Art. 6
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al
comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo'
riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di
polizia giudiziaria, nonche' di magistrati ordinari collocati fuori
ruolo, e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga
necessarie, di soggetti interni ed esterni alle amministrazioni
pubbliche o di appartenenza autorizzati, ove occorra e con il loro
consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno
degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata
d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento
delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non
superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal
presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo
svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe
Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.