Art. 9 
 
                          Azione di classe 
 
  1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere
tutelati anche attraverso l'azione di  classe  ai  sensi  del  titolo
VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini  di
cui al primo periodo, ferma restando  la  legittimazione  di  ciascun
professionista, l'azione di classe puo' essere proposta dal Consiglio
nazionale  dell'ordine  al  quale  sono  iscritti  i   professionisti
interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il Titolo VIII-bis del Libro  quarto  del  codice  di
          procedura civile reca: «Dei procedimenti collettivi».