Art. 7 
 
Valutazione e gestione del rischio delle aree  di  alimentazione  dei
      punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano 
 
  1. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome  sulla
base delle informazioni  rese  disponibili  da  ISPRA  attraverso  il
SINTAI,  elencate  all'allegato  VII,  di  quelle  rese   disponibili
dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e  dal
gestore idro-potabile, nonche' delle  altre  informazioni  necessarie
alla valutazione e gestione del  rischio,  previste  ai  sensi  della
parte III del decreto legislativo n. 152 del  2006,  comprese  quelle
relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e dai
PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  18  agosto  2017,  n.  192,
provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle
aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare  al
consumo umano. 
  2.    Al    fine    di    rendere    piu'     efficace     l'azione
tecnico-amministrativa, nel caso della  presenza  di  piu'  punti  di
prelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorita' ambientali
delle regioni e province autonome possono attuare  la  valutazione  e
gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare
le eventuali differenze locali. 
  3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi: 
    a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i  punti
di prelievo: 
      1) una specificazione e mappatura delle aree  di  alimentazione
per i punti di prelievo; 
      2) una mappatura delle aree protette di cui  all'art.  117  del
decreto legislativo n. 152 del  2006,  ivi  incluse  quelle  definite
dall'art. 94 del medesimo decreto; 
      3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di  prelievo
delle aree di alimentazione; poiche' tali  dati  sono  potenzialmente
sensibili, in particolare in termini di salute pubblica  e  sicurezza
pubblica, le Autorita' ambientali delle regioni e  province  autonome
provvedono  affinche'  tali  dati   siano   protetti   e   comunicati
esclusivamente alle autorita' competenti e ai gestori idro-potabili; 
      4) una descrizione dell'uso del suolo, del  dilavamento  e  dei
processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i  punti  di
prelievo; 
    b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi  nelle
aree di alimentazione per i punti di prelievo e  la  valutazione  del
rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita' delle acque
da destinare al consumo umano; tale valutazione  prende  in  esame  i
possibili rischi  che  potrebbero  causare  il  deterioramento  della
qualita' dell'acqua, nella misura in cui cio' possa rappresentare  un
rischio per la salute umana; 
    c) un adeguato monitoraggio  nelle  acque  superficiali  o  nelle
acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque
da destinare a consumo umano, di  pertinenti  parametri,  sostanze  o
inquinanti selezionati tra i seguenti: 
      1) parametri di cui all'allegato  I,  parti  A,  B,  o  fissati
conformemente all'articolo 12, comma 12; 
      2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3
della lettera B, Parte  A,  dell'allegato  I  alla  parte  terza  del
decreto legislativo n. 152 del 2006; 
      3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti,  selezionati
sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui  alla  Tabella
1/A dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo  n.  152
del 2006; 
      4) inquinanti specifici dei bacini  idrografici  riportati  nei
Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri  di
cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell'allegato  I  alla
parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
      5) altri  inquinanti  pertinenti  per  le  acque  destinate  al
consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base
dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera  b)  del
presente comma; 
      6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero  rappresentare
un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di  acque
destinate al consumo umano; 
      7) sostanze e  composti  inseriti  nell'«elenco  di  controllo»
stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10. 
  4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere
utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli  articoli  82,
117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto  legislativo  n.
152 del 2006. 
  5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera  b),  puo'  essere
utilizzato l'esame dell'impatto delle attivita' umane svolto a  norma
dell'articolo  118  del  decreto  n.  152  del   2006,   nonche'   le
informazioni relative alle pressioni significative raccolte  a  norma
dell'allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto. 
  6. Le  Autorita'  ambientali  delle  regioni  e  province  autonome
scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare  tra
quelli  indicati  del  comma  3,  lettera  c),  perche'   considerati
pertinenti alla luce dell'individuazione dei pericoli e degli  eventi
pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o  alla
luce  delle  informazioni  comunicate   dai   gestori   idro-potabili
conformemente al comma 8. 
  7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma  3,  lettera
c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze  pericolose  per
la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano,
le Autorita' ambientali delle regioni  e  province  autonome  possono
utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82,
118 e 120 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  o  ad  altra
legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i  punti  di
prelievo. 
