Art. 3
Riavvio delle attivita' di programmazione e progettazione dell'opera
1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma
487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera e' inserita
nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con
l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e
dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.
2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di
amministrazione della societa' concessionaria il 29 luglio 2011, e'
integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza
al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede
di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla
compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella
relazione sono altresi' indicate le ulteriori prescrizioni da
sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
a) alle norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle conseguenti
modifiche alla caratterizzazione geotecnica;
b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;
c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di
progettazione attualmente in uso, salvo deroghe;
d) alla compatibilita' ambientale;
e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti
indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e
all'utilizzo dei materiali di costruzione;
f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n.
1158 del 1971 sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di
amministrazione della societa' il 29 luglio 2011.
3. La relazione di cui al comma 2, corredata dagli eventuali
elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento
di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute
nella medesima, e' trasmessa per l'approvazione al Consiglio di
amministrazione della societa' concessionaria che, previo parere del
Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n.
1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni.
4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la societa'
concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la
relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale
partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali
interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta
documentazione e' contestualmente trasmessa, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista
dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorita' competente, ai
fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi
e con le modalita' di cui al comma 6.
5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalita'
istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la
convocazione sono altresi' trasmessi gli atti e i documenti gia'
acquisiti dalla conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e
seguenti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La
conferenza di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le
osservazioni dei soggetti interessati, nonche' motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti
migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di
spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche
funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di progetto
definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono
limitate ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di
cui al comma 2, secondo periodo. Sui contenuti progettuali non
interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo,
sono fatte salve le osservazioni, le proposte di adeguamento, le
richieste di prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella
conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del
2002, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni o enti
partecipanti, che non si siano gia' espresse, di sottoporre alla
conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o
pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono
acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La conferenza si conclude nel
termine di cui al comma 6, quinto periodo, decorso il quale il
Ministero delle infrastrutture e trasporti e' in ogni caso
autorizzato a procedere ai sensi del comma 7.
6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorita'
competente provvede con le modalita' previste per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La valutazione e' limitata ai contenuti progettuali interessati dalle
prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli
ulteriori contenuti progettuali e' limitata agli aspetti che non
siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative
nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono
fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorita' competente puo'
richiedere una sola volta integrazioni documentali o istruttorie
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della
documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto ad
ogni altro procedimento di competenza dell'autorita' di cui al primo
periodo ed e' in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni
dalla ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione
sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la
compatibilita' delle valutazioni istruttorie acquisite dalla
conferenza di servizi di cui al comma 5 anche alla luce delle
risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo
Sostenibile, di seguito CIPESS, per l'approvazione i seguenti atti e
documenti:
a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella
conferenza di servizi e ritenuti assentibili dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento
di valutazione di impatto ambientale;
c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;
d) il piano economico finanziario di cui all'articolo 2, comma 8;
e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi
di realizzazione dell'intervento.
8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS,
sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti
produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e
attivita' previste nel progetto approvato.
9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater,
quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del
2021. Alle procedure di espropriazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13.
10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7
e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla
cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di
opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
lettera d).
11. All'approvazione del progetto esecutivo si provvede ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971.