Art. 2 
 
        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 
 
  1. All'articolo 5, comma 6, lettera h), del decreto  legislativo  4
marzo 2010, n. 28, le parole: «all'articolo 37» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 37 e 140-octies». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, lettera h),
          del citato decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
          processo).  -  1.  Chi  intende  esercitare   in   giudizio
          un'azione  relativa  a  una  controversia  in  materia   di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
          responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il
          mezzo della  stampa  o  con  altro  mezzo  di  pubblicita',
          contratti assicurativi, bancari e finanziari,  associazione
          in partecipazione,  consorzio,  franchising,  opera,  rete,
          somministrazione, societa' di persone  e  subfornitura,  e'
          tenuto  preliminarmente  a  esperire  il  procedimento   di
          mediazione ai sensi del presente capo. 
              2. Nelle controversie di cui al comma  1  l'esperimento
          del   procedimento   di   mediazione   e'   condizione   di
          procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita'
          e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o  rilevata
          d'ufficio dal  giudice  non  oltre  la  prima  udienza.  Il
          giudice, quando rileva  che  la  mediazione  non  e'  stata
          esperita o e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'articolo 6. A tale udienza, il giudice  accerta  se  la
          condizione di procedibilita' e'  stata  soddisfatta  e,  in
          mancanza,   dichiara   l'improcedibilita'   della   domanda
          giudiziale. 
              3. Per assolvere alla condizione di  procedibilita'  le
          parti possono anche esperire, per le materie e  nei  limiti
          ivi regolamentati, le procedure previste: 
                a) dall'articolo 128-bis del decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                b) dall'articolo 32-ter del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) dall'articolo  187.1  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209; 
                d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge
          14 novembre 1995, n. 481. 
              4. Quando l'esperimento del procedimento di  mediazione
          e' condizione di procedibilita' della  domanda  giudiziale,
          la condizione si considera avverata se  il  primo  incontro
          dinanzi  al  mediatore  si  conclude  senza  l'accordo   di
          conciliazione. 
              5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
          caso la concessione dei provvedimenti urgenti e  cautelari,
          ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 
              6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: 
                a)  nei   procedimenti   per   ingiunzione,   inclusa
          l'opposizione,  fino  alla  pronuncia  sulle   istanze   di
          concessione e  sospensione  della  provvisoria  esecuzione,
          secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; 
                b)  nei  procedimenti  per  convalida  di  licenza  o
          sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667
          del codice di procedura civile; 
                c) nei procedimenti di consulenza tecnica  preventiva
          ai fini della composizione della lite, di cui  all'articolo
          696-bis del codice di procedura civile; 
                d) nei procedimenti possessori, fino  alla  pronuncia
          dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del
          codice di procedura civile; 
                e) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
                f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
                g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; 
                h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli  37  e
          140-octies del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206.