IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante:  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e,  in
particolare, l'articolo 5; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 ottobre  2020,  relativo  ai  fornitori  europei  di
servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento
(UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia e delle imprese e del made in Italy; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 5-novies, e' sostituito dal seguente: 
      «5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono i servizi
indicati all'articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a),  del  regolamento
(UE) 2020/1503.»; 
    b) dopo l'articolo 4-sexies, e' inserito il seguente: 
      «Art.  4-sexies.1  (Individuazione  delle  autorita'  nazionali
competenti ai sensi  del  regolamento  (UE)  2020/1503,  relativo  ai
fornitori europei di servizi di crowdfunding per le  imprese,  e  che
modifica  il  regolamento  (UE)  2017/1129  e   la   direttiva   (UE)
2019/1937). - 1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di
crowdfunding si applicano le definizioni  contenute  nell'articolo  2
del regolamento (UE) 2020/1503. 
    2. La Consob e la Banca  d'Italia  sono  le  autorita'  nazionali
competenti ai  sensi  del  regolamento  (UE)  2020/1503,  degli  atti
delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e  di  attuazione
del  medesimo  regolamento,  secondo  le  attribuzioni  e  competenze
spettanti rispettivamente: 
      a) alla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3; 
      b) alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2. 
    3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di
servizi di crowdfunding ai sensi  dell'articolo  12  del  regolamento
(UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia,  l'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503. 
    4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia,  sentita  la  Consob,
autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding  le  banche,  gli
istituti di pagamento, gli  istituti  di  moneta  elettronica  e  gli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di  cui  all'articolo  106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca,  sentita
la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
(UE) 2020/1503. 
    5. Per le finalita' indicate al comma 2, la Consob e' l'autorita'
competente: 
      a)  ad  assicurare  l'osservanza  degli  obblighi  imposti  dal
regolamento (UE) 2020/1503: 
        1) in  materia  di  trasparenza,  ivi  inclusi  gli  obblighi
informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding; 
        2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la
corretta prestazione dei servizi di  crowdfunding,  la  gestione  dei
conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i  clienti,
compresi  quelli   derivanti   dai   sistemi   di   remunerazione   e
incentivazione,  gli  incentivi,  il  trattamento  dei  reclami,   le
modalita' di esercizio della funzione di controllo della  conformita'
alle norme ove prevista; 
      b) ad individuare le disposizioni  nazionali  applicabili  alle
comunicazioni di marketing diffuse sul territorio  della  Repubblica,
nonche' a svolgere la  relativa  attivita'  di  monitoraggio  di  cui
all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503. 
    6. Per le finalita' indicate al comma 2,  la  Banca  d'Italia  e'
l'autorita' competente  ad  assicurare  l'osservanza  degli  obblighi
imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia
di: 
      a) adeguatezza patrimoniale,  contenimento  del  rischio  e  di
partecipazioni detenibili, informativa da rendere al  pubblico  sulle
stesse materie; 
      b) governo societario e requisiti generali  di  organizzazione,
compresa l'attuazione  dell'articolo  4-undecies,  e  di  continuita'
dell'attivita'; 
      c)  organizzazione  amministrativa   e   contabile,   controlli
interni,  sistemi  di  remunerazione   e   incentivazione,   compresa
l'istituzione della funzione  di  controllo  della  conformita'  alle
norme, ove prevista,  la  gestione  dei  rischi  ivi  inclusi  quelli
relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno  ove
previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative; 
      d) requisiti dei partecipanti  al  capitale  del  fornitore  di
servizi di crowdfunding che detengono almeno  il  20  per  cento  del
capitale o dei diritti di voto. Si applica, per  quanto  compatibile,
la disciplina di cui all'articolo 14, commi da 5 a  8,  del  presente
decreto, nonche' con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12,
paragrafo 3,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)  2020/1503  quanto
disposto nel decreto adottato in attuazione dell'articolo  25,  comma
2, del testo unico bancario; 
      e) verifiche nei confronti dei titolari di  progetti,  indicate
dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503; 
      f) requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi
di crowdfunding. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di
cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del presente decreto,  nonche'  con
riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera
a), del  regolamento  (UE)  2020/1503  quanto  disposto  nel  decreto
adottato in attuazione dell'articolo 26, comma  3,  del  testo  unico
bancario. 