  8. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome, che a
vario titolo, o avvalendosi di altri enti  operativi  o  dei  gestori
idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di  alimentazione
per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a  consumo  umano,
anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sono  tenute
ad informare tempestivamente le competenti autorita' sanitarie  delle
regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita'  e  delle
concentrazioni  anomale,  di   parametri,   sostanze   o   inquinanti
monitorati. 
  9. Le  Autorita'  ambientali  delle  regioni  e  province  autonome
provvedono altresi' a definire le procedure operative  interne  e  ad
approvare la  valutazione  e  gestione  del  rischio  delle  aree  di
alimentazione per i punti  di  prelievo  di  acque  da  destinare  al
consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del
SINTAI e trasmesse alle corrispondenti  Direzioni  regionali  e  alle
competenti Autorita' sanitarie delle regioni e province autonome. 
  10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio  di  cui
al comma 3, le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome
provvedono affinche' siano adottate le opportune misure  di  gestione
del rischio intese a prevenire o controllare  i  rischi  individuati,
partendo dalle seguenti misure di prevenzione: 
    a) definizione  e  attuazione  di  misure  di  prevenzione  e  di
attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo  oltre
alle misure previste  o  adottate  ai  sensi  dell'articolo  116  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire  la
qualita' delle acque destinate al consumo umano; se  del  caso,  tali
misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di
misure di cui al  medesimo  articolo;  ove  opportuno,  le  Autorita'
ambientali  delle  regioni  e  province   autonome   provvedono,   in
collaborazione  con  i  gestori  e  altri  pertinenti  portatori   di
interessi, affinche' chi inquina adotti tali misure di prevenzione; 
    b) garanzia di un  adeguato  monitoraggio  dei  parametri,  delle
sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o
in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti  di  prelievo  o
nelle acque da destinare a consumo umano, che  potrebbero  costituire
un rischio per la salute umana  attraverso  il  consumo  di  acqua  o
comportare un deterioramento inaccettabile della qualita' delle acque
destinate  al  consumo  umano  e  che  non  sono   stati   presi   in
considerazione  nel  quadro  del  monitoraggio  effettuato,   almeno,
conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo  n.
152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e' incluso nei programmi
di controllo di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e); 
    c) valutazione della necessita' di definire o  adattare  zone  di
salvaguardia per le acque sotterranee e  superficiali,  di  cui  alle
aree protette ai sensi dell'articolo 117 del decreto  legislativo  n.
152 del 2006,  ivi  incluse  quelle  definite  dall'articolo  94  del
medesimo decreto. 
  11. Le Autorita'  ambientali  delle  regioni  e  province  autonome
provvedono affinche' l'efficacia delle misure di  cui  al  precedente
comma sia riesaminata ogni sei anni. 
  12. Le Autorita'  ambientali  delle  regioni  e  province  autonome
garantiscono  che  i  gestori  idro-potabili  abbiano  accesso   alle
informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma  3.  Sulla
base delle informazioni di cui ai commi  da  3  a  8,  le  competenti
Autorita' ambientali o sanitarie delle regioni  e  province  autonome
possono: 
    a) imporre  ai  gestori  idro-potabili  di  effettuare  ulteriori
monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo  conto  della
disponibilita'  di  adeguati  approcci   metodologici   e   metodiche
analitiche; 
    b) consentire ai gestori idro-potabili di  ridurre  la  frequenza
del monitoraggio  di  un  parametro,  o  di  rimuovere  un  parametro
dall'elenco dei parametri che il gestore  di  acqua  deve  monitorare
conformemente alle disposizioni dell'articolo 12,  comma  4,  lettera
a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di
fornitura, a condizione che: 
      1)  non  si  tratti  di  un  parametro  fondamentale  ai  sensi
dell'allegato II, Parte B, punto 1; 
      2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle
evidenze  disponibili,  possa  provocare  un   deterioramento   della
qualita' delle acque destinate all'uso umano. 
  13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a  ridurre  la
frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro
dall'elenco dei parametri da monitorare secondo  quanto  previsto  al
comma 12,  lettera  b),  le  Autorita'  ambientali  delle  regioni  e
province  autonome  garantiscono  che  sia  effettuato  un   adeguato
monitoraggio  di  tali  parametri  al  momento  del   riesame   della
valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per  i
punti di prelievo, in conformita' dell'articolo 12, comma 3. 
