Art. 4
Disposizioni finali
1. L'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971 e' abrogato.
2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede
di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo
comma, della presente legge» sono soppresse.
3. La societa' concessionaria e il contraente generale, nonche' gli
altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai
contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo
periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la
volonta' che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti
subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8 e previa
definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie:
a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri
soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione
dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti alle
azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o
deducibili, nei confronti della Societa' concessionaria nonche' della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica
amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a
definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturata;
b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a
tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in
relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il
periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al
presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale prodromico alla
sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
societa' concessionaria e' autorizzata a sottoscrivere con il
contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla
determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3,
aventi ad oggetto:
a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto
definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2,
corredata dagli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3,
comma 3;
b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi
di cui all'articolo 3, comma 10.
5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i
medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative
dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.
6. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della
realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della
medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico
finanziario della concessione.
7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con
RFI S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di
programma con ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e
di adduzione funzionali alla completa operativita' dell'opera, che
costituiscono interventi di carattere prioritario.
8. La societa' concessionaria puo' avvalersi del personale di
R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a. in regime di distacco ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di cui al
presente decreto fino a un contingente massimo di cento unita' di
personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della
societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 1, comma 491 della medesima legge e' autorizzato a
sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo protocolli di
intesa per l'individuazione delle unita' di personale e la
definizione delle modalita' del distacco. Il trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma e' a
carico della societa' concessionaria.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma
3, si provvede nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.