    7.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  per  l'esercizio   delle
competenze e  dei  poteri  loro  attribuiti  ai  sensi  del  presente
articolo, operano in modo coordinato anche  al  fine  di  ridurre  al
minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A
tal fine, stipulano protocolli d'intesa o modificano quelli esistenti
e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e  delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.  I
protocolli d'intesa sono resi pubblici e hanno,  in  particolare,  ad
oggetto: 
      a) l'esercizio delle competenze e dei  poteri  attribuiti  alla
Banca d'Italia e alla Consob ai sensi del presente articolo; 
      b) lo scambio di  informazioni  tra  la  Banca  d'Italia  e  la
Consob, anche  con  riferimento  alle  irregolarita'  rilevate  e  ai
provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 
    8. La Consob e' il punto di contatto unico  per  la  cooperazione
amministrativa transfrontaliera tra le  autorita'  competenti  e  con
l'ESMA. 
    9. Nell'ambito delle competenze e per le finalita'  indicate  dai
commi 2, 3 e 5, la Consob, sentita  la  Banca  d'Italia,  adotta  con
proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. 
    10. Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate  dai
commi 2, 4 e 6, la Banca d'Italia,  sentita  la  Consob,  adotta  con
proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo. 
    11.  Per  adempiere  ai  compiti  in  materia   di   servizi   di
crowdfunding  previsti   dal   presente   decreto,   dalle   relative
disposizioni attuative nonche' dal regolamento (UE) 2020/1503,  dagli
atti delegati  e  dalle  norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di
attuazione del medesimo regolamento, la Banca d'Italia  e  la  Consob
dispongono, secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  finalita',  dei
poteri di indagine e  di  vigilanza  previsti  dall'articolo  30  del
regolamento (UE) 2020/1503, nonche' dei poteri previsti dal  presente
decreto in materia di disciplina degli intermediari. 
    12. Ai fornitori di servizi  di  crowdfunding  si  applicano  gli
articoli 4-undecies e 4-duodecies, commi 1, 2 e 2-bis.»; 
      c) l'articolo 50-quinquies e' abrogato; 
      d) l'articolo 100-ter e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 100-ter (Offerte di crowdfunding). -  1.  In  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del  codice  civile,
le quote di partecipazione in  societa'  a  responsabilita'  limitata
possono  costituire  oggetto  di  offerta  al  pubblico  di  prodotti
finanziari, anche attraverso  le  piattaforme  di  crowdfunding,  nei
limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503. 
        2. In alternativa  a  quanto  stabilito  dall'articolo  2470,
secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la  sottoscrizione  e  per  la
successiva alienazione  di  quote  rappresentative  del  capitale  di
societa' a responsabilita' limitata: 
          a) la sottoscrizione puo' essere effettuata per il  tramite
di intermediari abilitati alla prestazione di uno o piu' dei  servizi
di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5,  lettere  a),  b),
c),  c-bis),  ed  e);  gli  intermediari  abilitati   effettuano   la
sottoscrizione  delle  quote  in  nome  proprio  e  per   conto   dei
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta  di
crowdfunding; 
          b)  entro  i  trenta  giorni   successivi   alla   chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle
imprese una certificazione attestante la loro titolarita' di soci per
conto di terzi, sopportandone il relativo  costo;  a  tale  fine,  le
condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma  di  crowdfunding
prevedono espressamente che l'adesione all'offerta  di  crowdfunding,
in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore  decida  di
avvalersi del regime alternativo di cui al presente  comma,  comporta
il  contestuale  e  obbligatorio   conferimento   di   mandato   agli
intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
          1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio  e
per   conto   dei   sottoscrittori,   tenendo    adeguata    evidenza
dell'identita' degli stessi e delle quote possedute; 
          2)  rilascino,  a  richiesta  del  sottoscrittore   o   del
successivo acquirente, una certificazione comprovante la  titolarita'
delle  quote;  tale  certificazione  ha  natura  di  puro  titolo  di
legittimazione   per   l'esercizio   dei    diritti    sociali,    e'
nominativamente riferita  al  sottoscrittore,  non  e'  trasferibile,
neppure in via temporanea ne' a  qualsiasi  titolo,  a  terzi  e  non
costituisce valido strumento per il  trasferimento  della  proprieta'
delle quote; 
          3) consentano ai sottoscrittori che ne  facciano  richiesta
di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c); 
          4) accordino ai sottoscrittori e ai  successivi  acquirenti
la facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta  a
se' stessi delle quote di loro pertinenza; 
          c) l'alienazione delle quote da parte di un  sottoscrittore
o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del
trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario. 
