Art. 4
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o
altri organi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La
Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino
a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da
segreto. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto
ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali
ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede
tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo'
essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la
Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere
divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorita'
giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i
documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle
indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altre
Commissioni parlamentari di inchiesta.
Note all'art. 4:
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto», e' pubblicata nella G.U. 13 agosto
2007, n. 187.
- Per il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice
penale, vedi nelle note all'art. 1.