Art. 3 
 
                              Comitati 
 
  1. La Commissione puo' organizzare i suoi lavori attraverso  uno  o
piu' comitati, costituiti secondo la disciplina  del  regolamento  di
cui all'articolo 7, comma 1. 
  2. I comitati  svolgono  attivita'  di  carattere  istruttorio  nei
riguardi della Commissione. La Commissione puo' affidare ai comitati,
secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7,  comma
1, compiti relativi a oggetti determinati  e,  ove  occorra,  per  un
tempo limitato. 
  3. I comitati non possono compiere atti che comportino  l'esercizio
dei  poteri  dell'autorita'  giudiziaria.   Essi   riferiscono   alla
Commissione,  ogniqualvolta  cio'  sia  richiesto  da   essa,   sulle
risultanze delle proprie attivita'. 
  4. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati  sono
acquisiti tra gli  atti  e  i  documenti  relativi  all'attivita'  di
inchiesta della Commissione. 
  5.  La  Commissione  puo'  assegnare   i   collaboratori   di   cui
all'articolo 7, comma 3, ai comitati per lo svolgimento dei compiti a
questi attribuiti. Il regolamento di cui  all'articolo  7,  comma  1,
disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni
del comitato.