        3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al
comma 2 non comportano costi o oneri ne'  per  l'acquirente  ne'  per
l'alienante.     La     successiva     certificazione      effettuata
dall'intermediario,  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti  sociali,
sostituisce ed esaurisce le  formalita'  di  cui  all'articolo  2470,
secondo comma, del codice civile. 
        4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di  cui
al comma 2 e' chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding,
ove  sono  altresi'  predisposte  apposite   idonee   modalita'   per
consentire all'investitore di esercitare  l'opzione  oppure  indicare
l'intenzione di applicare il regime  ordinario  di  cui  all'articolo
2470, secondo comma, del  codice  civile  e  all'articolo  36,  comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
        5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni  di
strumenti finanziari emessi da societa'  a  responsabilita'  limitata
ovvero  di  quote  rappresentative  del  capitale   delle   medesime,
effettuati secondo le modalita' previste alle lettere  b)  e  c)  del
comma 2, non necessita della stipulazione di  un  contratto  scritto.
Ogni  corrispettivo,  spesa  o  onere  gravante  sul  sottoscrittore,
acquirente o alienante e'  indicato  nel  portale  dell'offerta,  con
separata  e  chiara  evidenziazione  delle  condizioni  praticate  da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche'  in  apposita  sezione
del sito internet di ciascun  intermediario.  In  difetto,  nulla  e'
dovuto agli intermediari. 
        6.   La   scheda   contenente    le    informazioni    chiave
sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento  (UE)
2020/1503,  e'  resa  disponibile  agli  investitori,  come  definiti
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del  medesimo  regolamento,
secondo modalita' e termini stabiliti dalla Consob. 
        7. Nei casi previsti  dall'articolo  23,  paragrafo  10,  del
regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto e'  responsabile
delle informazioni fornite in una scheda contenente  le  informazioni
chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni. 
        8. Nei casi  previsti  dall'articolo  24,  paragrafo  5,  del
regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi  di  crowdfunding
e' responsabile delle informazioni fornite in una  scheda  contenente
le informazioni chiave sull'investimento a  livello  di  piattaforma,
comprese le sue eventuali traduzioni. 
        9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da
quelli disciplinati dal regolamento  (UE)  2020/1503  pubblicano  sul
proprio sito web e includono nelle informazioni rese  alla  clientela
relative  al  servizio  prestato  la  seguente  avvertenza:   "Questo
servizio  di  crowdfunding  non  e'  soggetto  ad  autorizzazione   o
vigilanza da parte della Banca d'Italia  o  della  Consob.  A  questo
servizio non  si  applicano  le  regole  e  le  tutele  previste  dal
regolamento europeo sui  fornitori  di  servizi  di  crowdfunding  n.
1503/2020.".  L'avvertenza  e'  attivata,   in   particolare,   anche
all'accesso al sito web del soggetto che presta il servizio  e  resta
visibile per l'intera durata della navigazione. 
