Art. 3 Cause di esclusione dell'utilizzo 1. Ferma restando l'applicazione delle norme previste per i casi di morte violenta o quando vi e' il sospetto che la morte sia dovuta a reato, sono esclusi dall'utilizzo ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica i corpi: a) affetti da HIV, HBV, HCV, tubercolosi, sifilide, encefalopatie spongiformi trasmissibili, infezioni correlate all'assistenza - nei casi in cui l'infezione costituisca causa esclusiva o prevalente del decesso - e infezioni correlate all'antimicrobico-resistenza, SARS-CoV-2 - inclusi i casi probabili, sospetti e confermati -, infezioni emergenti o particolari patologie in grado di esporre a grave rischio la salute degli operatori del settore; b) sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi terapeutici; c) sottoposti a riscontro diagnostico o ad autopsia giudiziaria; d) con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte di natura post-traumatica; e) di individui suicidi; f) di individui deceduti all'estero. 2. Il centro di riferimento competente per territorio ha la facolta' di rifiutare il corpo, dandone immediatamente informazione al medico che ha accertato il decesso nei seguenti casi: a) mancato ricevimento da parte dell'Azienda sanitaria locale della certificazione medica attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive entro cinque giorni dal decesso; b) trasporto differito, che non consente l'arrivo della salma presso il centro di riferimento entro sette giorni dal decesso.