Art. 4 
 
              Modalita' di richiesta, trasporto e tempi 
                di conservazione e utilizzo dei corpi 
 
  1. Il medico che accerta la morte ai sensi dell'articolo  1,  comma
3, della legge n. 10 del 2020, acquisita dal  fiduciario  la  notizia
della volonta' del disponente, individua  il  centro  di  riferimento
competente per territorio, ovvero quello piu' prossimo al luogo  dove
e' avvenuto il decesso, attraverso l'elenco pubblicato sul  sito  del
Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge
n. 10 del 2020, e comunica la notizia della morte del  disponente  al
centro di riferimento individuato. 
  2. Nel  caso  in  cui  il  centro  di  riferimento  competente  per
territorio individuato non e' in grado di poter accogliere  il  corpo
per motivi contingenti connessi all'organizzazione dell'attivita' del
centro medesimo, il medico che accerta la morte  individua  un  altro
centro di riferimento secondo il criterio di prossimita'  di  cui  al
comma 1. 
  3. Accertata da parte del centro di riferimento di cui al comma  1,
la presenza presso la banca dati di cui all'articolo  1,  comma  418,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  destinata  alla  registrazione
delle   disposizioni   anticipate   di   trattamento   (DAT),   della
dichiarazione di consenso di cui all'articolo 3 della legge n. 10 del
2020, il responsabile del centro  di  riferimento  inoltra  entro  le
successive  quarantotto  ore  all'Azienda  sanitaria  locale  ove  e'
avvenuto il decesso la richiesta di acquisizione del corpo e provvede
al prelievo del medesimo dandone notizia all'Azienda sanitaria locale
di appartenenza del disponente. L'Azienda sanitaria locale del  luogo
del  decesso  autorizza  la  destinazione  del  corpo  al  centro  di
riferimento richiedente inviando, anche telematicamente, al  medesimo
centro la copia del certificato necroscopico, della scheda  di  morte
ISTAT e della eventuale documentazione sanitaria relativa  all'ultimo
ricovero. Resta ferma la possibilita' per il responsabile del  centro
di riferimento di richiedere alla struttura sanitaria ove e' avvenuto
il decesso o al medico di medicina generale ulteriore  documentazione
sanitaria finalizzata all'adeguato e corretto utilizzo del corpo.  Il
centro di  riferimento  e'  tenuto  a  conservare  la  documentazione
relativa all'accertamento di morte e la documentazione sanitaria  per
un periodo di  dieci  anni  dal  decesso  del  disponente.  L'Azienda
sanitaria locale del luogo del decesso invia al comune dove la stessa
ha sede la copia dell'autorizzazione alla destinazione  del  corpo  e
richiede, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di
polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
10 settembre 1990,  n.  285,  e  da  eventuali  norme  regionali,  il
rilascio dell'autorizzazione al trasporto del corpo presso il  centro
medesimo, dandone contestualmente comunicazione  all'ufficiale  dello
stato civile ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5. 
  4. Dopo il decesso e  la  dichiarazione  di  morte,  il  corpo  del
defunto resta in obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere
destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. 
  5. Il centro di riferimento che riceve il corpo del disponente deve
possedere i requisiti  stabiliti  con  decreto  del  Ministero  della
salute  ed  essere  iscritto  nell'elenco  nazionale  dei  centri  di
riferimento di cui articolo 5 della legge n. 10 del 2020. 
  6. Il  centro  di  riferimento  ricevuto  il  corpo  provvede  alla
identificazione,  all'attestazione  dello  stato  del  corpo  e  alla
registrazione della relativa documentazione. Il centro di riferimento
adotta misure idonee a garantire la tracciabilita' di tutte  le  fasi
di utilizzo del corpo e delle parti anatomiche anche  ai  fini  della
successiva restituzione. 
  7. Le attivita' dei centri di riferimento che utilizzano il  corpo,
o i suoi organi o tessuti, avvengono nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 10 del 2020. 
  8.  Dopo  l'utilizzo,  il  corpo  viene  restituito  in  condizioni
dignitose alla famiglia entro il termine di dodici  mesi  dalla  data
della  consegna.  Nel  caso  in  cui  la  famiglia  non  richieda  la
restituzione del corpo al centro di riferimento, il  centro  medesimo
provvede alla sepoltura ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 285 del 1990, o alla cremazione, nel  caso  in  cui  il
defunto  abbia  espresso  una  volonta'  in  tal  senso,   ai   sensi
dell'articolo 79 del predetto decreto n. 285 del 1990, nonche'  delle
norme regionali di attuazione della legge  30  marzo  2001,  n.  130,
recante la disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri. In
entrambi i casi, il responsabile del centro di riferimento inoltra al
comune del luogo ove e' avvenuto il decesso la relativa richiesta  di
trasporto del corpo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  3,  della
          citata legge 10 febbraio 2020, n. 10: 
              «Art. 1. (Oggetto). - Omissis 
              3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione  e
          di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la
          cui morte sia stata accertata  con  certificato  rilasciato
          dagli organi a cio'  preposti,  ai  sensi  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi. 
              Omissis.» 
