Art. 12 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'articolo 13-bis  della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,
l'articolo l 9-quaterdecies del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  recante
          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla  legge
          4 dicembre 2017,  n.  172,  e'  pubblicato  nella  G.U.  16
          ottobre 2017, n. 242. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  della
          concorrenza nel settore dei servizi professionali). - 1. In
          conformita' al principio comunitario di libera  concorrenza
          ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei
          servizi,  nonche'  al  fine  di  assicurare   agli   utenti
          un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio  dei  propri
          diritti e di comparazione  delle  prestazioni  offerte  sul
          mercato, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  sono  abrogate  le  disposizioni   legislative   e
          regolamentari che prevedono con riferimento alle  attivita'
          libero professionali e intellettuali: 
                  a) Abrogata; 
                  b)  il  divieto,  anche   parziale,   di   svolgere
          pubblicita'   informativa   circa    i    titoli    e    le
          specializzazioni  professionali,  le  caratteristiche   del
          servizio offerto, nonche' il prezzo e i  costi  complessivi
          delle  prestazioni  secondo  criteri   di   trasparenza   e
          veridicita' del messaggio il  cui  rispetto  e'  verificato
          dall'ordine; 
                  c)  il  divieto  di  fornire   all'utenza   servizi
          professionali  di  tipo  interdisciplinare  da   parte   di
          societa' di  persone  o  associazioni  tra  professionisti,
          fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita'
          libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
          professionista non puo' partecipare a piu' di una  societa'
          e che la specifica prestazione deve essere resa  da  uno  o
          piu' soci professionisti  previamente  indicati,  sotto  la
          propria personale responsabilita'; 
                2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  riguardanti
          l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio
          sanitario nazionale o  in  rapporto  convenzionale  con  lo
          stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate  in
          via generale a tutela degli  utenti.  Il  giudice  provvede
          alla liquidazione delle spese di giudizio  e  dei  compensi
          professionali, in caso  di  liquidazione  giudiziale  e  di
          gratuito   patrocinio,    sulla    base    della    tariffa
          professionale. 
                2-bis. All'art. 2233  del  codice  civile,  il  terzo
          comma e' sostituito dal seguente: 
                  «Sono nulli, se non redatti  in  forma  scritta,  i
          patti conclusi tra gli avvocati ed i  praticanti  abilitati
          con  i   loro   clienti   che   stabiliscono   i   compensi
          professionali». 
                3. Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i
          codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni  di
          cui al comma 1  sono  adeguate,  anche  con  l'adozione  di
          misure  a  garanzia  della   qualita'   delle   prestazioni
          professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
          adeguamento, a decorrere dalla medesima data  le  norme  in
          contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso
          nulle.».