Art. 5 
 
            Raccordo con l'ordinamento dello stato civile 
 
  1. L'ufficiale dello stato civile, acquisita  la  comunicazione  di
cui all'articolo 4, comma 3, differisce gli adempimenti relativi alle
autorizzazioni all'inumazione alla  tumulazione  alla  cremazione  al
temine dell'utilizzo del corpo, o dei suoi organi o tessuti. 
  2.   Terminato   l'utilizzo   del   corpo,   per   l'autorizzazione
all'inumazione, alla tumulazione e alla  cremazione  si  rinvia  alle
disposizioni previste dall'articolo 74  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 396 del 2000, dall'articolo 79  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, nonche' dalla  legge  n.
130 del 2001 e dalle relative norme regionali di attuazione. 
  3. Qualora il corpo venga restituito alla famiglia o  nel  caso  in
cui il corpo non sia stato accolto da nessun  centro  di  riferimento
nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, la  relativa  richiesta
e' avanzata dai congiunti del disponente  all'ufficiale  dello  stato
civile,  nel  caso   di   inumazione   e   di   tumulazione,   o   al
Sindaco-ufficiale dello stato civile, nel  caso  di  cremazione,  del
comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente. 
  4. Nell'ipotesi in cui la famiglia non richieda la restituzione del
corpo, il responsabile del centro  di  riferimento  formula  apposita
istanza all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di
tumulazione, o al Sindaco-ufficiale di  stato  civile,  nel  caso  di
cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  74  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000: 
              «Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione).  -  1.
          Non si puo' far luogo ad inumazione  o  tumulazione  di  un
          cadavere senza la preventiva autorizzazione  dell'ufficiale
          dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza
          spesa. 
              2. L'ufficiale dello stato civile  non  puo'  accordare
          l'autorizzazione se non  sono  trascorse  ventiquattro  ore
          dalla  morte,  salvi  i  casi  espressi   nei   regolamenti
          speciali, e dopo che  egli  si  e'  accertato  della  morte
          medesima per mezzo di un medico necroscopo o  di  un  altro
          delegato sanitario; questi deve rilasciare  un  certificato
          scritto della visita fatta nel quale,  se  del  caso,  deve
          indicare la esistenza di  indizi  di  morte  dipendente  da
          reato o di morte violenta. Il certificato e' annotato negli
          archivi di cui all'articolo 10. 
              3. In caso di cremazione si applicano  le  disposizioni
          di  cui  agli  articoli  79  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.» 
              - Per l'articolo 79 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 285 del 1990, si veda nelle note all'articolo
          4. 
              - Per la legge 30 marzo 2001, n.  130,  si  veda  nelle
          note alle premesse.