Art. 3
Audizioni a testimonianza
1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372
del codice penale.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 366, 367, 368,
369, 370 e 372 del codice penale:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). -
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito,
interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro
dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte.».
«Art. 367 (Simulazione di reato). - Chiunque, con
denunci, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o
sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad
un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne,
afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula
le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un
procedimento penale per accertarlo, e' punito con la
reclusione da uno a tre anni.».
«Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia,
querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto
falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra
autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla
Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che
egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce
di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato
pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu'
grave.
La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal
fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a
cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva
una condanna all'ergastolo; e si applica la pena
dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena
di morte.».
«Art. 369 (Autocalunnia). - Chiunque, mediante
dichiarazione ad alcuna delle autorita' indicate
nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto
anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione
innanzi all'autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di un
reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da
altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.».
«Art. 370 (Simulazione o calunnia per un fatto
costituente contravvenzione). - Le pene stabilite negli
articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la
calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come
contravvenzione.».
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,
deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria
o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega
il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa
intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.».