La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per
la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
altri illeciti ambientali e agroalimentari, di seguito denominata
«Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle
organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui
loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita'
organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel
settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e
provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario
nella dotazione di impianti, ivi compreso il traffico dei rifiuti
verso le isole;
c) individuare le specifiche attivita' illecite connesse al
traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a
quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti
marittimi verso destinazioni estere, anche al fine di accertare
l'esistenza e l'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono
destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorita' di
inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare
attivita' volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti,
realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie
ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche
merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti
nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e
dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei
fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo
ambientale, alle modalita' di gestione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di
affidamento;
e) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite
relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari
dismessi, e alle attivita' di bonifica, anche ai fini
dell'individuazione del responsabile della contaminazione, nonche'
alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle
condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente
depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione e
della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, verificando altresi' lo stato di attuazione
delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
f) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite nella
gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione
degli impianti di depurazione delle acque nonche' al trattamento dei
gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali
impianti;
g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in
materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della
Commissione nonche' all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n.
68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
h) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite
relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti
amianto nonche' il rispetto della normativa vigente ed eventuali
inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
i) indagare sulle attivita' illecite legate al fenomeno degli
incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di
deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi
di discarica;
l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli
impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale,
comprese le attivita' di riparazione e di riciclo, ovvero adottano
tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti
prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema
della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), in
attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia
circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;
m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo
smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte
rinnovabile, cosiddetti «rifiuti emergenti», come definiti
dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento allo
smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli
solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie nonche' di
ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture
per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
n) indagare sull'esistenza di attivita' illecite nel settore
agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di
criminalita' organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e
contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di
marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche
ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in
materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del
lavoro e dell'ambiente nonche' del contrasto del traffico illecito di
prodotti con marchio «made in Italy» contraffatti o alterati;
o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso, anche
in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione data
alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a
tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di
prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili;
p) indagare sulle attivita' illecite legate al fenomeno delle
cosiddette «zoomafie» e verificare la corretta applicazione del
titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e, comunque, al termine dei suoi lavori. La Commissione
puo' redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di
ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale
di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
«Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste
su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni della Autorita' giudiziaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del
codice penale:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre
o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu'.».
«Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che
ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita' economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare
il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
[Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di
commercio, di commissionario astatore presso i mercati
annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
condannato fosse titolare].
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina
dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma
dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Fatte salve le
definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del
presente decreto si definisce:
a) - d) (Omissis);
e) "Deposito nazionale": il deposito nazionale
destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti
radioattivi a bassa e media attivita', derivanti da
attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e
dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e
all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata,
dei rifiuti ad alta attivita' e del combustibile irraggiato
provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) - f-ter) (Omissis).».
- La legge 22 maggio 2015, n. 68, recante:
«Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», e'
pubblicata nella G.U. 28 maggio 2015, n. 122.
- Il Titolo IX-bis del libro secondo del codice penale
reca: «Dei delitti contro il sentimento per gli animali».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura penale:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre
persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona
sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il
consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose
sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono
senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne
l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a
favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
quali la mancata comparizione ha dato causa.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si
applica in caso di mancata comparizione del querelante
all'udienza in cui sia stato citato a comparire come
testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata
comparizione del querelante integra remissione tacita di
querela, nei casi in cui essa e' consentita.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.».