dai  gestori  idro-potabili  in
conformita' all'articolo 8; 
    c)  una  valutazione  e  gestione  del  rischio  dei  sistemi  di
distribuzione  interni  per  gli  edifici  e  locali  prioritari,  in
conformita' all'articolo 9. 
  3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2,
si basa sui  principi  generali  della  valutazione  e  gestione  del
rischio  stabiliti  dalla  Organizzazione  Mondiale  della   Sanita',
trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani
di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanita'
(ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive  modifiche  e
integrazioni. 
  4. Le regioni  e  province  autonome  effettuano  e  approvano  una
valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per  i
punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano  di  cui  al
comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto  ai
sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n.  152  del  2006,  e
attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA
ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a  disposizione  delle
Autorita' ambientali regionali, delle Autorita' sanitarie regionali e
locali, delle Autorita' di bacino distrettuali, del  Ministero  della
salute, del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
nonche' dei gestori idro-potabili operanti nei territori  di  propria
competenza. 
  5. La valutazione e gestione del rischio di  cui  al  comma  4,  e'
effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata  a
intervalli periodici non superiori a  sei  anni,  e,  se  necessario,
aggiornata. 
  6. La valutazione e gestione  del  rischio  relativa  alla  filiera
idro-potabile di cui al  comma  2,  lettera  b),  e'  effettuata  dai
gestori idro-potabili per la prima volta entro il  12  gennaio  2029,
riesaminata a intervalli periodici non superiori a  sei  anni  e,  se
necessario, aggiornata. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori idro-potabili: 
    a) dimostrano l'adeguatezza  della  valutazione  e  gestione  del
rischio della filiera idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8,
mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni
sistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all'approvazione
da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle  Acque  (CeNSiA)
di cui all'articolo 19; 
    b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al  PSA
per  il  sistema  di  fornitura  idro-potabile  siano   costantemente
conservati, aggiornati e resi disponibili  alle  autorita'  sanitarie
territorialmente competenti, mediante condivisione degli  stessi  con
il sistema  «Anagrafe  Territoriale  dinamica  delle  Acque  potabili
(AnTeA)», secondo quanto indicato in allegato VI;  la  tracciabilita'
di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a
partire dalla prima valutazione indicata al comma 6. 
  8.  La  valutazione  e  gestione  del  rischio   dei   sistemi   di
distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di  cui  al
comma  2,  lettera  c),  e'  effettuata  dai  gestori  idrici   della
distribuzione interna per la prima volta entro il  12  gennaio  2029,
inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei
anni e, se necessario, aggiornata. 
  9.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  8,  i   gestori   della
distribuzione idrica interna: 
    a)  dimostrano  su  richiesta  dell'autorita'  sanitaria   locale
territorialmente  competente,  il  rispetto  dei  requisiti  di   cui
all'articolo  9,  tenendo  conto  del   tipo   e   della   dimensione
dell'edificio; 
    b) assicurano che le procedure, le  registrazioni  e  ogni  altro
documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi
disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti;  la
tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita  almeno  per  gli
ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata  al  comma
8. 
  10. Le attivita' di approvazione delle valutazioni e  gestioni  del
rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle
funzioni ad esso attribuite  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  2,
lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di
sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua  di  cui  all'articolo
20.