Art. 3 
 
Riavvio delle attivita' di programmazione e progettazione dell'opera 
 
  1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo  1,  comma
487, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  l'opera  e'  inserita
nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con
l'indicazione  del  costo  stimato,   delle   coperture   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai  soggetti  e
dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo. 
  2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del  decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed  approvato  dal  Consiglio  di
amministrazione della societa' concessionaria il 29 luglio  2011,  e'
integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza
al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede
di  approvazione  dello  stesso,  con  particolare  riferimento  alla
compatibilita' ambientale e  alla  localizzazione  dell'opera.  Nella
relazione  sono  altresi'  indicate  le  ulteriori  prescrizioni   da
sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo: 
    a) alle norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle  conseguenti
modifiche alla caratterizzazione geotecnica; 
    b) alla normativa vigente in materia di sicurezza; 
    c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai  manuali  di
progettazione attualmente in uso, salvo deroghe; 
    d) alla compatibilita' ambientale; 
    e) agli  eventuali  ulteriori  adeguamenti  progettuali  ritenuti
indispensabili  anche  in  relazione  all'evoluzione  tecnologica   e
all'utilizzo dei materiali di costruzione; 
    f) alle prove sperimentali  richieste  dal  parere  espresso  dal
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della  legge  n.
1158 del 1971 sul progetto  definitivo  approvato  dal  Consiglio  di
amministrazione della societa' il 29 luglio 2011. 
  3. La relazione di  cui  al  comma  2,  corredata  dagli  eventuali
elaborati grafici necessari per il perfezionamento  del  procedimento
di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute
nella medesima, e'  trasmessa  per  l'approvazione  al  Consiglio  di
amministrazione della societa' concessionaria che, previo parere  del
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della  legge  n.
1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. 
  4. All'esito del procedimento  di  cui  al  comma  3,  la  societa'
concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e  la
relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla  quale
partecipano  le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  territoriali
interessati   dalla    realizzazione    dell'opera.    La    predetta
documentazione  e'   contestualmente   trasmessa,   unitamente   alla
documentazione  di  cui  all'articolo  23,  comma  1,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione  di  quella  prevista
dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorita' competente,  ai
fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi
e con le modalita' di cui al comma 6. 
  5. La conferenza di cui al comma 4,  primo  periodo,  ha  finalita'
istruttorie e a essa non si applicano le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Con  la
convocazione sono altresi' trasmessi gli  atti  e  i  documenti  gia'
acquisiti dalla conferenza  indetta  ai  sensi  degli  articoli  4  e
seguenti  del  decreto  legislativo  20  agosto  2002,  n.  190.   La
conferenza  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,   acquisisce   le
osservazioni dei soggetti interessati, nonche' motivate  proposte  di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti
migliorative   che   non   modificano   la   localizzazione   e    le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto  dei  limiti  di
spesa  e  delle  caratteristiche  prestazionali  e  delle  specifiche
funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di  progetto
definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo  periodo  sono
limitate ai contenuti progettuali interessati dalle  prescrizioni  di
cui al comma  2,  secondo  periodo.  Sui  contenuti  progettuali  non
interessati dalle prescrizioni di cui al comma  2,  secondo  periodo,
sono fatte salve le osservazioni,  le  proposte  di  adeguamento,  le
richieste di prescrizioni o  varianti  migliorative  acquisite  nella
conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del
2002, ferma restando la possibilita' per le  amministrazioni  o  enti
partecipanti, che non si siano  gia'  espresse,  di  sottoporre  alla
conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o
pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni  archeologici,  sono
acquisiti  nella  conferenza  solo   gli   elementi   relativi   alla
valutazione   di   assoggettabilita'   alla    verifica    preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La  conferenza  si  conclude  nel
termine di cui al comma  6,  quinto  periodo,  decorso  il  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  e'   in   ogni   caso
autorizzato a procedere ai sensi del comma 7. 
  6. Ai fini della  valutazione  di  impatto  ambientale  l'autorita'
competente provvede con le modalita' previste per i progetti  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La valutazione e' limitata ai contenuti progettuali interessati dalle
prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli
ulteriori contenuti progettuali e'  limitata  agli  aspetti  che  non
siano stati valutati o siano stati oggetto  di  valutazioni  negative
nel procedimento attivato sul progetto definitivo  redatto  ai  sensi
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i  cui  effetti  sono
fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorita' competente  puo'
richiedere una sola  volta  integrazioni  documentali  o  istruttorie
entro  il  termine   di   trenta   giorni   dalla   ricezione   della
documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto  ad
ogni altro procedimento di competenza dell'autorita' di cui al  primo
periodo ed e' in ogni caso concluso nel  termine  di  novanta  giorni
dalla ricezione della documentazione.  Gli  esiti  della  valutazione
sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  verifica  la
compatibilita'  delle   valutazioni   istruttorie   acquisite   dalla
conferenza di servizi di  cui  al  comma  5  anche  alla  luce  delle
risultanze della valutazione  di  impatto  ambientale.  Il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   trasmette   al   Comitato
Interministeriale per  la  Programmazione  Economica  e  lo  Sviluppo
Sostenibile, di seguito CIPESS, per l'approvazione i seguenti atti  e
documenti: 
    a) le osservazioni,  richieste  e  prescrizioni  acquisite  nella
conferenza di servizi e  ritenuti  assentibili  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento
di valutazione di impatto ambientale; 
    c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2; 
    d) il piano economico finanziario di cui all'articolo 2, comma 8; 
    e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi
di realizzazione dell'intervento. 
  8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata  con  il
voto  favorevole  della  maggioranza  dei   componenti   il   CIPESS,
sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e  consente  la  realizzazione  e,  per  gli  insediamenti
produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere,  prestazioni  e
attivita' previste nel progetto approvato. 
  9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e  8
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma  5-quater,
quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n.  77  del
2021. Alle procedure di espropriazione si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13. 
  10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi  7
e  8  sono  autorizzate  le  prestazioni  anticipate  rispetto   alla
cantierizzazione dell'opera  definite  nel  programma  anticipato  di
opere e servizi  predisposto  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4,
lettera d). 
  11. All'approvazione del progetto esecutivo si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971.