Art. 2 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta da venticinque senatori e venticinque
deputati, scelti rispettivamente  dal  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al  numero  dei  componenti   dei   gruppi   parlamentari,   comunque
assicurando la presenza di almeno  un  deputato  per  ciascun  gruppo
esistente alla Camera dei  deputati  e  di  almeno  un  senatore  per
ciascun gruppo esistente al Senato  della  Repubblica.  I  componenti
sono nominati tenendo conto  anche  della  specificita'  dei  compiti
assegnati alla Commissione. I  componenti  della  Commissione,  entro
dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di
appartenenza se nei loro  confronti  sussista  una  delle  condizioni
indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di  formazione
delle liste delle candidature per  le  elezioni  europee,  politiche,
regionali, comunali e circoscrizionali,  proposto  dalla  Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre
associazioni criminali, anche  straniere,  istituita  dalla  legge  7
agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella  seduta  del  27
marzo  2019,  e  nelle   eventuali   determinazioni   assunte   dalla
Commissione nel  corso  della  XIX  legislatura.  Qualora  una  delle
situazioni  previste  nel  citato  codice   di   autoregolamentazione
sopravvenga,  successivamente  alla  nomina,  a  carico  di  uno  dei
componenti della Commissione, questi  ne  informa  immediatamente  il
presidente  della  Commissione  e  i  Presidenti  del  Senato   della
Repubblica e della Camera dei deputati. 
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati convocano  la  Commissione,  entro  dieci  giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della
Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della  Commissione.
Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto
il candidato che ottiene il  maggior  numero  di  voti.  In  caso  di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il  piu'
anziano di eta'. L'ufficio di presidenza e' rinnovato dopo  il  primo
biennio; i componenti possono essere riconfermati. 
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  si  procede  ai
sensi del comma 3. 
  5. Le disposizioni dei commi 3  e  4  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la legge 7 agosto 2018, n. 99, si veda nelle note
          all'art. 1.