Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «centri  di  riferimento»:  strutture  universitarie,  aziende
ospedaliere di alta specialita' e  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico (IRCCS), individuati  per  la  conservazione  e
l'utilizzazione  dei  corpi  dei  defunti  ai  fini  di  studio,   di
formazione e di ricerca scientifica di cui all'articolo 4,  comma  1,
della legge n. 10 del 2020,  e  iscritti  nell'elenco  nazionale  dei
centri di riferimento di cui articolo 5 della medesima legge; 
    b) «disponente»: persona che dispone  del  proprio  corpo  o  dei
tessuti  post  mortem,  mediante  una   dichiarazione   di   consenso
all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste  dall'articolo
4, comma 6, della  legge  22  dicembre  2017,  n.  219,  relativa  al
consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento; 
    c) «fiduciario»: persona di fiducia del disponente  indicata  dal
medesimo nella dichiarazione di  consenso  all'utilizzo  del  proprio
corpo o dei tessuti post mortem e incaricata di comunicare al  medico
che ha accertato il decesso l'esistenza dell'atto di disposizione del
proprio corpo o dei tessuti post mortem del disponente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della citata
          legge 10 febbraio 2020, n. 10: 
              «Art. 4 (Centri di riferimento). - 1. Il Ministro della
          salute,  di  concerto  con  il  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          individua   le   strutture   universitarie,   le    aziende
          ospedaliere di alta specialita' e gli Istituti di  ricovero
          e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare  quali
          centri   di   riferimento   per    la    conservazione    e
          l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di  cui  alla
          presente legge. 
              2. Le attivita' dei centri di  riferimento  di  cui  al
          comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai
          suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di
          ricerca  scientifica  per  i  quali   il   comitato   etico
          indipendente territorialmente  competente,  individuato  ai
          sensi del decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,
          dell'articolo 12, commi  10  e  11,  del  decreto-legge  13
          settembre 2012,  n.  158,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,  e  dell'articolo  2
          della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato  parere
          favorevole. L'attivita' chirurgica di  formazione,  laddove
          in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento
          autorizzati, non richiede il parere del comitato  etico  ma
          la sola autorizzazione da parte della  direzione  sanitaria
          della struttura di appartenenza.» 
              «Art. 5. (Istituzione dell'Elenco nazionale dei  centri
          di riferimento per la conservazione e  l'utilizzazione  dei
          corpi dei defunti). - 1. E' istituito presso  il  Ministero
          della salute l'Elenco nazionale dei centri  di  riferimento
          individuati ai sensi dell'articolo 4 per la conservazione e
          l'utilizzazione dei corpi dei defunti. 
              2.  L'Elenco,  consultabile  sul  sito   internet   del
          Ministero della salute, e'  aggiornato  tempestivamente  in
          modo  da  consentire  al  medico  che  accerta  il  decesso
          l'individuazione del centro di riferimento  competente  per
          territorio,  al  quale  da'   notizia   della   morte   del
          disponente. 
              3. Il centro di riferimento, acquisita per  il  tramite
          della banca  dati  di  cui  all'articolo  3  la  prova  del
          consenso espresso,  provvede  al  prelievo  del  corpo  del
          defunto,   dandone   notizia   all'azienda   sanitaria   di
          appartenenza del disponente. 
              4.  All'attuazione  delle  disposizioni  previste   dal
          presente articolo si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie  previste  a  legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  6,  della
          legge 22 dicembre 2017, n. 219, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12, recante «Norme in materia
          di consenso  informato  e  di  disposizioni  anticipate  di
          trattamento»: 
              «Art. 4 (Disposizioni  anticipate  di  trattamento).  -
          Omissis 
              6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per
          scrittura privata autenticata ovvero per scrittura  privata
          consegnata personalmente dal  disponente  presso  l'ufficio
          dello stato civile del comune di residenza  del  disponente
          medesimo,  che   provvede   all'annotazione   in   apposito
          registro,  ove  istituito,  oppure  presso   le   strutture
          sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al  comma
          7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione,  dall'imposta
          di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta,  diritto  e
          tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche  del  paziente
          non  lo  consentano,  le  DAT   possono   essere   espresse
          attraverso videoregistrazione o dispositivi che  consentano
          alla persona con disabilita' di comunicare. Con le medesime
          forme esse sono rinnovabili, modificabili e  revocabili  in
          ogni momento. Nei  casi  in  cui  ragioni  di  emergenza  e
          urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT  con
          le forme previste dai periodi  precedenti,  queste  possono
          essere  revocate  con  dichiarazione  verbale  raccolta   o
          videoregistrata da  un  medico,  con  l'assistenza  di  due
          testimoni. 
              Omissis.»