Art. 7 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei  comitati
istituiti  ai  sensi  dell'articolo  3  sono   disciplinati   da   un
regolamento  interno  approvato  dalla   Commissione   stessa   prima
dell'inizio dell'attivita'  di  inchiesta.  Ciascun  componente  puo'
proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le  volte  che
lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. 
  3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di  polizia  giudiziaria,  di  collaboratori   interni   ed   esterni
all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra  e  con  il
loro  consenso,  dagli  organi  a  cio'  deputati  e  dai   Ministeri
competenti, nonche' di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie
da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le universita' e gli enti
di ricerca, ovvero privati con comprovata  esperienza  sulle  materie
trattate dalla Commissione. Con il  regolamento  interno  di  cui  al
comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di  cui  puo'
avvalersi la Commissione. 
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione  fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno  2023  e  per  ciascuno
degli anni successivi e sono poste per meta' a  carico  del  bilancio
interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati.  I  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati, con  determinazione  adottata
d'intesa tra loro,  possono  autorizzare  annualmente  un  incremento
delle spese di cui al precedente  periodo,  comunque  in  misura  non
superiore al 30 per cento,  a  seguito  di  richiesta  formulata  dal
presidente della Commissione  per  motivate  esigenze  connesse  allo
svolgimento dell'inchiesta. 
  6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti  dalle
analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso  della  loro
attivita' e ne cura l'informatizzazione.