Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Attuazione della
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti
(CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.»;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto disciplina i controlli sulle imprese, sui conducenti, sui
veicoli e sui lavoratori mobili che rientrano nel campo di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e
della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale
nel settore dei trasporti su strada.»;
c) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto,
si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento
(CE) n. 561/2006, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n.
165/2014 e di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/15/CE.»;
d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Organismo di coordinamento intracomunitario). - 1. La
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del
Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni di Organismo di
coordinamento intracomunitario ai sensi dell'articolo 7 della
direttiva 2006/22/CE, di seguito denominato «Organismo di
coordinamento». La Direzione generale:
a) concerta con gli organismi corrispondenti degli altri
Stati membri i controlli che devono essere realizzati su strada
almeno sei volte l'anno nei confronti dei conducenti e dei veicoli
rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n.
561/2006 e (UE) n. 165/2014, da svolgere contemporaneamente alle
competenti autorita' di due o piu' Stati membri ciascuna sul proprio
territorio;
b) si rapporta con gli organismi corrispondenti degli altri
Stati membri per concertare l'effettuazione di controlli anche nei
locali delle imprese;
c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006, utilizzando il
formulario approvato con decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della
Commissione del 30 marzo 2017, e quelle di cui all'articolo 13 della
direttiva 2002/15/CE, necessarie per l'elaborazione da parte della
Commissione europea di una relazione biennale sull'attuazione del
regolamento (CE) n. 561/2006, del regolamento (UE) n. 165/2014 e
della direttiva 2002/15/CE;
d) trasmette ogni due anni alla Commissione europea le
informazioni statistiche relative all'attivita' di controllo
realizzata su strada e nei locali delle imprese;
e) presta assistenza alle autorita' competenti degli altri
Stati membri, fornendo i dati da queste ritenuti necessari in caso di
infrazioni commesse in uno Stato membro con un veicolo immatricolato
in Italia, non verificabili durante il controllo;
f) invia, avvalendosi del sistema di informazione del mercato
interno, di seguito denominato «IMI», almeno una volta ogni sei mesi,
agli organismi intracomunitari degli altri Stati membri che sono
stati notificati alla Commissione, le informazioni
sull'interpretazione e l'applicazione, a livello nazionale, delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva
2002/15/CE, nonche' del presente decreto;
g) coordina lo scambio di informazioni, avvalendosi del
sistema di informazione del mercato interno IMI, sull'interpretazione
e l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 561/2006, a seguito di richieste motivate di uno
Stato membro nei termini e con le modalita' indicate dall'articolo 8,
paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE;
h) promuove la formazione periodica degli addetti ai
controlli sulla funzione di controllo e sulla corretta applicazione
delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n.
165/2014;
i) applica una coerente strategia di controllo in conformita'
alle linee strategiche nazionali di controllo su strada e presso i
locali delle imprese;
l) impartisce agli organi di controllo di cui all'articolo 3,
comma 2, le direttive per assicurare l'omogenea applicazione sul
territorio nazionale del sistema nazionale di classificazione del
rischio di cui all'articolo 11.
2 . Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali forniscono all'Organismo di coordinamento le
informazioni e i dati pertinenti alle funzioni di cui al comma 1,
dalla lettera c) alla lettera g).»;
e) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Tavolo tecnico permanente). - 1. Nello svolgimento
delle proprie funzioni, l'Organismo di coordinamento si avvale della
consulenza e del contributo specialistico del tavolo tecnico
permanente, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, composto da due rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, due rappresentanti del Ministero
dell'interno e due rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del
lavoro. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o indennita', comunque
denominati.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
designati i rappresentanti del tavolo tecnico permanente e sono
disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le attribuzioni, i compiti e il funzionamento dello stesso.
Con il medesimo decreto sono individuate le modalita' e i termini
delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2.»;
f) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Sistemi di controllo). - 1. L'applicazione dei
regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva
2002/15/CE viene assicurata da sistemi di controllo adeguati e
regolari nei confronti dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle
imprese e dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione di
cui all'articolo 1.
2. Gli organi preposti ai controlli sono gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e l'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. L'attivita' di controllo e' organizzata in modo che ogni
anno siano effettuati almeno un numero di controlli su strada e nei
locali delle imprese non inferiori al 3 per cento dei giorni di
lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
4. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma
3, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi
controllati e' verificato su strada e almeno il 50 per cento nei
locali delle imprese.
