Art. 4 Modalita' di richiesta, trasporto e tempi di conservazione e utilizzo dei corpi 1. Il medico che accerta la morte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 10 del 2020, acquisita dal fiduciario la notizia della volonta' del disponente, individua il centro di riferimento competente per territorio, ovvero quello piu' prossimo al luogo dove e' avvenuto il decesso, attraverso l'elenco pubblicato sul sito del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 10 del 2020, e comunica la notizia della morte del disponente al centro di riferimento individuato. 2. Nel caso in cui il centro di riferimento competente per territorio individuato non e' in grado di poter accogliere il corpo per motivi contingenti connessi all'organizzazione dell'attivita' del centro medesimo, il medico che accerta la morte individua un altro centro di riferimento secondo il criterio di prossimita' di cui al comma 1. 3. Accertata da parte del centro di riferimento di cui al comma 1, la presenza presso la banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), della dichiarazione di consenso di cui all'articolo 3 della legge n. 10 del 2020, il responsabile del centro di riferimento inoltra entro le successive quarantotto ore all'Azienda sanitaria locale ove e' avvenuto il decesso la richiesta di acquisizione del corpo e provvede al prelievo del medesimo dandone notizia all'Azienda sanitaria locale di appartenenza del disponente. L'Azienda sanitaria locale del luogo del decesso autorizza la destinazione del corpo al centro di riferimento richiedente inviando, anche telematicamente, al medesimo centro la copia del certificato necroscopico, della scheda di morte ISTAT e della eventuale documentazione sanitaria relativa all'ultimo ricovero. Resta ferma la possibilita' per il responsabile del centro di riferimento di richiedere alla struttura sanitaria ove e' avvenuto il decesso o al medico di medicina generale ulteriore documentazione sanitaria finalizzata all'adeguato e corretto utilizzo del corpo. Il centro di riferimento e' tenuto a conservare la documentazione relativa all'accertamento di morte e la documentazione sanitaria per un periodo di dieci anni dal decesso del disponente. L'Azienda sanitaria locale del luogo del decesso invia al comune dove la stessa ha sede la copia dell'autorizzazione alla destinazione del corpo e richiede, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e da eventuali norme regionali, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del corpo presso il centro medesimo, dandone contestualmente comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5. 4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto resta in obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. 5. Il centro di riferimento che riceve il corpo del disponente deve possedere i requisiti stabiliti con decreto del Ministero della salute ed essere iscritto nell'elenco nazionale dei centri di riferimento di cui articolo 5 della legge n. 10 del 2020. 6. Il centro di riferimento ricevuto il corpo provvede alla identificazione, all'attestazione dello stato del corpo e alla registrazione della relativa documentazione. Il centro di riferimento adotta misure idonee a garantire la tracciabilita' di tutte le fasi di utilizzo del corpo e delle parti anatomiche anche ai fini della successiva restituzione. 7. Le attivita' dei centri di riferimento che utilizzano il corpo, o i suoi organi o tessuti, avvengono nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 10 del 2020. 8. Dopo l'utilizzo, il corpo viene restituito in condizioni dignitose alla famiglia entro il termine di dodici mesi dalla data della consegna. Nel caso in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo al centro di riferimento, il centro medesimo provvede alla sepoltura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, o alla cremazione, nel caso in cui il defunto abbia espresso una volonta' in tal senso, ai sensi dell'articolo 79 del predetto decreto n. 285 del 1990, nonche' delle norme regionali di attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante la disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri. In entrambi i casi, il responsabile del centro di riferimento inoltra al comune del luogo ove e' avvenuto il decesso la relativa richiesta di trasporto del corpo.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 10 febbraio 2020, n. 10: «Art. 1. (Oggetto). - Omissis 3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi. Omissis.» - Per il testo dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, si veda nelle note all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: «Art. 1. - Omissis 418. E' istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi, puo' esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.» - Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge 10 febbraio 2020, n. 10: «Art. 3 (Manifestazione del consenso). - 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione e' consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata "fiduciario", cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente puo' indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonche' nel caso di oggettiva impossibilita' per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge. 3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto e' rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che e' comunicato al disponente. 4. L'incarico del fiduciario, nonche' del suo sostituto, puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 5. Il disponente puo' revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalita' prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso gia' manifestato con le forme di cui al comma 1, essa puo' essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. 6. Per i minori di eta' il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 e' espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.» - Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, si veda nelle note all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: «Art. 79. - 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volonta' testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volonta' deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 2. La volonta' del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volonta' di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.» - Per la legge 30 marzo 2001, n. 130, si veda nelle note alle premesse.