        10.  Salvo  quanto  previsto  dal   presente   articolo,   le
disposizioni del presente Capo  non  si  applicano  alle  offerte  di
crowdfunding.»; 
      e)  all'articolo  190,  comma  1-bis.1,  le  parole:  «eserciti
l'attivita' di gestore di  portale  in  assenza  dell'iscrizione  nel
registro previsto dall'articolo 50-quinquies» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «presti    servizi    di    crowdfunding    in    assenza
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12  del  regolamento  (UE)
2020/1503»; 
      f) l'articolo 190-quater e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 190-quater (Sanzioni amministrative in tema di  servizi
di crowdfunding). - 1. Nei confronti  dei  fornitori  di  servizi  di
crowdfunding, in caso di inosservanza delle  disposizioni  richiamate
dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503  o  dei
relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso
di  inosservanza  delle  disposizioni  nazionali   applicabili   alle
comunicazioni di  marketing  individuate  dalla  Consob  con  proprio
regolamento, nonche' nei confronti dei soggetti che prestano  servizi
di crowdfunding diversi da quelli indicati all'articolo 2,  paragrafo
1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza
dell'articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000,  ovvero  fino  al  5  per
cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro  500.000
e il fatturato e' determinabile ai  sensi  dell'articolo  195,  comma
1-bis. Per i casi di cui all'articolo 39, paragrafo  1,  lettera  b),
del regolamento (UE) 2020/1503 e' fatto  salvo  il  rifiuto  motivato
qualora le informazioni richieste possono fare  emergere  la  propria
responsabilita' per un illecito passibile di sanzioni  amministrative
di carattere punitivo o per un reato. 
        2. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli  enti
nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione  di
cui al comma 1 si applica nei confronti  dei  soggetti  che  svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale
dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono
accertate le violazioni, nei  casi  previsti  dall'articolo  190-bis,
comma 1, lettera a). 
        3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa e' superiore  ai  limiti  massimi
edittali indicati al comma 1, la sanzione  amministrativa  pecuniaria
e' elevata fino al  doppio  dell'ammontare  del  vantaggio  ottenuto,
purche' tale ammontare sia determinabile. 
        4.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  reato,  con   il
provvedimento   di   applicazione   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie previste dal comma 2,  in  ragione  della  gravita'  della
violazione  accertata  e   tenuto   conto   dei   criteri   stabiliti
dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia  e  la  Consob,  secondo  le
rispettive competenze, possono disporre l'applicazione  delle  misure
di cui all'articolo 39,  paragrafo  2,  lettere  a),  b)  e  c),  del
regolamento (UE) 2020/1503. Nel caso di violazione  della  misura  di
cui all'articolo 39, paragrafo 2,  lett.  b),  del  regolamento  (UE)
2020/1503, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.». 
  2. La Consob e la Banca d'Italia, anche nell'ambito dei regolamenti
di cui all'articolo 4-sexies.1, commi 9 e 10, del decreto legislativo
28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal comma 1, lettera b), del
presente articolo,  possono  prevedere  procedure  di  autorizzazione
semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in  vigore  del
regolamento (UE) 2020/1503, risultino gia' autorizzati  a  norma  del
diritto  nazionale  a  prestare  servizi  di  crowdfunding  ai  sensi
dell'articolo 48 del medesimo regolamento, nonche' per le banche, gli
istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri
intermediari vigilati che alla  medesima  data  prestano  servizi  di
crowdfunding. 
  3. Ai fini dello svolgimento del servizio di  gestione  di  portali
per la raccolta di capitali tramite portali per le  piccole  e  medie
imprese e per le imprese sociali, durante il periodo  transitorio  di
cui all'articolo 48  del  regolamento  (UE)  2020/1503,  ai  soggetti
iscritti nel registro di cui all'articolo 50-quinquies, comma 2,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad applicarsi
le  disposizioni  del  predetto  decreto,   nel   testo   in   vigore
antecedentemente alle modifiche apportate dal presente articolo, sino
al termine del periodo transitorio individuato ai sensi dell'articolo
48  del  regolamento  (UE)  2020/1503,   o,   se   precedente,   sino
all'ottenimento dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo  12  del
regolamento (UE) 2020/1503. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76 L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
                L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea»: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 4 agosto
          2022,  n.  127,  recante:  «Delega  al   Governo   per   il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea
          2021»: 
                «Art.   5   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2020/1503, relativo  ai  fornitori  di
          servizi di crowdfunding per le imprese, e che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE)  2019/1937).
