Art. 6 
 
Disciplina delle iniziative di informazione rivolta  alle  regioni  e
  alle strutture sanitarie per dare diffusione all'informazione. 
 
  1. Le regioni e le aziende sanitarie locali,  anche  attraverso  il
coinvolgimento dei centri di riferimento, adottano le  iniziative  di
informazione e di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, della
legge n. 10 del 2020, tenendo conto delle seguenti indicazioni: 
    a)  l'informazione  del  personale  medico  e  sanitario  avviene
attraverso la diffusione della conoscenza della disciplina in tema di
disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem ai  fini  di
studio, di formazione e di ricerca  scientifica  e,  in  particolare,
delle relative modalita' di attuazione; 
    b)  il  materiale  informativo  deve  contenere  le   indicazioni
necessarie per la corretta informazione dei  cittadini  sull'utilizzo
del corpo umano e dei tessuti post  mortem  ai  fini  di  studio,  di
formazione e di ricerca scientifica e deve  esserne  data  diffusione
sul  territorio  anche  tramite  le  amministrazioni  comunali  e  le
associazioni di volontariato. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2  della  citata
          legge 10 febbraio 2020, n. 10: 
              «Art.  2  (Promozione  dell'informazione).  -   1.   Il
          Ministro della salute promuove, nel rispetto di una  libera
          e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette  a
          diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni
          della presente legge, utilizzando le risorse disponibili  a
          legislazione vigente per la realizzazione  di  progetti  di
          comunicazione istituzionale. 
              2. Le regioni e le aziende sanitarie  locali  adottano,
          in conformita' alla disciplina posta dal regolamento di cui
          all'articolo 8, iniziative volte a: 
                a) diffondere tra i medici di medicina generale  e  i
          pediatri di libera scelta e tra i  medici  delle  strutture
          sanitarie  pubbliche  e  private   e   gli   esercenti   le
          professioni  sanitarie  la  conoscenza  delle  disposizioni
          della presente legge; 
                b) diffondere  tra  i  cittadini,  attraverso  idonea
          pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche
          attraverso le organizzazioni di volontariato, una  corretta
          informazione sull'utilizzo del corpo umano  e  dei  tessuti
          post mortem a fini di studio, di  formazione  medica  e  di
          ricerca scientifica.»