Art. 5 
 
                    Disciplina dell'equo compenso 
 
  1. Gli accordi preparatori o definitivi, purche' vincolanti per  il
professionista, conclusi tra i professionisti e  le  imprese  di  cui
all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese
stesse, salva prova contraria. 
  2. La prescrizione del  diritto  del  professionista  al  pagamento
dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa,  cessa
il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge.
In caso di una pluralita' di prestazioni rese a seguito di  un  unico
incarico, convenzione, contratto, esito di gara,  predisposizione  di
un  elenco  di  fiduciari  o  affidamento  e  non  aventi   carattere
periodico,  la  prescrizione  decorre  dal  giorno   del   compimento
dell'ultima  prestazione.  Per  quanto  non  previsto  dal   presente
articolo, alle convenzioni di cui  all'articolo  2  si  applicano  le
disposizioni del codice civile. 
  3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali  sono
aggiornati ogni due anni su proposta  dei  Consigli  nazionali  degli
ordini o collegi professionali. 
  4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi  professionali  sono
legittimati  ad  adire  l'autorita'  giudiziaria  competente  qualora
ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in  materia  di  equo
compenso. 
  5. Gli ordini  e  i  collegi  professionali  adottano  disposizioni
deontologiche  volte  a  sanzionare  la  violazione,  da  parte   del
professionista,  dell'obbligo  di  convenire  o  di  preventivare  un
compenso che  sia  giusto,  equo  e  proporzionato  alla  prestazione
professionale richiesta e determinato in applicazione  dei  parametri
previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonche' a sanzionare la
violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in
cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con  il
cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista,  che  il
compenso per la prestazione professionale  deve  rispettare  in  ogni
caso, pena la nullita' della pattuizione, i criteri  stabiliti  dalle
disposizioni della presente legge.