Art. 13 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono  ai  relativi  adempimenti  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 aprile 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio