Art. 2
Rapporto di concessione
1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto
di Messina S.p.a., di seguito «societa' concessionaria», di cui
all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
riprende la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la
realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la
Calabria, di seguito «opera», comprensivo dell'opera di
attraversamento e delle relative opere a terra.
2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della societa'
concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
adotta una o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi e le
modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della
nomina degli organi sociali. All'esito della revoca dello stato di
liquidazione della societa' concessionaria, con le direttive di cui
al primo periodo sono determinati i criteri per l'individuazione
dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla
medesima affidati ai sensi della presente legge.
3. ANAS S.p.a. e' autorizzata a trasferire al Ministero
dell'economia e delle finanze una quota della propria partecipazione
al capitale sociale della societa' concessionaria, libera da oneri,
sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore di trasferimento
della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, e'
determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro
provvedera' a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti al fine
di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui al primo
periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente
comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da
tasse.
4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento
patrimoniale della societa' concessionaria, il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a sottoscrivere
aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al
rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei
soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023, gli aumenti di
capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all'importo
stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 29
dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli
aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle
autorizzazioni di spesa previste per legge.
5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole «Le societa' Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono
autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione» sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato».
6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi
dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la
societa' concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni
di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n.
1158 del 1971.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge
17 dicembre 1971, n. 1158, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono
autorizzati a stipulare con la societa' concessionaria e con i soci
di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, un accordo di
programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura
amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attivita' della
societa' concessionaria e al completamento delle procedure di
progettazione e di realizzazione dell'opera.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la
societa' concessionaria uno o piu' atti aggiuntivi alla convenzione
stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del
1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalita' di cui
all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971,
disciplinano, tra l'altro:
a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito
nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi,
fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di
trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che
eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera
comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con
la previsione che il progetto esecutivo e' approvato entro il 31
luglio 2024;
c) il nuovo piano economico finanziario della concessione, nel
quale sono, in particolare, individuati:
1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso
finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e
internazionale, nonche' gli introiti e contributi a favore della
concessionaria;
2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggiamento
per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e
ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico
aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuita'
territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da
perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera;
3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla societa'
concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura tale
da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e
trasferito alla societa' concessionaria al netto della quota del
medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi
sostenuti da R.F.I. S.p.a.;
4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata
in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione
della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al
riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di spesa
che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che
si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera,
nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento
progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.