IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Vista la legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante «Norme  in  materia
di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di
studio, di formazione e di ricerca scientifica»  e,  in  particolare,
l'articolo 8; 
  Visto l'articolo 1, commi 499 e 501 della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,
con i quali e' stata prevista la copertura finanziaria della legge 10
febbraio 2020, n. 10 ed e' stata demandata a un decreto del  Ministro
della salute la definizione dei criteri  e  delle  modalita'  per  la
ripartizione delle risorse assegnate; 
  Vista la legge  29  dicembre  1993,  n.  578,  recante  «Norme  per
l'accertamento e la certificazione di morte»; 
  Vista la legge 1° aprile 1999,  n.  91,  recante  «Disposizioni  in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»; 
  Vista la legge 30 marzo 2001,  n.  130,  recante  «Disposizioni  in
materia di cremazione e dispersione delle ceneri»; 
  Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in  materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore  di  sanita',  III
sezione, adottato nella seduta dell'11 gennaio 2022; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 maggio 2022; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina,  ai  sensi  dell'articolo  8
della legge 10 febbraio 2020, n.  10,  le  modalita'  e  i  tempi  di
conservazione, richiesta,  trasporto,  utilizzo  e  restituzione  del
corpo del defunto oggetto di  disposizione  post  mortem  a  fini  di
studio, di formazione e di ricerca scientifica, indica  le  cause  di
esclusione  dell'utilizzo  dei  corpi   dei   defunti,   prevede   le
disposizioni  di  raccordo  con  l'ordinamento  dello  stato   civile
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,  e  detta  la  disciplina  delle
iniziative che le regioni e le Aziende sanitarie locali adottano  per
promuovere la conoscenza delle disposizioni della  legge  n.  10  del
2020 tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera  scelta,
i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti
le professioni sanitarie e i cittadini. 
  2.  Sono  escluse  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento le attivita' di prelievo e trapianto degli organi  e  dei
tessuti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, che  sono  garantite
nel rispetto  delle  condizioni  stabilite  con  priorita'  temporale
rispetto a quelle discendenti dall'atto di disposizione di  cui  alla
legge n. 10 del 2020. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  12  settembre  1988,  n.  214,   S.O.,   recante
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) abrogato. 
              Omissis.» 
              - La legge 10 febbraio 2020, n.  10,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020,  n.  55,  reca  «Norme  in
          materia di disposizione del proprio  corpo  e  dei  tessuti
          post mortem a fini di studio, di formazione  e  di  ricerca
          scientifica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  10
          febbraio 2020, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          marzo  2020,  n.  55,  recante   «Norme   in   materia   di
          disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem  a
          fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica»: 
              «Art. 8 (Regolamento di attuazione).  -  1.  Entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          con regolamento da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
          proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno e con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si
          provvede a: 
                a) stabilire le modalita' e  i  tempi,  comunque  non
          superiori a dodici  mesi,  per  la  conservazione,  per  la
          richiesta, per  il  trasporto,  per  l'utilizzo  e  per  la
          restituzione del corpo del defunto in condizioni  dignitose
          alla famiglia da parte dei centri  di  riferimento  di  cui
          all'articolo 4, prevedendo  che  si  possa  procedere  alla
          sepoltura dei corpi dei defunti  per  cui  la  famiglia  di
          appartenenza  non  richiede  la  restituzione,  nonche'  le
          modalita' per le comunicazioni tra l'ufficiale dello  stato
          civile e i centri di riferimento; 
                b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo  dei
          corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge; 
                c)   prevedere   disposizioni   di    raccordo    con
          l'ordinamento   dello   stato   civile   disciplinato   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
                d) dettare la disciplina  delle  iniziative  previste
          dall'articolo 2, comma 2.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 499 e 501,
          della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.,  recante
          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: 
              «Art. 1. - Omissis 
              499. Per le finalita' di cui  alla  legge  10  febbraio
          2020, n. 10, e' autorizzata la spesa di 4 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
              Omissis 
              501. Il Ministro della salute, con proprio  decreto  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  stabilisce  i  criteri  e  le
          modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al comma
          499 anche al fine di individuare  le  specifiche  attivita'
          oggetto di finanziamento.» 
              - La Corte  costituzionale,  con  sentenza  23  marzo-9
          maggio 2022, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
          maggio 2022, n. 19 - Prima serie speciale,  ha  dichiarato,
          tra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dei commi  500
          e 501 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178
          nella parte  in  cui  non  prevedono  che  il  decreto  del
          Ministero  della  salute  sia  adottato  d'intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              - La legge 29 dicembre 1993, n. 578,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5,  reca  «Norme  per
          l'accertamento e la certificazione di morte». 
              - La legge 1° aprile  1999,  n.  91,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale   15   aprile   1999,   n.   87,   reca
          «Disposizioni in materia di  prelievi  e  di  trapianti  di
          organi e tessuti». 
              - La legge 30 marzo  2001,  n.  130,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale   19   aprile   2001,   n.   91,   reca
          «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione  delle
          ceneri». 
              - La legge 22 dicembre 2017, n. 219,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12, reca  «Norme  in
          materia di consenso informato e di disposizioni  anticipate
          di trattamento». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          2000,  n.  396,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 2000, n.  303,  S.O.,  reca  «Regolamento  per  la
          revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
          civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   10
          settembre 1990, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          12 ottobre 1990,  n.  239,  S.O.,  reca  «Approvazione  del
          regolamento di polizia mortuaria». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          novembre 2000, n. 396, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per la legge 1° aprile 1999, n.  91,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per la legge 10 febbraio 2020, n. 10, si  veda  nelle
          note alle premesse.