Art. 6
Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato
sul rischio
1. L'approccio basato sul rischio e' finalizzato a garantire la
sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso
universale ed equo all'acqua in conformita' al presente decreto,
implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli
di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai
cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla
continuita' della fornitura - conferendo priorita' di tempo e risorse
ai rischi significativi e alle misure piu' efficaci sotto il profilo
dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti,
coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla
distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformita' dell'acqua
specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di
informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili
e le autorita' competenti in materia sanitaria e ambientale.
2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi:
a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al
consumo umano, in conformita' all'articolo 7;
b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di
fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo
stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano
fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in
conformita' all'articolo 8;
c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di
distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in
conformita' all'articolo 9.
3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2,
si basa sui principi generali della valutazione e gestione del
rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanita',
trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani
di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanita'
(ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive modifiche e
integrazioni.
4. Le regioni e province autonome effettuano e approvano una
valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i
punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano di cui al
comma 2, lettera a), coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai
sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
attraverso l'interoperabilita' dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA
ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione delle
Autorita' ambientali regionali, delle Autorita' sanitarie regionali e
locali, delle Autorita' di bacino distrettuali, del Ministero della
salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
nonche' dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria
competenza.
5. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 4, e'
effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a
intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario,
aggiornata.
6. La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera
idro-potabile di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata dai
gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029,
riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se
necessario, aggiornata.
7. Per le finalita' di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:
a) dimostrano l'adeguatezza della valutazione e gestione del
rischio della filiera idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8,
mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni
sistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all'approvazione
da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)
di cui all'articolo 19;
b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al PSA
per il sistema di fornitura idro-potabile siano costantemente
conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorita' sanitarie
territorialmente competenti, mediante condivisione degli stessi con
il sistema «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili
(AnTeA)», secondo quanto indicato in allegato VI; la tracciabilita'
di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a
partire dalla prima valutazione indicata al comma 6.
8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di
distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari di cui al
comma 2, lettera c), e' effettuata dai gestori idrici della
distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029,
inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei
anni e, se necessario, aggiornata.
9. Per le finalita' di cui al comma 8, i gestori della
distribuzione idrica interna:
a) dimostrano su richiesta dell'autorita' sanitaria locale
territorialmente competente, il rispetto dei requisiti di cui
all'articolo 9, tenendo conto del tipo e della dimensione
dell'edificio;
b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro
documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi
disponibili alle autorita' sanitarie territorialmente competenti; la
tracciabilita' di tali dati dovra' essere garantita almeno per gli
ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma
8.
10. Le attivita' di approvazione delle valutazioni e gestioni del
rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle
funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di
sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo
20.