La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizione 
 
  1. Ai fini della presente legge, per equo compenso  si  intende  la
corresponsione di un compenso proporzionato  alla  quantita'  e  alla
qualita' del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della
prestazione professionale,  nonche'  conforme  ai  compensi  previsti
rispettivamente: 
    a) per gli avvocati, dal decreto  del  Ministro  della  giustizia
emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre
2012, n. 247; 
    b) per i professionisti  iscritti  agli  ordini  e  collegi,  dai
decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   9   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo  1  della
legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge  e,  successivamente,  con
cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui
al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13,  comma  6,  della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento della professione forense): 
                «Art. 13 (Conferimento dell'incarico e  compenso).  -
          1. - 5. (Omissis). 
                6. I  parametri  indicati  nel  decreto  emanato  dal
          Ministro della giustizia, su proposta  del  CNF,  ogni  due
          anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3,  si  applicano  quando
          all'atto dell'incarico o successivamente  il  compenso  non
          sia stato determinato in forma scritta,  in  ogni  caso  di
          mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
          giudiziale dei compensi e nei casi in  cui  la  prestazione
          professionale  e'  resa  nell'interesse  di  terzi  o   per
          prestazioni officiose previste dalla legge. 
                7. - 10. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  24
          gennaio  2012,  n.   1   (Disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2012,  n.
          19, S.O., convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27, pubblicata nella G.U. 24 marzo 2012,  n.
          71, S.O.: 
                «Art.    9    (Disposizioni     sulle     professioni
          regolamentate).  -  1.  Sono  abrogate  le  tariffe   delle
          professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 
                2. Ferma restando l'abrogazione di cui  al  comma  1,
          nel  caso  di  liquidazione   da   parte   di   un   organo
          giurisdizionale,  il   compenso   del   professionista   e'
          determinato  con  riferimento  a  parametri  stabiliti  con
          decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine  di
          centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto.  Entro  lo
          stesso termine, con decreto del Ministro  della  giustizia,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono anche stabiliti i parametri per oneri e  contribuzioni
          alle casse professionali  e  agli  archivi  precedentemente
          basati  sulle  tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare
          l'equilibrio finanziario, anche  di  lungo  periodo,  delle
          casse   previdenziali   professionali.   Ai   fini    della
          determinazione dei corrispettivi da porre a  base  di  gara
          nelle procedure di affidamento di  contratti  pubblici  dei
          servizi relativi all'architettura e all'ingegneria  di  cui
          alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163, si applicano i  parametri  individuati
          con il decreto di cui al primo periodo,  da  emanarsi,  per
          gli aspetti relativi alle disposizioni di cui  al  presente
          periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti;  con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
          definite le classificazioni delle prestazioni professionali
          relative ai predetti servizi. I parametri  individuati  non
          possono condurre alla determinazione di un importo  a  base
          di gara  superiore  a  quello  derivante  dall'applicazione
          delle tariffe professionali vigenti prima  dell'entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in  vigore
          del   presente   decreto    continuano    ad    applicarsi,
          limitatamente alla  liquidazione  delle  spese  giudiziali,
          fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei   decreti
          ministeriali di cui al comma 2 e, comunque,  non  oltre  il
          centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
                4. Il compenso per le  prestazioni  professionali  e'
          pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
          del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
          professionista  deve  rendere  noto  obbligatoriamente,  in
          forma  scritta  o  digitale,  al  cliente   il   grado   di
          complessita' dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni
          utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del
          conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve
          altresi' indicare i dati della polizza assicurativa  per  i
          danni     provocati      nell'esercizio      dell'attivita'
          professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  e'
          previamente resa  nota  al  cliente  obbligatoriamente,  in
          forma scritta o digitale, con  un  preventivo  di  massima,
          deve  essere  adeguata  all'importanza  dell'opera   e   va
          pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
          di costo, comprensive di  spese,  oneri  e  contributi.  Al
          tirocinante   e'    riconosciuto    un    rimborso    spese
          forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          tirocinio. 
                5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per  la
          determinazione del compenso  del  professionista,  rinviano
          alle tariffe di cui al comma 1. 
                6. La durata del  tirocinio  previsto  per  l'accesso
          alle professioni regolamentate non puo' essere superiore  a
          diciotto mesi; per i primi  sei  mesi,  il  tirocinio  puo'
          essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita  convenzione
          quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
          della laurea di primo livello o della laurea  magistrale  o
          specialistica.   Analoghe   convenzioni   possono    essere
          stipulate tra  i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione per lo  svolgimento  del  tirocinio  presso
          pubbliche amministrazioni, all'esito del corso  di  laurea.
          Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  alle
          professioni sanitarie, per le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente. 
                7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'alinea, nel primo periodo, dopo  la  parola:
          «regolamentate»  sono  inserite  le  seguenti:  «secondo  i
          principi  della  riduzione  e  dell'accorpamento,  su  base
          volontaria,  fra   professioni   che   svolgono   attivita'
          similari»; 
                  b) alla lettera c),  il  secondo,  terzo  e  quarto
          periodo sono soppressi; 
                  c) la lettera d) e' abrogata. 
                8. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2,  e  2,
          comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in
          materia di professioni non organizzate): 
                «Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. (Omissis). 
                2. Ai fini della presente legge, per «professione non
          organizzata in ordini o  collegi»,  di  seguito  denominata
          «professione»,  si  intende  l'attivita'  economica,  anche
          organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
          favore di terzi, esercitata abitualmente e  prevalentemente
          mediante lavoro intellettuale, o comunque con  il  concorso
          di questo, con esclusione  delle  attivita'  riservate  per
          legge a soggetti  iscritti  in  albi  o  elenchi  ai  sensi
          dell'art.  2229  del  codice  civile,   delle   professioni
          sanitarie e relative  attivita'  tipiche  o  riservate  per
          legge  e  delle  attivita'  e  dei  mestieri   artigianali,
          commerciali  e  di  pubblico  esercizio   disciplinati   da
          specifiche normative. 
                3. - 5. (Omissis).» 
                «Art.  2  (Associazioni  professionali).-  1.  -   6.
          (Omissis). 
                7. L'elenco delle associazioni professionali  di  cui
          al presente articolo  e  delle  forme  aggregative  di  cui
          all'art.   3   che   dichiarano,    con    assunzione    di
          responsabilita' dei rispettivi  rappresentanti  legali,  di
          essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e   di
          rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di  cui
          agli articoli 5, 6 e 7e'  pubblicato  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico nel proprio  sito  internet,  unitamente
          agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo
          Ministero ai sensi dell'art. 4,  comma  1,  della  presente
          legge.».