  14. Le Autorita' ambientali delle regioni e province autonome e  le
Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono
ad ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di  cui
all'allegato VII, riguardanti: 
    a) la mappatura delle aree  di  salvaguardia  e  le  stazioni  di
monitoraggio delle acque destinate al consumo umano; 
    b) l'individuazione delle pressioni significative e dei parametri
monitorati  sui  corpi  idrici  dove  sono  ubicate  le  stazioni  di
monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano; 
    c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009. 
  15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA  e
sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per  le  finalita'  di
implementazione del piano di  sicurezza  dell'acqua  del  sistema  di
fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8. 
  16. Per le finalita' di cui ai commi 14 e  15  e  dell'articolo  6,
comma 4, ISPRA e CeNSiA,  di  concerto  con  i  rispettivi  Ministeri
vigilanti,  stabiliscono   accordi   e   protocolli   specifici   per
l'interoperabilita' dei dati di SINTAI e AnTeA. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i  riferimenti  della  Parte  Terza  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Si riporta l'art. 94 del citato decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle
          acque  superficiali  e  sotterranee  destinate  al  consumo
          umano). - 1. Su proposta degli enti di governo dell'ambito,
          le regioni, per mantenere e migliorare  le  caratteristiche
          qualitative  delle   acque   superficiali   e   sotterranee
          destinate  al  consumo  umano,  erogate  a  terzi  mediante
          impianto di acquedotto che riveste  carattere  di  pubblico
          interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse,
          individuano le aree di salvaguardia  distinte  in  zone  di
          tutela assoluta e zone di  rispetto,  nonche',  all'interno
          dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della  falda,
          le zone di protezione. 
                2. Per gli approvvigionamenti diversi  da  quelli  di
          cui al comma 1, le Autorita' competenti impartiscono,  caso
          per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e
          la  tutela  della  risorsa  e  per   il   controllo   delle
          caratteristiche  qualitative  delle  acque   destinate   al
          consumo umano. 
                3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area
          immediatamente circostante  le  captazioni  o  derivazioni:
          essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le
          acque superficiali,  deve  avere  un'estensione  di  almeno
          dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve  essere
          adeguatamente protetta e dev'essere adibita  esclusivamente
          a opere di  captazione  o  presa  e  ad  infrastrutture  di
          servizio. 
                4. La zona di rispetto e' costituita  dalla  porzione
          di territorio circostante la zona  di  tutela  assoluta  da
          sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da  tutelare
          qualitativamente  e  quantitativamente  la  risorsa  idrica
          captata  e  puo'  essere  suddivisa  in  zona  di  rispetto
          ristretta e zona di rispetto allargata, in  relazione  alla
          tipologia  dell'opera  di  presa  o   captazione   e   alla
          situazione  locale  di  vulnerabilita'  e   rischio   della
          risorsa.  In  particolare,  nella  zona  di  rispetto  sono
          vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
          svolgimento delle seguenti attivita': 
                  a) dispersione di fanghi e acque reflue,  anche  se
          depurati; 
                  b) accumulo di  concimi  chimici,  fertilizzanti  o
          pesticidi; 
                  c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti  o
          pesticidi,  salvo  che  l'impiego  di  tali  sostanze   sia
          effettuato sulla base delle indicazioni  di  uno  specifico
          piano di utilizzazione che tenga  conto  della  natura  dei
          suoli,   delle   colture   compatibili,   delle    tecniche
          agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle  risorse
          idriche; 
                  d) dispersione nel sottosuolo di  acque  meteoriche
          proveniente da piazzali e strade; 
                  e) aree cimiteriali; 
                  f)  apertura  di  cave  che   possono   essere   in
          connessione con la falda; 
                  g) apertura di pozzi ad  eccezione  di  quelli  che
          estraggono acque destinate al consumo  umano  e  di  quelli
          finalizzati  alla  variazione   dell'estrazione   ed   alla
          protezione delle caratteristiche  quali-quantitative  della
          risorsa idrica; 
                  h) gestione di rifiuti; 
                  i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze  chimiche
          pericolose e sostanze radioattive; 
                  l) centri di raccolta, demolizione  e  rottamazione
          di autoveicoli; 
                  m) pozzi perdenti; 
                  n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda  i
          170  chilogrammi  per  ettaro  di  azoto   presente   negli
          effluenti,  al  netto  delle  perdite   di   stoccaggio   e
          distribuzione.  E'  comunque  vietata  la  stabulazione  di
          bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
                5. Per gli insediamenti o  le  attivita'  di  cui  al
          comma  4,  preesistenti,  ove  possibile,  e  comunque   ad
          eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate  le  misure
          per il  loro  allontanamento;  in  ogni  caso  deve  essere
          garantita la loro messa  in  sicurezza.  Entro  centottanta
          giorni dalla data di entrata in vigore  della  parte  terza
          del presente decreto le  regioni  e  le  province  autonome
          disciplinano,  all'interno  delle  zone  di  rispetto,   le
          seguenti strutture o attivita': 
                  a) fognature; 
                  b)  edilizia  residenziale  e  relative  opere   di
          urbanizzazione; 
                  c)  opere   viarie,   ferroviarie   e   in   genere
          infrastrutture di servizio; 
                  d) pratiche agronomiche e contenuti  dei  piani  di
          utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4. 
