Art. 7 
 
        Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo 
 
  1. Al fine  di  fronteggiare  la  crisi  idrica,  garantendone  una
gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a  scopi  irrigui  in
agricoltura delle acque reflue depurate prodotte  dagli  impianti  di
depurazione gia' in esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nel  rispetto  delle  prescrizioni  minime  di  cui
all'Allegato A  al  presente  decreto,  e'  autorizzato  fino  al  31
dicembre   2023   dalla   regione   o   dalla   provincia    autonoma
territorialmente competente ai sensi del  regolamento  (UE)  2020/741
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento   unico,   svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
semplificazione e secondo le modalita' di cui  alla  legge  7  agosto
1990, n.  241,  al  quale  partecipano  l'agenzia  regionale  per  la
protezione  ambientale   e   l'azienda   sanitaria   territorialmente
competenti, nonche' ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio
dell'autorizzazione unica di cui al primo  periodo  sostituisce  ogni
autorizzazione, parere,  concerto,  nulla  osta  e  atto  di  assenso
necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica e'
presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui  al  comma
1, sentiti i responsabili del  trasporto  e  dello  stoccaggio  delle
acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico e'
pari a quarantacinque giorni dalla data  di  ricezione  dell'istanza.
Decorso inutilmente il termine per la  conclusione  del  procedimento
unico di cui  al  terzo  periodo,  il  Commissario,  d'ufficio  o  su
richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude
il procedimento entro il termine di trenta giorni. 
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1,  il
piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui
all'articolo 5 del  regolamento  (UE)  2020/741  e'  predisposto  dal
gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1,  in  collaborazione
con i responsabili del  trasporto  e  dello  stoccaggio  delle  acque
reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato  A
al presente decreto. 
  4. Le amministrazioni svolgono le attivita' previste  dal  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
legislazione vigente.