5. Le attivita' di controllo su strada e le attivita' di
controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1 sono
pianificate e coordinate, rispettivamente, dal Ministero dell'interno
e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, conformemente alle
indicazioni contenute nelle linee strategiche nazionali di controllo
definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2,
sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
6. Sono, in ogni caso, fatte salve le specifiche competenze e
attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in
materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per
ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.
7. I controlli su strada relativi all'osservanza della
direttiva 2002/15/CE sono limitati agli aspetti che possono essere
efficacemente controllati tramite il tachigrafo e il relativo
apparecchio di controllo. Un controllo approfondito dell'osservanza
della direttiva 2002/15/CE puo' essere effettuato solo presso i
locali dell'impresa.
8. La percentuale minima di controlli di cui al comma 3 puo'
essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni della
Commissione europea, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2,
paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.»;
g) gli articoli 4 e 5 sono abrogati;
h) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I controlli su
strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali
di controllo definite dall'Organismo di coordinamento di cui
all'articolo 2. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed
orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della
rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di
controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che siano
verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se
la situazione lo rende necessario, il controllo puo' essere
concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.»;
2) al comma 4, le parole: «tachigrafo se analogico o digitale»
sono sostituite dalle seguenti: «tachigrafo se analogico, digitale o
intelligente»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Al fine di
agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al
presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di
lista di controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo tecnico
permanente di cui all'articolo 2-bis.»;
4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti raccoglie, con modalita' telematiche, le informazioni
relative alle infrazioni di cui all'Allegato III al presente decreto
accertate dagli organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2,
su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese
di trasporto, al fine della loro registrazione nella sezione
"Sanzioni" del Registro elettronico nazionale delle imprese che
esercitano la professione di trasportatore su strada di cui
all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui al
comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.»;
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Controlli nei locali delle imprese). - 1. I controlli
nei locali delle imprese sono svolti secondo le linee strategiche
definite dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2,
sentito il tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
2. I controlli nei locali delle imprese si effettuano quando
siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE)
n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014, nonche' in base al
fattore di rischio che e' attribuito a un'impresa dal sistema
nazionale di classificazione del rischio di cui all'articolo 11.
3. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che
vengano verificati i punti elencati nella parte A e B dell'Allegato
I.
4. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle
imprese sono rilevate le informazioni relative al tipo di attivita'
di trasporto, ossia se si tratta di attivita' a livello nazionale o
internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto
terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa e al tipo di
tachigrafo se analogico, digitale o intelligente.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un
anno i verbali loro rilasciati dagli organi di controllo, i
protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai
controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di
controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si
attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato
dall'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il
tavolo tecnico di cui all'articolo 2-bis.»;
l) l'articolo 8 e' abrogato;
m) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Registrazione periodi di altre mansioni). - 1. La
registrazione dei periodi di "altre mansioni", quali definiti
all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonche'
la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali
il conducente non si trova sul veicolo e non e' in grado di svolgere
alcuna attivita' con tale veicolo, avviene secondo le modalita'
stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11,
paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente che non
provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le
modalita' e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al
medesimo comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
3. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva
le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalita' e i termini
previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si
applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma
1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali
oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere
documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile,
allegato alla decisione 2007/230/CE.»;
n) l'articolo 10 e' abrogato;
o) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sistema nazionale di classificazione del rischio). -
1. Alle imprese di trasporto si applica il sistema nazionale di
classificazione del rischio determinato sulla base del numero
relativo e della gravita' delle infrazioni di cui all'Allegato III al
presente decreto, commesse dalle singole imprese per le violazioni
alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 o (UE) n. 165/2014
oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva
2002/15/CE registrate nella sezione "Sanzioni" del Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di
trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE)
n. 1071/2009.
2. Il sistema nazionale di classificazione del rischio calcola
il fattore di rischio di un'impresa secondo i criteri e le modalita'
di cui alla formula comune contenuta nell'allegato al regolamento di
esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione.
3. Le imprese che, nel sistema nazionale di classificazione del
rischio, presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a
controlli piu' rigorosi e frequenti.
4. Al fine di agevolare controlli su strada mirati, i dati
contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio sono
accessibili a tutte le autorita' competenti ad effettuare i
controlli.