                6. In  assenza  dell'individuazione  da  parte  delle
          regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai
          sensi del comma 1, la  medesima  ha  un'estensione  di  200
          metri di raggio  rispetto  al  punto  di  captazione  o  di
          derivazione. 
                7. Le zone di  protezione  devono  essere  delimitate
          secondo le  indicazioni  delle  regioni  o  delle  province
          autonome  per  assicurare  la  protezione  del   patrimonio
          idrico. In esse si possono adottare  misure  relative  alla
          destinazione  del  territorio  interessato,  limitazioni  e
          prescrizioni  per  gli  insediamenti  civili,   produttivi,
          turistici, agro-forestali e zootecnici da  inserirsi  negli
          strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia
          generali sia di settore. 
                8. Ai fini della protezione delle acque  sotterranee,
          anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso  umano,  le
          regioni e le province autonome individuano e  disciplinano,
          all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: 
                  a) aree di ricarica della falda; 
                  b) emergenze naturali ed artificiali della falda; 
                  c) zone di riserva». 
              - Per i riferimenti  del  decreto  del  Ministro  della
          salute 14 giugno 2017, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 117 del citato decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 117(Piani di gestione  e  registro  delle  aree
          protette).  -  1.  Per  ciascun  distretto  idrografico  e'
          adottato   un   Piano   di   gestione,   che    rappresenta
          articolazione interna del Piano di bacino  distrettuale  di
          cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce  pertanto
          piano stralcio del Piano  di  bacino  e  viene  adottato  e
          approvato secondo le procedure stabilite  per  quest'ultimo
          dall'art.  66.  Le  Autorita'  di  bacino,  ai  fini  della
          predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire  la
          partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
          nello specifico settore. 
                2. Il Piano di gestione e'  composto  dagli  elementi
          indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
          presente decreto. 
                2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,
          adottati  ai  sensi   dell'art.   1,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  sono
          riesaminati e aggiornati  entro  il  22  dicembre  2015  e,
          successivamente, ogni sei anni. 
                2-ter.  Qualora   l'analisi   effettuata   ai   sensi
          dell'art. 118 e i risultati dell'attivita' di  monitoraggio
          condotta  ai  sensi  dell'art.   120   evidenzino   impatti
          antropici significativi  da  fonti  diffuse,  le  Autorita'
          competenti  individuano  misure  vincolanti  di   controllo
          dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di   gestione
          prevedono misure che vietano l'introduzione  di  inquinanti
          nell'acqua  o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione
          preventiva o di registrazione in base a  norme  generali  e
          vincolanti. Dette  misure  di  controllo  sono  riesaminate
          periodicamente e aggiornate quando occorre. 
