Art. 8 
 
Valutazione  e  gestione  del  rischio  del  sistema   di   fornitura
                            idro-potabile 
 
  1. I gestori idro-potabili effettuano una  valutazione  e  gestione
del   rischio   dei   propri   sistemi   di   fornitura,   attraverso
l'elaborazione del PSA del sistema di fornitura  idro-potabile  e  la
successiva richiesta  di  approvazione  dello  stesso  da  parte  del
CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7. 
  2. Il PSA di cui al comma 1 e' conforme ai seguenti criteri: 
    a) tiene conto dei risultati della  valutazione  e  gestione  del
rischio effettuata conformemente all'articolo 7; 
    b) include un'analisi dei rischi  per  approvvigionamenti  idrici
consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine,
per le quali non siano disponibili valutazioni  specifiche  ai  sensi
del precedente comma, come, tra l'altro,  nel  caso  di  prelievo  di
acque di origine marina; 
    c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto  di
prelievo  al  trattamento,  allo  stoccaggio  e  alla   distribuzione
dell'acqua,  con  particolare  riguardo  alle   zone   di   fornitura
idro-potabile; 
    d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi  nell'ambito  del
sistema di fornitura idro-potabile, includendo  una  valutazione  dei
rischi  che  essi  potrebbero  rappresentare  per  la  salute   umana
attraverso  l'uso  delle  acque,  tenendo  conto  anche  dei   rischi
derivanti  dai  cambiamenti  climatici,  da  perdite  idriche,  dalla
vulnerabilita' dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuita'
della fornitura, per garantire l'accesso universale ed equo ad  acqua
sicura; 
    e) definisce e pone in essere misure di controllo  adeguate  alla
prevenzione e all'attenuazione dei rischi individuati nel sistema  di
fornitura idro-potabile, che  potrebbero  compromettere  la  qualita'
delle acque destinate al consumo umano; 
    f) definisce e pone in essere misure di  controllo  adeguate  nel
sistema di fornitura idro-potabile,  oltre  alle  misure  previste  o
adottate conformemente all'articolo 7, comma 10, del presente decreto
e all'articolo 116 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  per
l'attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei
punti di prelievo che  potrebbero  compromettere  la  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano; 
    g)  definisce  e  pone  in  essere  un  adeguato   programma   di
monitoraggio operativo specifico per il sistema  di  fornitura  e  un
programma di controllo, conformemente all'articolo 12; 
    h) nei casi in  cui  la  disinfezione  rientri  nel  processo  di
preparazione o di distribuzione  delle  acque  destinate  al  consumo
umano, garantisce che sia verificata l'efficacia  della  disinfezione
applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia
mantenuta al livello piu'  basso  possibile  senza  compromettere  la
disinfezione, che  la  contaminazione  da  reagenti  chimici  per  il
trattamento sia mantenuta al  livello  piu'  basso  possibile  e  che
qualsiasi sostanza residua nell'acqua non comprometta  l'espletamento
degli obblighi generali di cui all'articolo 4; 
    i) include una verifica della conformita' di materiali a contatto
con le acque destinate al consumo  umano  e  di  reagenti  chimici  e
materiali filtranti impiegati per il loro  trattamento,  riguardo  ai
criteri stabiliti agli articoli 10 e 11. 
  3. Sulla base dei risultati della valutazione del  rischio  per  il
sistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai  commi
1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la frequenza dei  controlli
interni di  verifica  della  conformita'  sulle  acque  destinate  al
consumo umano, secondo le prescrizioni generali di  cui  all'articolo
14 e tenendo conto delle seguenti condizioni: 
    a) possibilita' di ridurre  la  frequenza  dei  controlli  di  un
parametro o di rimuovere un parametro dall'elenco  dei  parametri  da
sottoporre  a  controllo  interno,   ad   eccezione   dei   parametri
fondamentali di cui all'allegato II, Parte B, punto 1, gruppo  A,  in
uno dei seguenti casi: 
      1) sulla base del valore assunto da un parametro in  acqua  non
trattata, che  ne  comprovi  la  non  rilevanza,  conformemente  alla
valutazione  del  rischio  delle  aree  di   alimentazione   di   cui
all'articolo 7, comma 3; 
      2) quando un parametro  puo'  derivare  solo  dall'uso  di  una
determinata tecnica di trattamento o di un metodo di  disinfezione  o
di un materiale, che non siano utilizzati dal gestore idro-potabile; 
      3) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C; 
      4) sulla base delle valutazioni  dell'autorita'  competente  in
fase di approvazione del PSA del sistema di  fornitura  idro-potabile
da parte del CeNSiA, richiamate all'articolo 6, comma 10, per cui sia
accertato che cio' non compromette la qualita' delle acque  destinate
al consumo umano; 
    b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri da sottoporre
a controllo interno ai sensi dell'articolo  14  o  di  aumento  della
frequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi: 
      1) sulla base del  riscontro  di  un  parametro  in  acqua  non
trattata, conformemente alla valutazione del rischio  delle  aree  di
alimentazione per i punti di prelievo di cui all'articolo 7, comma 3; 
      2) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, Parte C. 
  4.  La  valutazione  del   rischio   del   sistema   di   fornitura
idro-potabile riguarda i parametri di cui all'allegato I, parti A,  B
e C, i parametri supplementari fissati  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 13, nonche' le sostanze o i composti  inseriti  nell'elenco  di
controllo  stabilito  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  10,  e  i
controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12. 
  5. Le forniture idro-potabili che erogano, in media, tra 10  e  100
m³ di acqua al giorno o servono  tra  50  e  500  persone,  non  sono
soggetti  all'obbligo  di  applicazione  del  presente  articolo,   a
condizione  che   l'autorita'   sanitaria   locale   territorialmente
competente abbia accertato che  tale  esenzione  non  comprometta  la
qualita' delle acque destinate al consumo umano. 
  6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al  comma
5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo  di  controlli  interni
periodici in conformita' all'articolo 14. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  i  riferimenti  dell'art.   116   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si  veda  nelle  note
          all'art. 7.