Art. 7 Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano 1. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI, elencate all'allegato VII, di quelle rese disponibili dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonche' delle altre informazioni necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e dai PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192, provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. 2. Al fine di rendere piu' efficace l'azione tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu' punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare le eventuali differenze locali. 3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi: a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo: 1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione per i punti di prelievo; 2) una mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto; 3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche' tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche' tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori idro-potabili; 4) una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo; b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita' delle acque da destinare al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa rappresentare un rischio per la salute umana; c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti: 1) parametri di cui all'allegato I, parti A, B, o fissati conformemente all'articolo 12, comma 12; 2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 4) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 5) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del presente comma; 6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano; 7) sostanze e composti inseriti nell'«elenco di controllo» stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10. 4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), puo' essere utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita' umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonche' le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto. 6. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra quelli indicati del comma 3, lettera c), perche' considerati pertinenti alla luce dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o alla luce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma 8. 7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di prelievo. 8. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome, che a vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenute ad informare tempestivamente le competenti autorita' sanitarie delle regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita' e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati. 9. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono altresi' a definire le procedure operative interne e ad approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del SINTAI e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome. 10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui al comma 3, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche' siano adottate le opportune misure di gestione del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di prevenzione: a) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire la qualita' delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono, in collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi, affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione; b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o nelle acque da destinare a consumo umano, che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualita' delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e' incluso nei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e); c) valutazione della necessita' di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle aree protette ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del medesimo decreto. 11. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche' l'efficacia delle misure di cui al precedente comma sia riesaminata ogni sei anni. 12. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti Autorita' ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome possono: a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della disponibilita' di adeguati approcci metodologici e metodiche analitiche; b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che: 1) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, Parte B, punto 1; 2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle evidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate all'uso umano. 13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b), le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3. 14. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome e le Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono ad ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di cui all'allegato VII, riguardanti: a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano; b) l'individuazione delle pressioni significative e dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano; c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009. 15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per le finalita' di implementazione del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8. 16. Per le finalita' di cui ai commi 14 e 15 e dell'articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per l'interoperabilita' dei dati di SINTAI e AnTeA.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta l'art. 94 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano). - 1. Su proposta degli enti di governo dell'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. 2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano. 3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita': a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 5. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attivita': a) fognature; b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4. 6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. 7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva». - Per i riferimenti del decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 117 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 117(Piani di gestione e registro delle aree protette). - 1. Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore. 2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni. 2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'art. 118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta ai sensi dell'art. 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorita' competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre. 2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorita' di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita'. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalita' di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti e' costituito dalle tre componenti seguenti: a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantita' di trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali; c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure piu' appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorita' alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuita' idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di piu' ampi spazi di mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua e' da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale. 3. L'Autorita' di bacino, sentiti gli enti di governo dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorita' competenti ai sensi della normativa vigente. 3-bis.Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico». - Si riporta la tabella 2 e 3, della lettera B (Acque sotterranee), Parte A (Buono stato chimico), dell'Allegato I (Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta il punto A.3.2.5. dell'Allegato I (Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : «A.3.2.5 - Selezione degli elementi di qualita' Nel monitoraggio di sorveglianza per la valutazione e classificazione dello stato ecologico sono monitorati, almeno per un periodo di un anno, i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualita' biologici idromorfologici, fisico-chimici di cui al punto A.1 del presente Allegato (fatto salve le eccezioni previste al punto A.3.5) e le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo. In riferimento a queste ultime il monitoraggio e' obbligatorio qualora siano scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o gia' rilevate in quantita' significativa nel bacino idrografico o sottobacino. Per quantita' significativa si intende la quantita' di sostanza inquinante che potrebbe compromettere il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 77 e seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno scarico si considera significativo qualora abbia impattato un'area protetta o ha causato superamenti di qualsiasi standard di cui al punto A.2.7 del presente Allegato o ha causato effetti tossici sull'ecosistema. La selezione delle sostanze chimiche da controllare nell'ambito del monitoraggio di sorveglianza si basa sulle conoscenze acquisite attraverso l'analisi delle pressioni e degli impatti. Inoltre la selezione e' guidata anche da informazioni sullo stato ecologico laddove risultino effetti tossici o evidenze di effetti ecotossicologici. Quest'ultima ipotesi consente di identificare quelle situazioni in cui vengono introdotti nell'ambiente prodotti chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per i quali e' pertanto necessario un monitoraggio d'indagine. Anche i dati di monitoraggio pregressi costituiscono un supporto per la selezione delle sostanze chimiche da monitorare. Per quanto riguarda invece la valutazione e classificazione dello stato chimico sono da monitorare le sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del presente Allegato per le quali a seguito di un'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata per ciascuna singola sostanza dell'elenco di priorita', risultano attivita' che ne comportano scarichi, emissioni, rilasci e perdite nel bacino idrografico o sottobacino. Nell'analisi delle attivita' antropiche che possono provocare la presenza nelle acque di sostanze dell'elenco di priorita', e' necessario tener conto non solo delle attivita' in essere ma anche di quelle pregresse. La selezione delle sostanze chimiche e' supportata da documentazione tecnica relativa all'analisi delle pressioni e degli impatti, che costituisce parte integrante del programma di monitoraggio da inserire nei piani di gestione e nei piani di tutela delle acque. Qualora non vi siano informazioni sufficienti per effettuare una valida e chiara selezione delle sostanze dell'elenco di priorita', a fini precauzionali e di indagine, sono da monitorare tutte le sostanze di cui non si possa escludere a priori la presenza nel bacino o sottobacino». - Si riporta la Tabella 1/A dell'Allegato I (Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta il testo degli articoli 82, 118 e 120 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : «Art. 82 (Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile). - 1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano: a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono piu' di 50 persone; e b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro. 2. L'autorita' competente provvede al monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno. 3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti». «Art. 118 (Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica). - 1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'art. 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonche' alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attivita' di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorita' di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni. 3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni gia' acquisite». «Art. 120 (Rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici). - 1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli gia' esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformita' all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonche' con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attivita' di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni». - Si riporta il punto A.3.8 dell'Allegato I (Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualita' ambientale) alla Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «A.3.8. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile I corpi idrici superficiali individuati a norma dell'art. 82 del presente decreto legislativo che forniscono in media piu' di 100 m³ al giorno sono designati come siti di monitoraggio da eseguire secondo le modalita' riportate ai paragrafi precedenti e sono sottoposti ad un monitoraggio supplementare al fine di soddisfare i requisiti previsti dal decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31. Il monitoraggio suppletivo, da effettuarsi annualmente secondo la frequenza di campionamento riportata nella tab. 3.8, riguarda tutte le sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del presente Allegato scaricate e/o immesse e/o rilasciate, nonche' tutte le altre sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 del presente decreto legislativo scaricate e/o immesse e/o rilasciate in quantita' significativa da incidere negativamente sullo stato del corpo idrico. Nel monitoraggio si applicano i valori di parametro previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31 nei casi in cui essi risultino piu' restrittivi dei valori individuati per gli stessi parametri nelle tabelle 1/A, 1/B e 2B del presente Allegato. I parametri di cui alla tabella 1/A, indipendentemente dalla presenza di scarichi, immissioni o rilasci conosciuti, sono comunque tutti parte integrante di uno screening chimico da effettuarsi con cadenza biennale. Tab. 3.8. Frequenza di campionamento |---------------------------------------| | Comunita' servita | Frequenza | |--------------------+------------------| |< 10.000 | 4 volte l'anno | |--------------------+------------------| |Da 10.000 a 30.000 | 8 volte l'anno | |--------------------+------------------| |> 30.000 | 12 volte l'anno | |---------------------------------------| Il monitoraggio supplementare non si effettua qualora siano gia' soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 1) le posizioni dei siti di monitoraggio dello stato delle acque superficiali risultano anche idonee a un controllo adeguato ai fini della tutela della qualita' dell'acqua destinata alla produzione di acqua potabile; 2) la frequenza del campionamento dello stato delle acque superficiali non e' in nessun caso piu' bassa di quella fissata nella tabella 3.8; 3) il rischio per la qualita' delle acque per l'utilizzo idropotabile non e' connesso: a un parametro non pertinente alla valutazione dello stato delle acque superficiali (es. parametri microbiologici); a uno standard di qualita' piu' restrittivo per le acque potabili rispetto a quello previsto per lo stato delle acque superficiali del corpo idrico. In tali casi, il corpo idrico puo' non essere a rischio di non raggiungere lo stato buono ma e' a rischio di non rispettare gli obiettivi di protezione delle acque potabili». - La Sezione C dell'Allegato III (Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica) alla Parte Terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca: «Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli impatti». - Si riporta l'art. 116 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 116 (Programmi di misure). - 1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'art. 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalita' per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni. 1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione». - Per i riferimenti del Reg. (CE) 23 aprile 2009, n. 401/2009/CE, si veda nelle note all'art. 2.