                2-quater. Al fine di  coniugare  la  prevenzione  del
          rischio  di  alluvioni  con  la  tutela  degli   ecosistemi
          fluviali, nell'ambito del Piano di gestione,  le  Autorita'
          di bacino, in  concorso  con  gli  altri  enti  competenti,
          predispongono il programma  di  gestione  dei  sedimenti  a
          livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
          gestionale  e  di  programmazione  di  interventi  relativo
          all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I  programmi
          di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza  agli
          obiettivi  individuati  dalle  direttive   2000/60/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,  e
          2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          ottobre 2007,  e  concorrono  all'attuazione  dell'art.  7,
          comma 2, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le  misure
          da   finanziare   per   la   mitigazione    del    dissesto
          idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirino
          contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela
          e al recupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il
          programma di  gestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di
          migliorare lo stato  morfologico  ed  ecologico  dei  corsi
          d'acqua e  di  ridurre  il  rischio  di  alluvioni  tramite
          interventi    sul    trasporto     solido,     sull'assetto
          plano-altimetrico degli alvei e  dei  corridoi  fluviali  e
          sull'assetto e sulle  modalita'  di  gestione  delle  opere
          idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio
          fluviale e sui versanti che interagiscano con le  dinamiche
          morfologiche del  reticolo  idrografico.  Il  programma  di
          gestione dei sedimenti e' costituito dalle  tre  componenti
          seguenti: 
                  a) definizione di un  quadro  conoscitivo  a  scala
          spaziale e temporale  adeguata,  in  relazione  allo  stato
          morfologico attuale dei  corsi  d'acqua,  alla  traiettoria
          evolutiva  degli  alvei,  alle  dinamiche  e  quantita'  di
          trasporto solido  in  atto,  all'interferenza  delle  opere
          presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile
          alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); 
                  b) definizione, sulla base del  quadro  conoscitivo
          di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti  in  termini
          di assetto dei  corridoi  fluviali,  al  fine  di  un  loro
          miglioramento morfologico ed  ecologico  e  di  ridurre  il
          rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque
          possibile,    ridurre     l'alterazione     dell'equilibrio
          geomorfologico e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le
          pianure       inondabili,       evitando       un'ulteriore
          artificializzazione dei corridoi fluviali; 
                  c)  identificazione  degli   eventuali   interventi
          necessari al raggiungimento degli obiettivi  definiti  alla
          lettera b), al  loro  monitoraggio  e  all'adeguamento  nel
          tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle  misure  piu'
          appropriate tra le diverse alternative  possibili,  incluso
          il non intervento, deve avvenire sulla base di  un'adeguata
          valutazione e di  un  confronto  degli  effetti  attesi  in
          relazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di   un
          orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra
          gli interventi da valutare deve essere data priorita'  alle
          misure,  anche  gestionali,   per   il   ripristino   della
          continuita'  idromorfologica  longitudinale,   laterale   e
          verticale,  in  particolare  al  ripristino  del  trasporto
          solido laddove vi siano significative interruzioni a  monte
          di tratti incisi, alla riconnessione  degli  alvei  con  le
          pianure inondabili e al ripristino di piu'  ampi  spazi  di
          mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione  e
          riqualificazione  morfologica;   l'eventuale   asportazione
          locale di materiale litoide o vegetale o  altri  interventi
          di artificializzazione  del  corso  d'acqua  devono  essere
          giustificati  da   adeguate   valutazioni   rispetto   alla
          traiettoria  evolutiva  del  corso  d'acqua,  agli  effetti
          attesi,  sia  positivi  che  negativi  nel  lungo  periodo,
          rispetto    ad    altre    alternative    di    intervento;
          all'asportazione  dal  corso  d'acqua   e'   da   preferire
          comunque, ovunque  sia  possibile,  la  reintroduzione  del
          materiale litoide eventualmente  rimosso  in  tratti  dello
          stesso adeguatamente  individuati  sulla  base  del  quadro
          conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi  in  termini  di
          assetto del corridoio fluviale. 
                3. L'Autorita' di bacino, sentiti gli enti di governo
          dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro
          sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla
          base  delle  informazioni  trasmesse  dalle   regioni,   un
          registro delle aree protette di  cui  all'Allegato  9  alla
          parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
          competenti ai sensi della normativa vigente. 
                3-bis.Il registro delle aree protette di cui al comma
          3 deve  essere  tenuto  aggiornato  per  ciascun  distretto
          idrografico». 
