Art. 5 Raccordo con l'ordinamento dello stato civile 1. L'ufficiale dello stato civile, acquisita la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, differisce gli adempimenti relativi alle autorizzazioni all'inumazione alla tumulazione alla cremazione al temine dell'utilizzo del corpo, o dei suoi organi o tessuti. 2. Terminato l'utilizzo del corpo, per l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione e alla cremazione si rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, nonche' dalla legge n. 130 del 2001 e dalle relative norme regionali di attuazione. 3. Qualora il corpo venga restituito alla famiglia o nel caso in cui il corpo non sia stato accolto da nessun centro di riferimento nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, la relativa richiesta e' avanzata dai congiunti del disponente all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale dello stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente. 4. Nell'ipotesi in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo, il responsabile del centro di riferimento formula apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale di stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000: «Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione). - 1. Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa. 2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato e' annotato negli archivi di cui all'articolo 10. 3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.» - Per l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, si veda nelle note all'articolo 4. - Per la legge 30 marzo 2001, n. 130, si veda nelle note alle premesse.