Art. 4 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971 e' abrogato. 
  2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede
di prima applicazione del disposto di  cui  all'articolo  2,  secondo
comma, della presente legge» sono soppresse. 
  3. La societa' concessionaria e il contraente generale, nonche' gli
altri soggetti affidatari dei  servizi  connessi  alla  realizzazione
dell'opera  possono,  mediante  la  stipula  di  atti  aggiuntivi  ai
contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo
periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  manifestare  la
volonta' che ciascun contratto riprenda a produrre i  propri  effetti
subordinatamente  alla  delibera   di   approvazione   del   progetto
definitivo  ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  7  e  8   e   previa
definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie: 
    a) la rinuncia, da parte del contraente generale  e  degli  altri
soggetti  affidatari  dei   servizi   connessi   alla   realizzazione
dell'opera e di tutte le parti in causa  nei  giudizi  pendenti  alle
azioni, alle domande e ai  giudizi,  a  qualunque  titolo  dedotti  o
deducibili, nei confronti della Societa' concessionaria nonche' della
Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   del   Ministero   delle
Infrastrutture  e  dei   trasporti   e   di   ogni   altra   pubblica
amministrazione   coinvolta   nella   realizzazione   dell'opera,   a
definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturata; 
    b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera  a),  a
tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in
relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma,  per  il
periodo antecedente alla stipula degli  atti  aggiuntivi  di  cui  al
presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale prodromico  alla
sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi. 
  4. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
societa'  concessionaria  e'  autorizzata  a  sottoscrivere  con   il
contraente generale  atti  negoziali  non  onerosi,  prodromici  alla
determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3,
aventi ad oggetto: 
    a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto
definitivo  alle  prescrizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma   2,
corredata dagli eventuali elaborati grafici di  cui  all'articolo  3,
comma 3; 
    b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni; 
    c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale; 
    d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi
di cui all'articolo 3, comma 10. 
  5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio e  le  relative  norme  interne  di  attuazione  e  i
medesimi sono adottati in  coerenza  con  le  disposizioni  normative
dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. 
  6. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della
realizzazione  dell'opera,  qualora  funzionali  al   riavvio   della
medesima, sono considerati  nell'aggiornamento  del  piano  economico
finanziario della concessione. 
  7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma  con
RFI S.p.a. e  in  sede  di  sottoscrizione  del  nuovo  contratto  di
programma con ANAS S.p.a. sono individuate le opere  complementari  e
di adduzione funzionali alla completa  operativita'  dell'opera,  che
costituiscono interventi di carattere prioritario. 
  8. La societa'  concessionaria  puo'  avvalersi  del  personale  di
R.F.I.  S.p.a.  e  Anas  S.p.a.  in  regime  di  distacco  ai   sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,
per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di cui  al
presente decreto fino a un contingente massimo  di  cento  unita'  di
personale.  Nelle  more  della  nomina  degli  organi  sociali  della
societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1,  comma  492,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario  di  cui
all'articolo 1, comma 491  della  medesima  legge  e'  autorizzato  a
sottoscrivere con i soggetti di cui al primo  periodo  protocolli  di
intesa  per  l'individuazione  delle  unita'  di   personale   e   la
definizione delle modalita' del distacco.  Il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma e' a
carico della societa' concessionaria. 
  9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo  2,  comma
3, si provvede nel limite massimo di 320 milioni di euro  complessivi
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  e  riassegnazione  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo  27,  comma  17,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.