              - Si riporta la tabella 2 e 3, della lettera  B  (Acque
          sotterranee), Parte A (Buono stato chimico),  dell'Allegato
          I (Monitoraggio e classificazione delle acque  in  funzione
          degli obiettivi di qualita' ambientale)  alla  Parte  terza
          (Norme  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  lotta  alla
          desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
          di gestione delle  risorse  idriche),  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              -  Si  riporta  il  punto  A.3.2.5.   dell'Allegato   I
          (Monitoraggio e classificazione  delle  acque  in  funzione
          degli obiettivi di qualita' ambientale)  alla  Parte  terza
          (Norme  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  lotta  alla
          desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
          di gestione delle  risorse  idriche),  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : 
                «A.3.2.5 - Selezione degli elementi di qualita' 
              Nel monitoraggio di sorveglianza per la  valutazione  e
          classificazione  dello  stato  ecologico  sono  monitorati,
          almeno per un periodo di un anno, i parametri indicativi di
          tutti gli elementi di qualita'  biologici  idromorfologici,
          fisico-chimici di cui al punto A.1  del  presente  Allegato
          (fatto salve le eccezioni previste al  punto  A.3.5)  e  le
          altre  sostanze   appartenenti   alle   famiglie   di   cui
          all'Allegato  8  del  presente  decreto   legislativo.   In
          riferimento a queste ultime il monitoraggio e' obbligatorio
          qualora siano scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o gia'
          rilevate in quantita' significativa nel bacino  idrografico
          o sottobacino. Per quantita' significativa  si  intende  la
          quantita' di sostanza inquinante che potrebbe compromettere
          il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 77
          e seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno
          scarico si considera significativo qualora abbia  impattato
          un'area protetta o  ha  causato  superamenti  di  qualsiasi
          standard di cui al punto A.2.7 del presente Allegato  o  ha
          causato effetti tossici sull'ecosistema. 
              La selezione delle  sostanze  chimiche  da  controllare
          nell'ambito del monitoraggio di sorveglianza si basa  sulle
          conoscenze acquisite attraverso l'analisi delle pressioni e
          degli impatti. Inoltre la selezione  e'  guidata  anche  da
          informazioni  sullo  stato  ecologico   laddove   risultino
          effetti tossici o  evidenze  di  effetti  ecotossicologici.
          Quest'ultima  ipotesi  consente  di   identificare   quelle
          situazioni in cui vengono introdotti nell'ambiente prodotti
          chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per  i
          quali e' pertanto necessario  un  monitoraggio  d'indagine.
          Anche i dati di  monitoraggio  pregressi  costituiscono  un
          supporto  per  la  selezione  delle  sostanze  chimiche  da
          monitorare. 
              Per   quanto   riguarda   invece   la   valutazione   e
          classificazione dello stato chimico sono da  monitorare  le
          sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del
          presente Allegato per le  quali  a  seguito  di  un'analisi
          delle pressioni e degli impatti,  effettuata  per  ciascuna
          singola  sostanza  dell'elenco  di   priorita',   risultano
          attivita' che ne comportano scarichi, emissioni, rilasci  e
          perdite nel bacino idrografico o sottobacino. 
              Nell'analisi delle  attivita'  antropiche  che  possono
          provocare la presenza nelle acque di  sostanze  dell'elenco
          di priorita', e' necessario  tener  conto  non  solo  delle
          attivita' in  essere  ma  anche  di  quelle  pregresse.  La
          selezione  delle  sostanze  chimiche   e'   supportata   da
          documentazione tecnica relativa all'analisi delle pressioni
          e degli  impatti,  che  costituisce  parte  integrante  del
          programma di monitoraggio da inserire nei piani di gestione
          e nei piani di tutela delle acque.  Qualora  non  vi  siano
          informazioni sufficienti per effettuare una valida e chiara
          selezione delle sostanze dell'elenco di priorita',  a  fini
          precauzionali e di indagine, sono da  monitorare  tutte  le
          sostanze di cui non si possa escludere a priori la presenza
          nel bacino o sottobacino». 
              -  Si  riporta   la   Tabella   1/A   dell'Allegato   I
          (Monitoraggio e classificazione  delle  acque  in  funzione
          degli obiettivi di qualita' ambientale)  alla  Parte  terza
          (Norme  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  lotta  alla
          desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
          di gestione delle  risorse  idriche),  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta il testo degli articoli 82, 118 e 120  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : 
                «Art. 82 (Acque utilizzate per l'estrazione di  acqua
          potabile). - 1. Fatte salve le disposizioni  per  le  acque
          dolci  superficiali  destinate  alla  produzione  di  acqua
          potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico
          di appartenenza, individuano: 
                  a) tutti i corpi idrici superficiali e  sotterranei
          che forniscono in media oltre 10 m3  al  giorno  o  servono
          piu' di 50 persone; e 
                  b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro. 