              - Per il testo dell'articolo 5 della legge 10  febbraio
          2020, n. 10, si veda nelle note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 418, della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., recante «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: 
              «Art. 1. - Omissis 
              418. E' istituita presso il Ministero della salute  una
          banca dati destinata alla registrazione delle  disposizioni
          anticipate di trattamento (DAT) attraverso  le  quali  ogni
          persona maggiorenne e capace di intendere e di  volere,  in
          previsione   di   un'eventuale   futura   incapacita'    di
          autodeterminarsi, puo' esprimere  le  proprie  volonta'  in
          materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso  o  il
          rifiuto  rispetto  ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte
          terapeutiche  e  a  singoli   trattamenti   sanitari.   Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          2 milioni di euro per l'anno 2018.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge 10 febbraio 2020, n. 10: 
              «Art. 3 (Manifestazione del consenso). - 1.  L'atto  di
          disposizione del proprio corpo o dei  tessuti  post  mortem
          avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo
          dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo  4,
          comma  6,  della  legge  22  dicembre  2017,  n.  219.   La
          dichiarazione  e'  consegnata  all'azienda   sanitaria   di
          appartenenza cui  spetta  l'obbligo  di  conservarla  e  di
          trasmetterne telematicamente i contenuti  informativi  alla
          banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205. 
              2. Il disponente, nella dichiarazione di cui  al  comma
          1, indica altresi' una persona di sua fiducia,  di  seguito
          denominata "fiduciario", cui spetta l'onere  di  comunicare
          l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il
          decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285.
          Nella stessa dichiarazione il disponente puo'  indicare  un
          sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso  di
          morte o di  sopravvenuta  incapacita'  di  questi,  laddove
          avvenute prima della morte del disponente, nonche' nel caso
          di oggettiva impossibilita' per il fiduciario  di  svolgere
          tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge. 
              3. Il fiduciario e il suo  eventuale  sostituto  devono
          essere persone maggiorenni  e  capaci  di  intendere  e  di
          volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario
          e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione  della
          dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto  e'
          rilasciata una copia della dichiarazione  di  consenso.  Il
          fiduciario e  il  sostituto  possono  revocare  la  propria
          accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che  e'
          comunicato al disponente. 
              4.  L'incarico  del   fiduciario,   nonche'   del   suo
          sostituto, puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi
          momento con le stesse modalita' previste per  la  nomina  e
          senza obbligo di motivazione. 
              5. Il disponente puo' revocare il consenso in qualsiasi
          momento con le modalita' prescritte dal comma 1. La  revoca
          deve   essere   comunicata   all'azienda    sanitaria    di
          appartenenza che la trasmette alla banca  dati  di  cui  al
          comma 1. Nei casi in cui ragioni di  emergenza  ed  urgenza
          impedissero di procedere  alla  revoca  del  consenso  gia'
          manifestato con le forme di  cui  al  comma  1,  essa  puo'
          essere  espressa  con  dichiarazione  verbale  raccolta   o
          videoregistrata da  un  medico,  con  l'assistenza  di  due
          testimoni. 
              6. Per i minori di eta' il  consenso  all'utilizzo  del
          corpo o dei tessuti post  mortem  deve  essere  manifestato
          nelle forme di cui  al  comma  1  da  entrambi  i  genitori
          esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero dai  tutori
          o dai soggetti affidatari ai sensi  della  legge  4  maggio
          1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 e' espressa anche
          da uno solo dei  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma.» 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
          settembre 1990, n. 285, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 4 della legge 10  febbraio
          2020, n. 10, si veda nelle note all'articolo 2. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  79  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1990,
          n. 285: 
              «Art. 79. - 1. La cremazione di ciascun  cadavere  deve
          essere autorizzata dal sindaco sulla  base  della  volonta'
          testamentaria  espressa  in  tal  senso  dal  defunto.   In
          mancanza  disposizione  testamentaria,  la  volonta'   deve
          essere manifestata dal coniuge e, in difetto,  dal  parente
          piu'  prossimo  individuato  secondo  gli  articoli  74   e
          seguenti del codice civile e, nel caso  di  concorrenza  di
          piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 
              2. La volonta' del coniuge o dei parenti deve risultare
          da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio  o
          dai pubblici ufficiali  abilitati  ai  sensi  dell'art.  20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
              3.  Per  coloro,  i  quali,  al  momento  della   morte
          risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano
          tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri  dei
          propri associati, e' sufficiente la  presentazione  di  una
          dichiarazione   in   carta   libera   scritta   e   datata,
          sottoscritta dall'associato di proprio pugno o,  se  questi
          non sia in grado di scrivere, confermata da due  testimoni,
          dalla quale  chiaramente  risulti  la  volonta'  di  essere
          cremato.  La  dichiarazione  deve  essere  convalidata  dal
          presidente dell'associazione. 
              4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non  puo'  essere
          concessa se la richiesta non sia corredata  da  certificato
          in carta libera redatto dal medico  curante  o  dal  medico
          necroscopo,  con   firma   autenticata   dal   coordinatore
          sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto  di  morte
          dovuta a reato. 
              5. In caso di morte improvvisa o  sospetta  occorre  la
          presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.» 
              - Per la legge 30 marzo 2001, n.  130,  si  veda  nelle
          note alle premesse.