Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad
oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230
del codice civile  regolati  da  convenzioni  aventi  ad  oggetto  lo
svolgimento, anche in forma associata o societaria,  delle  attivita'
professionali svolte in favore di  imprese  bancarie  e  assicurative
nonche' delle loro societa'  controllate,  delle  loro  mandatarie  e
delle imprese che nell'anno precedente al conferimento  dell'incarico
hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o
hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di  euro,  fermo
restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3. 
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di
accordo  preparatorio  o  definitivo,  purche'  vincolante   per   il
professionista,  le  cui  clausole  sono  comunque  utilizzate  dalle
imprese di cui al comma 1. 
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi'  alle
prestazioni  rese  dai  professionisti  in  favore   della   pubblica
amministrazione e delle societa'  disciplinate  dal  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si  applicano,  in  ogni
caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di  societa'
veicolo di cartolarizzazione ne' a quelle rese in favore degli agenti
della  riscossione.  Gli  agenti   della   riscossione   garantiscono
comunque, all'atto del conferimento dell'incarico  professionale,  la
pattuizione di compensi adeguati all'importanza  dell'opera,  tenendo
conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitivita'  della  prestazione
richiesta. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2230 del codice civile: 
                «Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale). -  Il
          contratto  che  ha  per  oggetto  una  prestazione  d'opera
          intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto
          compatibili con queste e con la natura del rapporto,  dalle
          disposizioni del capo precedente. 
                Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.». 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,
          recante   «Testo   unico   in   materia   di   societa'   a
          partecipazione  pubblica»,  e'  pubblicato  nella  G.U.   8
          settembre 2016, n. 210.