                2. L'autorita' competente provvede al monitoraggio, a
          norma  dell'Allegato  1  alla  parte  terza  del   presente
          decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100
          m3 al giorno. 
                3. Per i corpi idrici di cui al comma 1  deve  essere
          conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e
          seguenti». 
                «Art.  118  (Rilevamento  delle  caratteristiche  del
          bacino  idrografico  ed  analisi  dell'impatto   esercitato
          dall'attivita' antropica). - 1. Al fine  di  aggiornare  le
          informazioni  necessarie  alla  redazione  del   Piano   di
          gestione di cui all'art. 117, le regioni  attuano  appositi
          programmi di rilevamento dei dati  utili  a  descrivere  le
          caratteristiche  del  bacino  idrografico  e   a   valutare
          l'impatto antropico esercitato sul medesimo,  nonche'  alla
          raccolta   dei   dati   necessari   all'analisi   economica
          dell'utilizzo  delle   acque,   secondo   quanto   previsto
          dall'allegato 10 alla presente parte terza.  Le  risultanze
          delle attivita' di cui al primo periodo sono  trasmesse  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, alle competenti Autorita' di bacino e al Dipartimento
          tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore
          per la protezione e la ricerca ambientale. 
                2. I programmi di cui al comma  1  sono  adottati  in
          conformita' alle indicazioni di  cui  all'Allegato  3  alla
          parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni
          adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare  e  sono  aggiornati
          entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni. 
                3. Nell'espletamento  dell'attivita'  conoscitiva  di
          cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati
          e le informazioni gia' acquisite». 
                «Art. 120 (Rilevamento dello stato  di  qualita'  dei
          corpi  idrici).  -  1.  Le  regioni  elaborano  ed  attuano
          programmi per la  conoscenza  e  la  verifica  dello  stato
          qualitativo  e  quantitativo  delle  acque  superficiali  e
          sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. 
                2. I programmi di cui al comma  1  sono  adottati  in
          conformita' alle indicazioni di  cui  all'Allegato  1  alla
          parte terza del presente  decreto.  Tali  programmi  devono
          essere  integrati  con  quelli  gia'  esistenti   per   gli
          obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformita'
          all'Allegato 2  alla  parte  terza  del  presente  decreto,
          nonche' con quelli delle acque inserite nel registro  delle
          aree protette. Le risultanze  delle  attivita'  di  cui  al
          comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento  tutela
          delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
                3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di  garantire
          il  flusso  delle   informazioni   raccolte   e   la   loro
          compatibilita'  con  il   Sistema   informativo   nazionale
          dell'ambiente  (SINA),  le  regioni   possono   promuovere,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,  accordi  di
          programma con l'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA), le  Agenzie  regionali  per  la
          protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre
          1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          gennaio 1994, n. 61,  le  province,  gli  enti  di  governo
          dell'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e  gli
          altri  enti  pubblici  interessati.  Nei  programmi  devono
          essere definite altresi' le modalita' di  standardizzazione
          dei dati e di interscambio delle informazioni». 
              -  Si  riporta   il   punto   A.3.8   dell'Allegato   I
          (Monitoraggio e classificazione  delle  acque  in  funzione
          degli obiettivi di qualita' ambientale)  alla  Parte  terza
          (Norme  in  materia  di  difesa  del  suolo  e  lotta  alla
          desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e
          di gestione delle  risorse  idriche),  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «A.3.8. Acque utilizzate per  l'estrazione  di  acqua
          potabile 
              I  corpi  idrici  superficiali  individuati   a   norma
          dell'art.  82  del   presente   decreto   legislativo   che
          forniscono in media piu' di 100 m³ al giorno sono designati
          come siti di monitoraggio da eseguire secondo le  modalita'
          riportate ai paragrafi precedenti e sono sottoposti  ad  un
          monitoraggio  supplementare  al  fine   di   soddisfare   i
          requisiti previsti dal decreto legislativo del  2  febbraio
          2001, n. 31. 
              Il monitoraggio suppletivo, da effettuarsi  annualmente
          secondo la frequenza di campionamento riportata nella  tab.
