Art. 7
Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei
punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
1. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome sulla
base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il
SINTAI, elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili
dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal
gestore idro-potabile, nonche' delle altre informazioni necessarie
alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della
parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle
relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e dai
PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192,
provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al
consumo umano.
2. Al fine di rendere piu' efficace l'azione
tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu' punti di
prelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorita' ambientali
delle regioni e province autonome possono attuare la valutazione e
gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare
le eventuali differenze locali.
3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:
a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti
di prelievo:
1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione
per i punti di prelievo;
2) una mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite
dall'art. 94 del medesimo decreto;
3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo
delle aree di alimentazione; poiche' tali dati sono potenzialmente
sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza
pubblica, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome
provvedono affinche' tali dati siano protetti e comunicati
esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori idro-potabili;
4) una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei
processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di
prelievo;
b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle
aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del
rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita' delle acque
da destinare al consumo umano; tale valutazione prende in esame i
possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della
qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa rappresentare un
rischio per la salute umana;
c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle
acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque
da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o
inquinanti selezionati tra i seguenti:
1) parametri di cui all'allegato I, parti A, B, o fissati
conformemente all'articolo 12, comma 12;
2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3
della lettera B, Parte A, dell'allegato I alla parte terza del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati
sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella
1/A dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152
del 2006;
4) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei
Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di
cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell'allegato I alla
parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
5) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al
consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base
dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del
presente comma;
6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare
un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque
destinate al consumo umano;
7) sostanze e composti inseriti nell'«elenco di controllo»
stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10.
4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere
utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82,
117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n.
152 del 2006.
5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), puo' essere
utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita' umane svolto a norma
dell'articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonche' le
informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma
dell'allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto.
6. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome
scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra
quelli indicati del comma 3, lettera c), perche' considerati
pertinenti alla luce dell'individuazione dei pericoli e degli eventi
pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o alla
luce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili
conformemente al comma 8.
7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera
c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per
la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano,
le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome possono
utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82,
118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra
legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di
prelievo.
8. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome, che a
vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori
idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione
per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano,
anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenute
ad informare tempestivamente le competenti autorita' sanitarie delle
regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita' e delle
concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti
monitorati.
9. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome
provvedono altresi' a definire le procedure operative interne e ad
approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al
consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del
SINTAI e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle
competenti Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome.
10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui
al comma 3, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome
provvedono affinche' siano adottate le opportune misure di gestione
del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati,
partendo dalle seguenti misure di prevenzione:
a) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di
attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre
alle misure previste o adottate ai sensi dell'articolo 116 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire la
qualita' delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali
misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di
misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le Autorita'
ambientali delle regioni e province autonome provvedono, in
collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di
interessi, affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione;
b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle
sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o
in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o
nelle acque da destinare a consumo umano, che potrebbero costituire
un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o
comportare un deterioramento inaccettabile della qualita' delle acque
destinate al consumo umano e che non sono stati presi in
considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno,
conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n.
152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e' incluso nei programmi
di controllo di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e);
c) valutazione della necessita' di definire o adattare zone di
salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle
aree protette ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n.
152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del
medesimo decreto.
11. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome
provvedono affinche' l'efficacia delle misure di cui al precedente
comma sia riesaminata ogni sei anni.
12. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome
garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle
informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla
base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti
Autorita' ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome
possono:
a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori
monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della
disponibilita' di adeguati approcci metodologici e metodiche
analitiche;
b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza
del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro
dall'elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare
conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera
a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di
fornitura, a condizione che:
1) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi
dell'allegato II, Parte B, punto 1;
2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle
evidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della
qualita' delle acque destinate all'uso umano.
13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la
frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro
dall'elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al
comma 12, lettera b), le Autorita' ambientali delle regioni e
province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato
monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della
valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i
punti di prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3.
14. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome e le
Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono
ad ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di cui
all'allegato VII, riguardanti:
a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di
monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
b) l'individuazione delle pressioni significative e dei parametri
monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di
monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano;
c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009.
15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e
sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per le finalita' di
implementazione del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di
fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8.
16. Per le finalita' di cui ai commi 14 e 15 e dell'articolo 6,
comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri
vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per
l'interoperabilita' dei dati di SINTAI e AnTeA.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti della Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'art. 2.
- Si riporta l'art. 94 del citato decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152:
«Art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano). - 1. Su proposta degli enti di governo dell'ambito,
le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche
qualitative delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico
interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse,
individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di
tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno
dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda,
le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di
cui al comma 1, le Autorita' competenti impartiscono, caso
per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e
la tutela della risorsa e per il controllo delle
caratteristiche qualitative delle acque destinate al
consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni:
essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le
acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno
dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere
adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente
a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.
4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione
di territorio circostante la zona di tutela assoluta da
sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica
captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto
ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla
tipologia dell'opera di presa o captazione e alla
situazione locale di vulnerabilita' e rischio della
risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono
vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se
depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei
suoli, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse
idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in
connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che
estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli
finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche
pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione
di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i
170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al
comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad
eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure
per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere
garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto le regioni e le province autonome
disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le
seguenti strutture o attivita':
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di
urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere
infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di
utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle
regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai
sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200
metri di raggio rispetto al punto di captazione o di
derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate
secondo le indicazioni delle regioni o delle province
autonome per assicurare la protezione del patrimonio
idrico. In esse si possono adottare misure relative alla
destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi,
turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli
strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia
generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee,
anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le
regioni e le province autonome individuano e disciplinano,
all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva».
- Per i riferimenti del decreto del Ministro della
salute 14 giugno 2017, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 117 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 117(Piani di gestione e registro delle aree
protette). - 1. Per ciascun distretto idrografico e'
adottato un Piano di gestione, che rappresenta
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di
cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto
piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e
approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della
predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi
indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,
adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono
riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni sei anni.
2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi
dell'art. 118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio
condotta ai sensi dell'art. 120 evidenzino impatti
antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita'
competenti individuano misure vincolanti di controllo
dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti
nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione
preventiva o di registrazione in base a norme generali e
vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre.
2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del
rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi
fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorita'
di bacino, in concorso con gli altri enti competenti,
predispongono il programma di gestione dei sedimenti a
livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
gestionale e di programmazione di interventi relativo
all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi
di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli
obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'art. 7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure
da finanziare per la mitigazione del dissesto
idrogeologico, gli interventi integrati che mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela
e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita'. Il
programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di
migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi
d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite
interventi sul trasporto solido, sull'assetto
plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e
sull'assetto e sulle modalita' di gestione delle opere
idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio
fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche
morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di
gestione dei sedimenti e' costituito dalle tre componenti
seguenti:
a) definizione di un quadro conoscitivo a scala
spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato
morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria
evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantita' di
trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile
alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo
di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini
di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro
miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il
rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque
possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio
geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le
pianure inondabili, evitando un'ulteriore
artificializzazione dei corridoi fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla
lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel
tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure piu'
appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso
il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata
valutazione e di un confronto degli effetti attesi in
relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un
orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra
gli interventi da valutare deve essere data priorita' alle
misure, anche gestionali, per il ripristino della
continuita' idromorfologica longitudinale, laterale e
verticale, in particolare al ripristino del trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte
di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le
pianure inondabili e al ripristino di piu' ampi spazi di
mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione e
riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione
locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi
di artificializzazione del corso d'acqua devono essere
giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla
traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti
attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo,
rispetto ad altre alternative di intervento;
all'asportazione dal corso d'acqua e' da preferire
comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del
materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello
stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro
conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di
assetto del corridoio fluviale.
3. L'Autorita' di bacino, sentiti gli enti di governo
dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla
base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un
registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla
parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
competenti ai sensi della normativa vigente.
3-bis.Il registro delle aree protette di cui al comma
3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto
idrografico».