          - 1. Nell'esercizio della delega  per  l'adeguamento  della
          normativa  nazionale  al  regolamento  (UE)  2020/1503  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'art. 32 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234, anche  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          specifici: 
                  a)   prevedere   che   la   responsabilita'   delle
          informazioni  fornite   in   una   scheda   contenente   le
          informazioni  chiave  sull'investimento,  comprese  le  sue
          eventuali traduzioni, sia attribuita,  ai  sensi  dell'art.
          23,  paragrafo  9,  del  regolamento  (UE)  2020/1503,   al
          titolare del progetto o ai suoi organi di  amministrazione,
          direzione o controllo,  nei  casi  previsti  dall'art.  23,
          paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
                  b)   prevedere   che   la   responsabilita'   delle
          informazioni  fornite   in   una   scheda   contenente   le
          informazioni  chiave   sull'investimento   a   livello   di
          piattaforma, comprese  le  sue  eventuali  traduzioni,  sia
          attribuita,  ai  sensi  dell'art.  24,  paragrafo  4,   del
          regolamento (UE) 2020/1503,  al  fornitore  di  servizi  di
          crowdfunding, nei casi previsti dall'art. 24, paragrafo  5,
          del medesimo regolamento (UE) 2020/1503; 
                  c) individuare la Banca d'Italia e  la  Commissione
          nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB)  quali
          autorita' competenti ai sensi dell'art.  29,  paragrafo  1,
          del  regolamento  (UE)  2020/1503,  avendo  riguardo   alle
          rispettive funzioni, anche prevedendo  forme  di  opportuno
          coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni  e
          ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati; 
                  d) individuare la CONSOB quale  punto  di  contatto
          unico con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari  e
          dei mercati,  ai  sensi  dell'art.  29,  paragrafo  2,  del
          regolamento (UE) 2020/1503; 
                  e) prevedere il ricorso alla disciplina  secondaria
          adottata dalle autorita' individuate ai sensi della lettera
          c), nel rispetto delle competenze  alle  stesse  spettanti,
          nell'ambito e per le finalita' specificamente previsti  dal
          regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione
          europea  attuativa  del  medesimo  regolamento,  anche  con
          riferimento a procedure di autorizzazione semplificate  per
          i  soggetti  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento (UE) 2020/1503, risultino  gia'  autorizzati  a
          norma  del  diritto  nazionale  a   prestare   servizi   di
          crowdfunding,  ai   sensi   dell'art.   48   del   medesimo
          regolamento; 
                  f) prevedere che le autorita' individuate ai  sensi
          della lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e
          di vigilanza necessari allo svolgimento dei  loro  compiti,
          in  conformita'  a  quanto  previsto   dall'art.   30   del
          regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con  i  poteri  di
          cui esse dispongono in base alla legislazione vigente; 
                  g) attuare l'art. 39 del regolamento (UE) 2020/1503
          coordinando le sanzioni ivi previste e quelle  disciplinate
          dalle disposizioni  nazionali  vigenti  sull'esercizio  del
          potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e  della
          CONSOB,  nel  rispetto  dei  criteri,  dei  limiti,   delle
          procedure e del  regime  di  pubblicazione  previsti  dallo
          stesso  regolamento,  e  prevedendo,  per   le   violazioni
          individuate dal medesimo art. 39, le misure  amministrative
          e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi
          restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto
          dall'art. 39, paragrafo 2, lettera d), in  coerenza  con  i
          minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  per  le  violazioni
          della disciplina in materia di gestione di portali. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 7 ottobre 2020, relativo  ai  fornitori
          europei di servizi di crowdfunding per le  imprese,  e  che
          modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva  (UE)
          2019/1937   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea L 347/1 del 20 ottobre 2020. 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante «Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 190 del citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'art. 166, nei confronti dei
          soggetti abilitati,  delle  holding  di  investimento  come
          definite all'art. 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento
          (UE)   2019/2033,   delle   societa'   di    partecipazione
          finanziaria mista come definite all'art.  4,  paragrafo  1,
          punto 40, del medesimo regolamento, dei  depositari  e  dei
          soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate   funzioni
          operative essenziali o importanti si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro
          cinque  milioni,  ovvero  fino  al  dieci  per  cento   del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi  dell'art.
