Art. 6 Disciplina delle iniziative di informazione rivolta alle regioni e alle strutture sanitarie per dare diffusione all'informazione. 1. Le regioni e le aziende sanitarie locali, anche attraverso il coinvolgimento dei centri di riferimento, adottano le iniziative di informazione e di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 10 del 2020, tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) l'informazione del personale medico e sanitario avviene attraverso la diffusione della conoscenza della disciplina in tema di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica e, in particolare, delle relative modalita' di attuazione; b) il materiale informativo deve contenere le indicazioni necessarie per la corretta informazione dei cittadini sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica e deve esserne data diffusione sul territorio anche tramite le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 2020, n. 10: «Art. 2 (Promozione dell'informazione). - 1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. 2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformita' alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 8, iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge; b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.»