Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da diciotto senatori e da diciotto
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque
assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo
esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo
esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo conto anche
della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I
componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera
di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle
condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di
formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee,
politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla
legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta
del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato
codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla
nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne
informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto
il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'
anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai
sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.
Note all'art. 2:
- La legge 7 agosto 2018, n. 99, recante: «Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere», e' pubblicata nella G.U. 20 agosto 2018, n.
192.