5. Le informazioni contenute nel sistema nazionale di
classificazione del rischio sono direttamente accessibili alle
competenti autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il sistema di interconnessione dei registri elettronici
nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16
del regolamento (CE) n. 1071/2009, entro il termine ed in conformita'
a quanto previsto dal paragrafo 6, secondo comma, del medesimo
articolo 16.»;
p) all'articolo 12:
1) le parole: «L'Ufficio di coordinamento», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «L'Organismo di coordinamento»;
2) al comma 3, le parole: «(CEE) n. 3821/85» sono sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 165/2014»;
q) all'allegato I:
1) alla Parte A sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1. i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le
interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e
settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che
devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 36,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, ovvero i dati
memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente ovvero
nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformita'
dell'Allegato II e sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2,
del regolamento (UE) n. 165/2014, gli eventuali superamenti della
velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di
durata superiore a un minuto durante il quale la velocita' del
veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km
orari per i veicoli della categoria M3 definite nella direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;»;
1.2. dopo il punto 5), e' aggiunto, infine, il seguente:
«5-bis) la durata massima della settimana lavorativa estesa
a sessanta ore di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva
2002/15/CE; altri orari lavorativi settimanali di cui agli articoli 4
e 5 della direttiva 2002/15/CE, solo laddove la tecnologia consenta
di effettuare controlli efficaci.»;
2) alla Parte B sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1. dopo il punto 3), sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis) l'osservanza della durata massima media settimanale
della prestazione di lavoro, dei riposi intermedi e degli obblighi
riguardanti il lavoro notturno di cui agli articoli 4, 5 e 7 della
direttiva 2002/15/CE;
3-ter) l'osservanza degli obblighi delle imprese per quanto
riguarda il pagamento dell'alloggio dei conducenti e l'organizzazione
del loro lavoro, a norma dell'articolo 8, paragrafi 8 e 8-bis, del
regolamento (CE) n. 561/2006.»;
2.2. l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «Nel caso
sia accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli
organi di controllo di cui all'articolo 3, comma 2, possono, se
opportuno, verificare la corresponsabilita' di altri soggetti che
hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale
infrazione, ad esempio speditori, spedizionieri o contraenti,
compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di
trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n.
561/2006 e (UE) n. 165/2014.».
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si
veda nelle note alle premesse.
- Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144, abrogati dal presente decreto, recavano,
rispettivamente: «Determinazione del numero dei controlli»
e «Comunicazione dei dati relativi ai controlli».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 4
agosto 2008, n. 144, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Controlli su strada). - 1. I controlli su
strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche
nazionali di controllo definite dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 2. I controlli su strada
sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una
parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo
da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le
relative operazioni sono condotte in modo che sono
verificati almeno i punti elencati nella Parte A
dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il
controllo puo' essere concentrato su un punto della Parte A
dell'Allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i
controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In
particolare, nessuna discriminazione puo' essere operata in
relazione al Paese di immatricolazione del veicolo, al
Paese di residenza del conducente, al Paese di stabilimento
dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del
viaggio, al tipo di tachigrafo.
3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio
di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio
geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle
strade, presso le stazioni di servizio o le aree di
parcheggio; quando e' necessario a tutelare l'incolumita'
delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli
da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri
situati nelle loro vicinanze.
4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada
sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di
strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o
secondaria, al Paese in cui e' stato immatricolato il
veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se
analogico, digitale o intelligente.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano
per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di
controllo, i protocolli dei risultati e altri dati
pertinenti relativi ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le
operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli
organi di controllo si attengono al modello di lista di
controllo elaborato e aggiornato dall'Organismo di
coordinamento di cui all'articolo 2, sentito il tavolo
tecnico permanente di cui all'articolo 2-bis.
6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per
la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti raccoglie, con modalita' telematiche, le
informazioni relative alle infrazioni di cui all'allegato
III al presente decreto accertate dagli organi di controllo
di cui all'articolo 3, comma 2, su strada e presso le sedi
delle imprese, nei confronti delle imprese di trasporto, al
fine della loro registrazione nella sezione "Sanzioni" del
Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano
la professione di trasportatore su strada di cui
all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui
al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita'
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno e con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.».
- Gli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144, abrogati dal presente decreto, recavano,
rispettivamente: «Controlli concertati» e «Scambio di
informazioni».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 4
agosto 2008, n. 144, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Migliori prassi). - 1. L'Organismo di
coordinamento elabora, ogni due anni, un programma di
formazione, destinato agli operatori addetti al controllo,
tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione
biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate
nell'ambito dell'Unione europea.
2. L'Organismo di coordinamento organizza, almeno una
volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con
gli organismi di collegamento intracomunitario di altri
Stati membri.
3. L'Organismo di coordinamento promuove, inoltre,
anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e
privati, la formazione periodica degli addetti ai
controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in
particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni
di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n.
165/2014.».