Art. 8
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura
idro-potabile
1. I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione
del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso
l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile e la
successiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del
CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7.
2. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti criteri:
a) tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del
rischio effettuata conformemente all'articolo 7;
b) include un'analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici
consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine,
per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi
del precedente comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di
acque di origine marina;
c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di
prelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione
dell'acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura
idro-potabile;
d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell'ambito del
sistema di fornitura idro-potabile, includendo una valutazione dei
rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana
attraverso l'uso delle acque, tenendo conto anche dei rischi
derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite idriche, dalla
vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuita'
della fornitura, per garantire l'accesso universale ed equo ad acqua
sicura;
e) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate alla
prevenzione e all'attenuazione dei rischi individuati nel sistema di
fornitura idro-potabile, che potrebbero compromettere la qualita'
delle acque destinate al consumo umano;
f) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate nel
sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle misure previste o
adottate conformemente all'articolo 7, comma 10, del presente decreto
e all'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per
l'attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei
punti di prelievo che potrebbero compromettere la qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
g) definisce e pone in essere un adeguato programma di
monitoraggio operativo specifico per il sistema di fornitura e un
programma di controllo, conformemente all'articolo 12;
h) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di
preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo
umano, garantisce che sia verificata l'efficacia della disinfezione
applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello piu' basso possibile senza compromettere la
disinfezione, che la contaminazione da reagenti chimici per il
trattamento sia mantenuta al livello piu' basso possibile e che
qualsiasi sostanza residua nell'acqua non comprometta l'espletamento
degli obblighi generali di cui all'articolo 4;
i) include una verifica della conformita' di materiali a contatto
con le acque destinate al consumo umano e di reagenti chimici e
materiali filtranti impiegati per il loro trattamento, riguardo ai
criteri stabiliti agli articoli 10 e 11.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per il
sistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai commi
1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei controlli
interni di verifica della conformita' sulle acque destinate al
consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui all'articolo
14 e tenendo conto delle seguenti condizioni:
a) possibilita' di ridurre la frequenza dei controlli di un
parametro o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da
sottoporre a controllo interno, ad eccezione dei parametri
fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo A, in
uno dei seguenti casi:
1) sulla base del valore assunto da un parametro in acqua non
trattata, che ne comprovi la non rilevanza, conformemente alla
valutazione del rischio delle aree di alimentazione di cui
all'articolo 7, comma 3;
2) quando un parametro puo' derivare solo dall'uso di una
determinata tecnica di trattamento o di un metodo di disinfezione o
di un materiale, che non siano utilizzati dal gestore idro-potabile;
3) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C;
4) sulla base delle valutazioni dell'autorita' competente in
fase di approvazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile
da parte del CeNSiA, richiamate all'articolo 6, comma 10, per cui sia
accertato che cio' non compromette la qualita' delle acque destinate
al consumo umano;
b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri da sottoporre
a controllo interno ai sensi dell'articolo 14 o di aumento della
frequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi:
1) sulla base del riscontro di un parametro in acqua non
trattata, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di
alimentazione per i punti di prelievo di cui all'articolo 7, comma 3;
2) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C.
4. La valutazione del rischio del sistema di fornitura
idro-potabile riguarda i parametri di cui all'allegato I, parti A, B
e C, i parametri supplementari fissati ai sensi dell'articolo 12,
comma 13, nonche' le sostanze o i composti inseriti nell'elenco di
controllo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 10, e i
controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12.
5. Le forniture idro-potabili che erogano, in media, tra 10 e 100
m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, non sono
soggetti all'obbligo di applicazione del presente articolo, a
condizione che l'autorita' sanitaria locale territorialmente
competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la
qualita' delle acque destinate al consumo umano.
6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al comma
5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo di controlli interni
periodici in conformita' all'articolo 14.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti dell'art. 116 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
all'art. 7.