Art. 3 
 
                  Cause di esclusione dell'utilizzo 
 
  1. Ferma restando l'applicazione delle norme previste per i casi di
morte violenta o quando vi e' il sospetto che la morte sia  dovuta  a
reato, sono esclusi dall'utilizzo ai fini di studio, di formazione  e
di ricerca scientifica i corpi: 
    a) affetti da HIV, HBV, HCV, tubercolosi, sifilide, encefalopatie
spongiformi trasmissibili, infezioni correlate all'assistenza  -  nei
casi in cui l'infezione costituisca causa esclusiva o prevalente  del
decesso  -  e   infezioni   correlate   all'antimicrobico-resistenza,
SARS-CoV-2 - inclusi i  casi  probabili,  sospetti  e  confermati  -,
infezioni emergenti o particolari patologie in  grado  di  esporre  a
grave rischio la salute degli operatori del settore; 
    b) sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi terapeutici; 
    c) sottoposti a riscontro diagnostico o ad autopsia giudiziaria; 
    d) con gravi  mutilazioni  ed  estese  ferite  aperte  di  natura
post-traumatica; 
    e) di individui suicidi; 
    f) di individui deceduti all'estero. 
  2. Il  centro  di  riferimento  competente  per  territorio  ha  la
facolta' di rifiutare il corpo, dandone  immediatamente  informazione
al medico che ha accertato il decesso nei seguenti casi: 
    a) mancato ricevimento da  parte  dell'Azienda  sanitaria  locale
della  certificazione  medica  attestante   l'assenza   di   malattie
infettive o diffusive entro cinque giorni dal decesso; 
    b) trasporto differito, che non  consente  l'arrivo  della  salma
presso il centro di riferimento entro sette giorni dal decesso.