- Si riporta la tabella 2 e 3, della lettera B (Acque
sotterranee), Parte A (Buono stato chimico), dell'Allegato
I (Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza
(Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche), del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il punto A.3.2.5. dell'Allegato I
(Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza
(Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche), del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :
«A.3.2.5 - Selezione degli elementi di qualita'
Nel monitoraggio di sorveglianza per la valutazione e
classificazione dello stato ecologico sono monitorati,
almeno per un periodo di un anno, i parametri indicativi di
tutti gli elementi di qualita' biologici idromorfologici,
fisico-chimici di cui al punto A.1 del presente Allegato
(fatto salve le eccezioni previste al punto A.3.5) e le
altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui
all'Allegato 8 del presente decreto legislativo. In
riferimento a queste ultime il monitoraggio e' obbligatorio
qualora siano scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o gia'
rilevate in quantita' significativa nel bacino idrografico
o sottobacino. Per quantita' significativa si intende la
quantita' di sostanza inquinante che potrebbe compromettere
il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 77
e seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno
scarico si considera significativo qualora abbia impattato
un'area protetta o ha causato superamenti di qualsiasi
standard di cui al punto A.2.7 del presente Allegato o ha
causato effetti tossici sull'ecosistema.
La selezione delle sostanze chimiche da controllare
nell'ambito del monitoraggio di sorveglianza si basa sulle
conoscenze acquisite attraverso l'analisi delle pressioni e
degli impatti. Inoltre la selezione e' guidata anche da
informazioni sullo stato ecologico laddove risultino
effetti tossici o evidenze di effetti ecotossicologici.
Quest'ultima ipotesi consente di identificare quelle
situazioni in cui vengono introdotti nell'ambiente prodotti
chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per i
quali e' pertanto necessario un monitoraggio d'indagine.
Anche i dati di monitoraggio pregressi costituiscono un
supporto per la selezione delle sostanze chimiche da
monitorare.
Per quanto riguarda invece la valutazione e
classificazione dello stato chimico sono da monitorare le
sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del
presente Allegato per le quali a seguito di un'analisi
delle pressioni e degli impatti, effettuata per ciascuna
singola sostanza dell'elenco di priorita', risultano
attivita' che ne comportano scarichi, emissioni, rilasci e
perdite nel bacino idrografico o sottobacino.
Nell'analisi delle attivita' antropiche che possono
provocare la presenza nelle acque di sostanze dell'elenco
di priorita', e' necessario tener conto non solo delle
attivita' in essere ma anche di quelle pregresse. La
selezione delle sostanze chimiche e' supportata da
documentazione tecnica relativa all'analisi delle pressioni
e degli impatti, che costituisce parte integrante del
programma di monitoraggio da inserire nei piani di gestione
e nei piani di tutela delle acque. Qualora non vi siano
informazioni sufficienti per effettuare una valida e chiara
selezione delle sostanze dell'elenco di priorita', a fini
precauzionali e di indagine, sono da monitorare tutte le
sostanze di cui non si possa escludere a priori la presenza
nel bacino o sottobacino».
- Si riporta la Tabella 1/A dell'Allegato I
(Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza
(Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche), del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo degli articoli 82, 118 e 120 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :
«Art. 82 (Acque utilizzate per l'estrazione di acqua
potabile). - 1. Fatte salve le disposizioni per le acque
dolci superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico
di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei
che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono
piu' di 50 persone; e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorita' competente provvede al monitoraggio, a
norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100
m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere
conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e
seguenti».
«Art. 118 (Rilevamento delle caratteristiche del
bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato
dall'attivita' antropica). - 1. Al fine di aggiornare le
informazioni necessarie alla redazione del Piano di
gestione di cui all'art. 117, le regioni attuano appositi
programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare
l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonche' alla
raccolta dei dati necessari all'analisi economica
dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto
dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze
delle attivita' di cui al primo periodo sono trasmesse al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, alle competenti Autorita' di bacino e al Dipartimento
tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla
parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni
adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e sono aggiornati
entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di
cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati
e le informazioni gia' acquisite».
