Art. 10 
 
              Osservatorio nazionale sull'equo compenso 
 
  1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle  disposizioni  di  cui
alla presente legge in materia di equo compenso e' istituito,  presso
il Ministero  della  giustizia,  l'Osservatorio  nazionale  sull'equo
compenso, di seguito denominato «Osservatorio». 
  2. L'Osservatorio e' composto da  un  rappresentante  nominato  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un  rappresentante
per ciascuno dei Consigli nazionali degli  ordini  professionali,  da
cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e  del
made in Italy, per le associazioni di professionisti non  iscritti  a
ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2  della  legge  14
gennaio 2013, n. 4, ed e' presieduto dal Ministro della  giustizia  o
da un suo delegato. 
  3. E' compito dell'Osservatorio: 
    a)  esprimere  pareri,  ove  richiesto,  sugli  schemi  di   atti
normativi  che  riguardano  i  criteri  di  determinazione  dell'equo
compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2; 
    b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a); 
    c) segnalare al Ministro della  giustizia  eventuali  condotte  o
prassi applicative o interpretative in contrasto con le  disposizioni
in materia di equo compenso e  di  tutela  dei  professionisti  dalle
clausole vessatorie. 
  4. L'Osservatorio  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia e dura in carica tre anni. 
  5. Ai  componenti  dell'Osservatorio  non  spetta  alcun  compenso,
gettone di presenza, rimborso di spese o  altro  emolumento  comunque
denominato e a qualsiasi titolo dovuto. 
  6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il  30  settembre  di
ogni anno, una relazione sulla propria attivita' di vigilanza. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013,
          n. 4, si veda nelle note all'art. 1.