Art. 10 Osservatorio nazionale sull'equo compenso 1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso e' istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio». 2. L'Osservatorio e' composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed e' presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. 3. E' compito dell'Osservatorio: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2; b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a); c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie. 4. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. 5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto. 6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attivita' di vigilanza.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si veda nelle note all'art. 1.