«Art. 120 (Rilevamento dello stato di qualita' dei
corpi idrici). - 1. Le regioni elaborano ed attuano
programmi per la conoscenza e la verifica dello stato
qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e
sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto. Tali programmi devono
essere integrati con quelli gia' esistenti per gli
obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformita'
all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto,
nonche' con quelli delle acque inserite nel registro delle
aree protette. Le risultanze delle attivita' di cui al
comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento tutela
delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire
il flusso delle informazioni raccolte e la loro
compatibilita' con il Sistema informativo nazionale
dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere,
nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di
programma con l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, le province, gli enti di governo
dell'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli
altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono
essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione
dei dati e di interscambio delle informazioni».
- Si riporta il punto A.3.8 dell'Allegato I
(Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione
degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza
(Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
di gestione delle risorse idriche), del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«A.3.8. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua
potabile
I corpi idrici superficiali individuati a norma
dell'art. 82 del presente decreto legislativo che
forniscono in media piu' di 100 m³ al giorno sono designati
come siti di monitoraggio da eseguire secondo le modalita'
riportate ai paragrafi precedenti e sono sottoposti ad un
monitoraggio supplementare al fine di soddisfare i
requisiti previsti dal decreto legislativo del 2 febbraio
2001, n. 31.
Il monitoraggio suppletivo, da effettuarsi annualmente
secondo la frequenza di campionamento riportata nella tab.
3.8, riguarda tutte le sostanze dell'elenco di priorita' di
cui al punto A.2.6 del presente Allegato scaricate e/o
immesse e/o rilasciate, nonche' tutte le altre sostanze
appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del
presente decreto legislativo scaricate e/o immesse e/o
rilasciate in quantita' significativa da incidere
negativamente sullo stato del corpo idrico.
Nel monitoraggio si applicano i valori di parametro
previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo del 2
febbraio 2001, n. 31 nei casi in cui essi risultino piu'
restrittivi dei valori individuati per gli stessi parametri
nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B del presente Allegato. I
parametri di cui alla tabella 1/A, indipendentemente dalla
presenza di scarichi, immissioni o rilasci conosciuti, sono
comunque tutti parte integrante di uno screening chimico da
effettuarsi con cadenza biennale.
Tab. 3.8. Frequenza di campionamento
|---------------------------------------|
| Comunita' servita | Frequenza |
|--------------------+------------------|
|< 10.000 | 4 volte l'anno |
|--------------------+------------------|
|Da 10.000 a 30.000 | 8 volte l'anno |
|--------------------+------------------|
|> 30.000 | 12 volte l'anno |
|---------------------------------------|
Il monitoraggio supplementare non si effettua qualora
siano gia' soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) le posizioni dei siti di monitoraggio dello stato
delle acque superficiali risultano anche idonee a un
controllo adeguato ai fini della tutela della qualita'
dell'acqua destinata alla produzione di acqua potabile;
2) la frequenza del campionamento dello stato delle
acque superficiali non e' in nessun caso piu' bassa di
quella fissata nella tabella 3.8;
3) il rischio per la qualita' delle acque per
l'utilizzo idropotabile non e' connesso:
a un parametro non pertinente alla valutazione
dello stato delle acque superficiali (es. parametri
microbiologici);
a uno standard di qualita' piu' restrittivo per le
acque potabili rispetto a quello previsto per lo stato
delle acque superficiali del corpo idrico. In tali casi, il
corpo idrico puo' non essere a rischio di non raggiungere
lo stato buono ma e' a rischio di non rispettare gli
obiettivi di protezione delle acque potabili».
- La Sezione C dell'Allegato III (Rilevamento delle
caratteristiche dei bacini idrografici e analisi
dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica) alla
Parte Terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca:
«Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli
impatti».
- Si riporta l'art. 116 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 116 (Programmi di misure). - 1. Le regioni,
nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
tutela di cui all'art. 121 con i programmi di misure
costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla
parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle
misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali
programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione
all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi
previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause e
indica alle regioni le modalita' per il riesame dei
programmi, invitandole ad apportare le necessarie
modifiche, fermo restando il limite costituito dalle
risorse disponibili. Le misure di base e supplementari
devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I
programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle
regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire
entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.
1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate
nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate
entro tre anni dalla loro approvazione».
- Per i riferimenti del Reg. (CE) 23 aprile 2009, n.
401/2009/CE, si veda nelle note all'art. 2.