          3.8, riguarda tutte le sostanze dell'elenco di priorita' di
          cui al punto A.2.6  del  presente  Allegato  scaricate  e/o
          immesse e/o rilasciate, nonche'  tutte  le  altre  sostanze
          appartenenti  alle  famiglie  di  cui  all'Allegato  8  del
          presente decreto  legislativo  scaricate  e/o  immesse  e/o
          rilasciate   in   quantita'   significativa   da   incidere
          negativamente sullo stato del corpo idrico. 
              Nel monitoraggio si applicano  i  valori  di  parametro
          previsti dall'Allegato 1  del  decreto  legislativo  del  2
          febbraio 2001, n. 31 nei casi in cui  essi  risultino  piu'
          restrittivi dei valori individuati per gli stessi parametri
          nelle tabelle 1/A,  1/B  e  2B  del  presente  Allegato.  I
          parametri di cui alla tabella 1/A, indipendentemente  dalla
          presenza di scarichi, immissioni o rilasci conosciuti, sono
          comunque tutti parte integrante di uno screening chimico da
          effettuarsi con cadenza biennale. 
              Tab. 3.8. Frequenza di campionamento 
    

          |---------------------------------------|
          | Comunita' servita  |    Frequenza     |
          |--------------------+------------------|
          |< 10.000            |  4 volte l'anno  |
          |--------------------+------------------|
          |Da 10.000 a 30.000  |  8 volte l'anno  |
          |--------------------+------------------|
          |> 30.000            | 12 volte l'anno  |
          |---------------------------------------|

    
              Il monitoraggio supplementare non si  effettua  qualora
          siano gia' soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
                1) le posizioni dei siti di monitoraggio dello  stato
          delle  acque  superficiali  risultano  anche  idonee  a  un
          controllo adeguato ai  fini  della  tutela  della  qualita'
          dell'acqua destinata alla produzione di acqua potabile; 
                2) la frequenza del campionamento dello  stato  delle
          acque superficiali non e' in  nessun  caso  piu'  bassa  di
          quella fissata nella tabella 3.8; 
                3)  il  rischio  per  la  qualita'  delle  acque  per
          l'utilizzo idropotabile non e' connesso: 
                  a un  parametro  non  pertinente  alla  valutazione
          dello  stato  delle  acque  superficiali   (es.   parametri
          microbiologici); 
                  a uno standard di qualita' piu' restrittivo per  le
          acque potabili rispetto a  quello  previsto  per  lo  stato
          delle acque superficiali del corpo idrico. In tali casi, il
          corpo idrico puo' non essere a rischio di  non  raggiungere
          lo stato buono ma  e'  a  rischio  di  non  rispettare  gli
          obiettivi di protezione delle acque potabili». 
              - La Sezione C  dell'Allegato  III  (Rilevamento  delle
          caratteristiche   dei   bacini   idrografici   e    analisi
          dell'impatto  esercitato  dall'attivita'  antropica)   alla
          Parte Terza (Norme in materia di difesa del suolo  e  lotta
          alla    desertificazione,    di    tutela    delle    acque
          dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche)  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  reca:
          «Metodologia  per  l'analisi  delle   pressioni   e   degli
          impatti». 
              - Si riporta l'art. 116 del citato decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 116 (Programmi di misure).  -  1.  Le  regioni,
          nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
          tutela di cui  all'art.  121  con  i  programmi  di  misure
          costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla
          parte terza del presente decreto e, ove  necessarie,  dalle
          misure supplementari di  cui  al  medesimo  Allegato;  tali
          programmi di  misure  sono  sottoposti  per  l'approvazione
          all'Autorita' di bacino. Qualora le  misure  non  risultino
          sufficienti a garantire il raggiungimento  degli  obiettivi
          previsti, l'Autorita' di bacino ne  individua  le  cause  e
          indica  alle  regioni  le  modalita'  per  il  riesame  dei
          programmi,   invitandole   ad   apportare   le   necessarie
          modifiche,  fermo  restando  il  limite  costituito   dalle
          risorse disponibili. Le  misure  di  base  e  supplementari
          devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
          inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I
          programmi sono approvati entro il  2009  ed  attuati  dalle
          regioni entro il 2012; il successivo riesame deve  avvenire
          entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni. 
                1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate
          nell'ambito di  un  programma  aggiornato,  sono  applicate
          entro tre anni dalla loro approvazione». 
              - Per i riferimenti del Reg. (CE) 23  aprile  2009,  n.
          401/2009/CE, si veda nelle note all'art. 2.