          195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli  articoli
          6; 6-bis; 6-ter; 7, commi  2,  2-bis,  2-ter,  3  e  3-bis;
          7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis; 12; 12-bis; 13, comma  3;
          21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e  1-bis;  24-bis;
          25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28,  comma
          4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma  5;  31,
          commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33,  comma
          4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3  e
          4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi  2,  4  e  5;  40-bis,
          comma 4; 40-ter, comma 4; 41,  commi  2,  3  e  4;  41-bis;
          41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2,  3,
          4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9;
          44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3  e
          4;  47;  48;  49,  commi  3   e   4;   55-ter;   55-quater;
          55-quinquies;  ovvero   delle   disposizioni   generali   o
          particolari emanate in base ai medesimi articoli. 
                1-bis. 
                1-bis.1 Chiunque presti servizi  di  crowdfunding  in
          assenza  dell'autorizzazione  prevista  dall'art.  12   del
          regolamento  (UE)  2020/1503  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 
                2.  La  stessa  sanzione  prevista  dal  comma  1  si
          applica: 
                  a) alle banche non autorizzate alla prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni  dell'art.  25-bis  e  di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  b)  ai  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'art. 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in
          base ad esse; 
                  c) ai depositari centrali che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni  del  presente  decreto  richiamate  dall'art.
          79-noviesdecies.1. 
                2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica 
                  a) ai gestori dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,
          12, 13, 14 e 14-bis del  regolamento  (UE)  n.  345/2013  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,
          12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
                  b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso  di
          violazione delle disposizioni dell'art. 13 del  regolamento
          (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative; 
                  b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in  caso
          di  violazione  delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 
                2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis),  b-ter)  e
          b-quinquies), emanate dalla Commissione  europea  ai  sensi
          degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
                2-ter. 
                2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
          applica per la violazione dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5,
          del  regolamento  (UE)  n.  1031/2010  e   delle   relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
                  a) Sim e banche italiane autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'art. 20-ter; 
                  b)  soggetti   stabiliti   nel   territorio   della
          Repubblica   che   beneficiano   dell'esenzione    prevista
          dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l),  autorizzate  a
          presentare offerte nel mercato delle aste  delle  quote  di
          emissione dei  gas  a  effetto  serra  ai  sensi  dell'art.
          20-ter. 
                2-quinquies. La  Consob  applica  nei  confronti  dei
          soggetti abilitati la sanzione prevista  dal  comma  1  per
          l'inosservanza dell'art. 25-quater. 
                2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
          applica alle Sim autorizzate  ai  sensi  dell'art.  19  che
          soddisfano i requisiti previsti dall'art. 4,  paragrafo  1,
          punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n.  575/2013  e,
          fuori  dal  caso  previsto  dall'art.  20-bis.1,  comma  3,
          svolgono  uno  dei   servizi   di   investimento   indicati
          nell'Allegato I, Sezione A, numeri  3)  e  6),  in  assenza
          dell'autorizzazione prevista dall'art. 20-bis.1. 
                3.  Si  applica  l'art.  187-quinquiesdecies,   comma
          1-quater. 
                3-bis.  I   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
          particolari emanate in base al medesimo comma  dalla  Banca
          d'Italia,  sono  puniti  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 
                4.».