Art. 2 Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. L'ufficio di presidenza e' rinnovato dopo il primo biennio; i componenti possono essere riconfermati. 4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 3. 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Note all'art. 2: - Per la legge 7 agosto 2018, n. 99, si veda nelle note all'art. 1.