Art. 9
Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione
idrica interni
1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una
valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione
idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'allegato
VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'allegato
I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive,
proporzionate al rischio, per ripristinare la qualita' delle acque
nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante
da questi sistemi.
2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del
comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione
del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e
gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di
distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di
talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN
22/32.
3. Nei casi di non conformita' ai punti d'uso nei locali degli
edifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di
distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto
delle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e
4, si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15.
4. Le regioni e province autonome promuovono la formazione
specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento
con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi
idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che
operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e
dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano
in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito
delle attivita' di formazione professionale e qualifica di cui al
decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o
provinciali di settore.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti della Direttiva n. 2020/2184/UE si
veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, adottato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61,
reca: «Regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici».